Cassazione, sentenza n. 2556 del 30/01/2019

Sentenza n. 2556 del 30/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
2556
Data
30/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva ritenuto tempestivo l’appello del contribuente e, nel merito, aveva ridotto del 50% i maggiori ricavi accertati per il 2005. La Cassazione rileva invece che, trattandosi di controversia introdotta dopo la riforma del 2009, il termine lungo era di sei mesi, cui aggiungere i quarantasei giorni di sospensione feriale: alla data del 14 ottobre 2010 l’impugnazione era già tardiva. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia e cassa senza rinvio, essendosi formato il giudicato sulla sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente.

Testo della pronuncia

1. Il contribuente reagiva all'avviso di accertamento con cui veniva rideterminato il reddito della sua attività "Bar C. di P.N." per l'anno di imposta 2005, senza trovare accoglimento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità che ne rigettava il ricorso con sentenza 60/13/10, depositata il 26/02/2010 e non notificata.

2. Il contribuente spiccava appello in data 14/10/10, poi depositato il 19 successivo, che veniva apprezzato dalla CTR ove riduceva del 50% i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio, rideterminandone il reddito di impresa.

2.1. Nel decidere, la CTR rigettava la pregiudiziale eccezione di tardività dell'appello sollevata dall'Ufficio, affermando che al termine di impugnazione dovesse essere applicata la sospensione feriale, concludendo per la sua tempestività.

Ricorre l'Ufficio affidandosi ad unico motivo di gravame.

E' rimasto intimato il contribuente.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo si lamenta violazione dell'art. 327 c.p.c. e della L.. n. 723 del 1969, art. 1, in parametro all'art. 360, comma 1, n. 4, stesso codice di rito.

Nella sostanza, si lamenta la mancata pronuncia della tardività dell'appello, proponendo un proprio calcolo dei termini: 26 febbraio 2010 deposito della sentenza, donde i sei mesi del termine lungo scadono il 26 agosto 2010, cui il patrono erariale aggiunge immediatamente i 46 giorni di sospensione (pag. 5, terzo e quarto capoverso del ricorso), ottenendo così la data del giorno 11 ottobre 2010 che ritiene termine finale, già spirato quindi al momento della presentazione avvenuta il giorno 14 successivo.

Il motivo è fondato e merita accoglimento, tale essendo il computo dei termini previsto dalla legge. Trattasi infatti di controversia introdotta il 29 settembre 2009, sotto la vigenza quindi della novella di cui alla L. n. 69 del 2009, per cui si applica il termine di sei mesi e 46 giorni (cfr. Cass. 2 n. 6784/2012; n. 13546/2018) che viene a spirare prima del 14 ottobre 2010, giorno di presentazione dell'appello; nè diverso calcolo viene proposto dalla CTR. L'appello doveva essere dichiarato irricevibile per tardività, formandosi così il giudicato nella sentenza di primo grado e la sentenza d'appello deve, quindi, essere cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo riguardo al giudizio di legittimità, compensando invece quelle di appello per la sopravvenuta giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, condanna il contribuente alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in Euro cinquemilaseicento, oltre a spese prenotate a debito, compensa le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.