Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Sentenze

11.961 documenti

N. 6417

Cassazione, ordinanza n. 6417 del 5/03/2019

Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019

La CTR aveva ritenuto invalida la notificazione tramite PEC di un atto della riscossione perché la cartella allegata era in formato PDF anziché P7M e non recava la sottoscrizione del funzionario. La Cassazione afferma che l’omessa firma non invalida la cartella inequivocabilmente riferibile all’organo competente e che le firme digitali PAdES e CAdES, associate rispettivamente ai formati PDF e P7M, sono equivalenti; inoltre, l’irritualità della notifica è sanata quando l’atto raggiunge lo scopo conoscitivo. Accoglie il ricorso, assorbe gli altri motivi, cassa e rinvia alla CTR.

N. 6219

Cassazione, ordinanza n. 6219 del 4/03/2019

Imposte indirette - IVA - Dichiarazione affetta da errore - Emendabilità - Credito - Modello VR - Rimborso - Diniego - Contenzioso tributario.

La CTR aveva negato il rimborso del maggior credito IVA emerso dalla correzione della dichiarazione, ritenendo necessaria la presentazione di un nuovo modello VR o il riporto del credito nell’annualità successiva. La Cassazione ribadisce che la dichiarazione IVA erronea è, in linea di principio, emendabile quando pregiudica il contribuente e che l’esposizione del credito nella dichiarazione annuale è sufficiente a manifestare la volontà di ottenerne il rimborso, mentre il modello VR serve soltanto ad avviare la verifica e l’esecuzione. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Dichiarazioni
  • Processo tributario
N. 6123

Cassazione, sentenza n. 6123 del 1/03/2019

Sentenza n. 6123 del 01/03/2019

Per l’anno 2003, la CTR aveva confermato gli accertamenti sul reddito d’impresa e personale, ritenendo non dimostrati costi risultanti da fatture pagate in contanti e da un contratto di sponsorizzazione con un’associazione sportiva riconducibile al medesimo accomandatario. La Cassazione ribadisce che la prova delle componenti negative compete al contribuente e che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Anche la censura motivazionale è inammissibile, sia per la doppia decisione conforme sia perché non individua l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il ricorso è rigettato.

  • Accertamento fiscale
  • Società di persone
  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Processo tributario
N. 6086

Cassazione, sentenza n. 6086 del 1/03/2019

Sentenza n. 6086 del 01/03/2019

La controversia nasceva da cinque accertamenti sul diritto speciale di Livigno applicato a merci di origine unionale entrate attraverso la Svizzera; dopo il rigetto in primo grado, la contribuente aveva ottenuto l’annullamento in appello. La Cassazione esclude che il regime extradoganale consenta di tassare tali prodotti: il prelievo legato al passaggio della frontiera equivale a un dazio vietato e l’espressione «introdotti dall’estero» comprende soltanto merci importate da Paesi terzi. È quindi rigettato il ricorso del Comune, mentre le spese sono compensate per la novità della questione.

  • Tributi locali
  • Imposte indirette
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 6122

Cassazione, sentenza n. 6122 del 1/03/2019

Sentenza n. 6122 del 01/03/2019

La CTR aveva confermato l’accertamento relativo al 2006, fondato sull’apparente antieconomicità della gestione societaria e riguardante maggiore reddito d’impresa, IRAP e IVA. In Cassazione, la contribuente ha lamentato la mancata indicazione delle norme sostanziali poste a fondamento della pretesa, ma la Corte rileva che la censura era rivolta direttamente all’avviso, non individuava uno specifico vizio della sentenza, non riproduceva integralmente l’atto impositivo e introduceva una questione non dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 6085

Cassazione, sentenza n. 6085 del 1/03/2019

COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI ALLE IMPORTAZIONI Territorio extra doganale del Comune di Livigno - Diritto speciale previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 672 del 1973 - Prodotti introdotti dall'estero - Nozione - Fondamento.

Cinque atti avevano richiesto il diritto speciale di Livigno su merci unionali transitate dalla Svizzera; l’annullamento disposto in appello era contestato dal Comune, che invocava anche la traslazione del tributo sul consumatore. La Cassazione ritiene irrilevante tale traslazione ai fini dell’interesse ad agire e qualifica il prelievo come tassa di effetto equivalente a un dazio, vietata per i prodotti originari dell’Unione; «introdotti dall’estero» significa provenienti da Paesi terzi. Il ricorso comunale è rigettato e le spese compensate, restando disapplicabile la modifica regolamentare incompatibile con la disciplina nazionale e unionale.

  • Tributi locali
  • Imposte indirette
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 6121

Cassazione, sentenza n. 6121 del 1/03/2019

Sentenza n. 6121 del 01/03/2019

La CTR aveva confermato l’accertamento relativo al 2005, con il quale erano stati recuperati maggiore reddito d’impresa, IRAP e IVA in ragione dell’apparente antieconomicità della gestione societaria, non superata dalle allegazioni della contribuente. Quest’ultima ha censurato la mancata indicazione delle norme sostanziali poste a fondamento della pretesa, ma la Cassazione osserva che il motivo colpiva direttamente l’avviso, era privo di autosufficienza e prospettava una questione non trattata nel giudizio di merito. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e pone le spese a carico della ricorrente.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 6084

Cassazione, sentenza n. 6084 del 1/03/2019

Sentenza n. 6084 del 01/03/2019

Per il 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori IRES e IRAP per royalties non contabilizzate, riferite all’utilizzo di marchi e brevetti da parte di consociate estere; i giudici di merito avevano confermato gli accertamenti. La Cassazione distingue la fattispecie dal transfer pricing in senso proprio: la contestazione riguarda ricavi omessi, quantificabili induttivamente mediante parametri presuntivi, mentre la società non aveva offerto calcoli alternativi né elementi idonei a smentire l’utilizzo dei beni immateriali. Esclusa anche la nullità della motivazione, la Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna la contribuente alle spese.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Estero
  • Società
N. 6120

Cassazione, sentenza n. 6120 del 1/03/2019

Sentenza n. 6120 del 01/03/2019

La controversia riguarda il rimborso dell’IRAP versata da un avvocato, che negava di disporre di un’autonoma organizzazione; la CTR aveva invece valorizzato il lavoro dipendente e non meglio precisate risorse strumentali e collaborazioni. La Cassazione afferma che l’impiego stabile di una sola segretaria con mansioni esecutive non basta, da solo, a integrare il presupposto impositivo. Poiché gli ulteriori elementi erano soltanto enunciati, la motivazione è stata ritenuta apparente: ricorso accolto, sentenza cassata e causa rinviata alla CTR in diversa composizione.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6083

Cassazione, sentenza n. 6083 del 1/03/2019

Sentenza n. 6083 del 01/03/2019

Gli accertamenti per il 2006 recuperavano maggiori IRES e IRAP per royalties non contabilizzate, connesse all’uso di marchi e brevetti da parte di consociate estere; primo e secondo grado avevano confermato la pretesa. La Cassazione ritiene competente la Direzione provinciale, poiché la dichiarazione tardiva non consentiva di radicare la competenza della Direzione regionale per i grandi contribuenti, ed esclude la nullità della motivazione. Respinge inoltre i motivi sull’esistenza dell’utilizzo dei beni immateriali e sull’aumento del reddito, precisando che la ripresa concerne ricavi omessi quantificati induttivamente; nei dati forniti non compare il dispositivo complessivo.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Estero
  • Processo tributario
N. 6119

Cassazione, sentenza n. 6119 del 1/03/2019

Sentenza n. 6119 del 01/03/2019

Un avvocato chiedeva il rimborso dell’IRAP, sostenendo che la propria attività non fosse autonomamente organizzata; la CTR aveva desunto il contrario dalla presenza di una segretaria, dai compensi a terzi e dall’entità delle spese. La Cassazione precisa che un dipendente con mansioni esecutive, i costi elevati e i compensi professionali non dimostrano automaticamente l’autonoma organizzazione: occorre valutarne rigorosamente natura e funzione concreta. Essendo la motivazione meramente enunciativa, il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR per un nuovo giudizio.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6082

Cassazione, sentenza n. 6082 del 1/03/2019

Sentenza n. 6082 del 01/03/2019

Una cartella aveva recuperato l’IVA risultante da un credito indicato nella dichiarazione annuale dopo essere stato già utilizzato in compensazione mediante modello F24; la CTR aveva accolto sul punto l’appello dell’Agenzia. La Cassazione osserva che l’eventuale omissione contestuale di IVA detraibile non elimina l’esposizione finale di un credito insussistente e che il principio di neutralità, posto a tutela della detrazione sostanzialmente spettante, non giustifica la duplicazione del credito già compensato. Il ricorso della contribuente è quindi rigettato, con condanna alle spese.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Riscossione
  • Contenzioso
N. 6118

Cassazione, sentenza n. 6118 del 1/03/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" - Modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006 - Applicazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) - Esclusione - Fondamento - Momento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina - Affidamento del contribuente tutelabile - Esclusione - Fondamento.

La controversia concerneva il trattamento fiscale del maggior valore realizzato mediante stock option assegnate nel 2004 ed esercitate nel 2006, dopo la modifica delle condizioni agevolative, nonché il riconoscimento della rivalutazione fiscale dei diritti. La Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento dell’esercizio dell’opzione: l’imposta sostitutiva è istantanea e la modifica non lede l’affidamento, poiché all’offerta non era certo l’incremento delle azioni. Confermata anche l’insussistenza dei presupposti della rivalutazione, il ricorso del contribuente è stato integralmente rigettato.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6081

Cassazione, sentenza n. 6081 del 1/03/2019

Sentenza n. 6081 del 01/03/2019

L’accertamento aveva recuperato IRPEF, IVA e IRAP sui redditi non dichiarati dal 1999 al 2004 da un professionista trasferitosi anagraficamente in uno Stato a fiscalità privilegiata; la CTR aveva confermato la residenza fiscale italiana e le riprese. La Cassazione ritiene applicabile, senza retroattività, la presunzione relativa prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per ciascun periodo d’imposta e afferma che la sola dimora estera non prova il trasferimento del domicilio e del centro degli interessi. Respinge anche le censure sulla proroga dei termini; nei dati forniti non è riportato l’esito complessivo dei tredici motivi.

  • IRPEF
  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 6117

Cassazione, sentenza n. 6117 del 1/03/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Fattispecie.

Il contribuente contestava l’imposizione di redditi percepiti per attività svolte all’estero, compreso il TFR maturato per lavoro dipendente prestato fuori dall’Italia; la CTR aveva confermato la residenza fiscale italiana e la tassabilità dell’indennità. La Cassazione ha confermato l’accertamento sulla residenza, ma ha qualificato il TFR come retribuzione differita maturata anno per anno, inclusa nell’allora vigente esclusione per il lavoro dipendente continuativo ed esclusivo all’estero, indipendentemente dalla residenza italiana. Accolti anche motivi sulla qualificazione di altri rapporti, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Estero
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6080

Cassazione, sentenza n. 6080 del 1/03/2019

Sentenza n. 6080 del 01/03/2019

L’accertamento aveva recuperato componenti negativi ritenuti indeducibili dal reddito d’impresa, tra cui interessi bancari, canoni di locazione, perdite su crediti e spese pubblicitarie e di ristrutturazione; la CTR aveva confermato la ripresa. La Cassazione reputa non superata la valutazione di antieconomicità del ricorso al credito in presenza di liquidità e richiede, per le perdite, elementi certi e precisi che individuino l’anno dell’irrecuperabilità; le ulteriori censure risultano prive della necessaria specificità. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese.

N. 6116

Cassazione, sentenza n. 6116 del 1/03/2019

Sentenza n. 6116 del 01/03/2019

La causa riguarda il rimborso dell’IRAP versata da un avvocato, negato dalla CTR sul rilievo dell’esistenza di un ufficio di segreteria, di spese per lavoro dipendente e di risorse strumentali. La Cassazione chiarisce che una sola persona addetta a mansioni esecutive non rivela, di per sé, autonoma organizzazione; anche collaborazioni, consulenze e beni strumentali devono essere esaminati per natura e concreto apporto produttivo. Poiché la CTR non aveva svolto tale verifica né precisato composizione e funzioni della struttura, il ricorso è stato accolto e la causa rinviata.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6094

Cassazione, sentenza n. 6094 del 1/03/2019

Sentenza n. 6094 del 01/03/2019

Una società domandava il rimborso di crediti d’imposta IRPEG e ILOR; la CTR aveva considerato nuova e quindi inammissibile la contestazione dell’Agenzia sulla misura del credito e sulla prova dei dividendi da cui esso derivava. La Cassazione afferma che, nei giudizi contro il diniego di rimborso, il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi, mentre le contestazioni dell’Amministrazione sono mere difese proponibili anche in appello se comprese nel tema originario. Accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 6093

Cassazione, sentenza n. 6093 del 1/03/2019

Sentenza n. 6093 del 01/03/2019

La società chiedeva il rimborso dell’IVA non detratta, relativa ad acquisto, manutenzione e riparazione di autovetture, anche per il 2002; la CTR aveva fatto decorrere il termine biennale dalla disciplina sopravvenuta nel 2006. La Cassazione stabilisce che la procedura speciale prevista dopo la pronuncia europea riguardava i versamenti dal 1° gennaio 2003, mentre per quelli anteriori restava applicabile la decadenza biennale decorrente dal pagamento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto la domanda relativa al 2002.

  • IVA
  • Autovetture e Fisco
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6092

Cassazione, sentenza n. 6092 del 1/03/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Omaggi ai medici - Deducibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

Un’impresa farmaceutica contestava il recupero di imposte e sanzioni derivante, tra l’altro, dall’indeducibilità di omaggi e altre spese promozionali destinate ai medici. La Cassazione limita la deducibilità ai vantaggi collegati all’attività sanitaria e di valore trascurabile o coerente con la prassi, ai convegni scientifici con le caratteristiche previste e ai campioni gratuiti entro i limiti normativi; ha quindi confermato, su questo punto, la valutazione complessiva per singolo medico e periodo d’imposta degli omaggi superiori a 25,82 euro. Accolti altri tre motivi, la sentenza è stata parzialmente cassata con rinvio.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.