Cassazione, sentenza n. 6093 del 01/03/2019

Sentenza n. 6093 del 01/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
6093
Data
01/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società chiedeva il rimborso dell’IVA non detratta, relativa ad acquisto, manutenzione e riparazione di autovetture, anche per il 2002; la CTR aveva fatto decorrere il termine biennale dalla disciplina sopravvenuta nel 2006. La Cassazione stabilisce che la procedura speciale prevista dopo la pronuncia europea riguardava i versamenti dal 1° gennaio 2003, mentre per quelli anteriori restava applicabile la decadenza biennale decorrente dal pagamento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto la domanda relativa al 2002.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 27 maggio 2013, che, in reiezione dell'appello principale dalla medesima proposto e in accoglimento di quello indentale della A. s.r.l., ha dichiarato il diritto di quest'ultima al rimborso della somma di Euro 2.800.599,59, oltre interessi.

2. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che il diritto accertato aveva ad oggetto la maggiore i.v.a. che la contribuente assumeva di aver versato per gli anni 2002-2006 e che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente medesima limitatamente all'anno 2002.

2.1. Il giudice di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione finanziaria relativamente all'istanza presentata per il 2002 e insussistenti i presupposti per la sospensione del rimborso relativamente alle istanze presentate per i successivi periodi di imposta.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la A. s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso proposto l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, conv. nella L. 10 novembre 2006, n. 278, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, per aver la sentenza ritenuto che il termine di decadenza biennale previsto da tale ultima disposizione per la domanda di rimborso dell'i.v.a. versata e non detratta relativa all'acquisto, manutenzione e riparazione di autovetture decorra, con riferimento al periodo di imposta 2002, dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 258 del 2006 e non dalla data dei singoli versamenti.

1.1. Il motivo è fondato.

Non è in contestazione tra le parti che, con riferimento all'i.v.a. assolta nel periodo di imposta 2002, la contribuente ha presentato istanza di rimborso in data 10 febbraio 2006.

Orbene, occorre rammentare che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, nel testo vigente sino all'11 agosto 2006, stabilisce che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:… e) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nel D.Lgs. 50 aprile 1992, n. 285, art. 54, lett. a) e c), non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui all'art. 16, comma 3, ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa a detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;.." A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, S., che ha stabilito che i limiti posti dalla legislazione italiana alla detrazione iva per le autovetture erano contrari alle disposizioni del diritto comunitario, è stato approvato il D.L. n. 258 del 2006, conv., con modif., nella L. 10 novembre 2006, n. 278, con cui, esclusa per i contribuenti la facoltà di portare in detrazione o in compensazione, secondo le ordinarie regole, l'i.v.a. indebitamente pagata prima del 13 settembre 2006, si è previsto che gli stessi potessero presentare istanza di rimborso, con invio telematico entro il 15 aprile 2007 (termine prorogato, poi, al 20 ottobre 2007), secondo specifiche modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, basata sulla determinazione forfetaria del rimborso e con riferimento all'i.v.a. assolta nel periodo gennaio 2003 13 settembre 2006, ovvero istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, basata sulla determinazione analitica degli importi richiesti.

La disciplina del rimborso forfettario è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della pronuncia della Corte di Giustizia purchè relativi a versamenti effettuati tra il 1 gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, mentre ai versamenti effettuati prima di tale periodo, si applica, in mancanza di diverse statuizioni, il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che assoggetta le domande di restituzione al termine di decadenziale di due anni dal pagamento (cfr. Cass. 21 febbraio 2018, n. 4150; Cass. 6 maggio 2015, n. 9034; Cass. 10 aprile 2015, n. 7229).

Tale è la fattispecie in cui si inserisce il caso in esame, in cui l'istanza di rimborso è stata presentata, in data 10 febbraio 2006, in relazione all'i.v.a. versata – in modo asseritamente indebito – nel periodo di imposta 2002.

Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata.

1.2. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, limitatamente al periodo di imposta interessato dalla impugnazione proposta in questa sede.

2. In considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso originario, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario limitatamente al periodo di imposta 2002; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2019

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