Cassazione, sentenza n. 6082 del 01/03/2019
Sentenza n. 6082 del 01/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6082
- Data
- 01/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cartella aveva recuperato l’IVA risultante da un credito indicato nella dichiarazione annuale dopo essere stato già utilizzato in compensazione mediante modello F24; la CTR aveva accolto sul punto l’appello dell’Agenzia. La Cassazione osserva che l’eventuale omissione contestuale di IVA detraibile non elimina l’esposizione finale di un credito insussistente e che il principio di neutralità, posto a tutela della detrazione sostanzialmente spettante, non giustifica la duplicazione del credito già compensato. Il ricorso della contribuente è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La R. s.p.a. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente una cartella di pagamento con la quale era stata recuperata l'Iva, avendo la società contribuente, in sede di dichiarazione annuale, riportato a credito, nell'anno 2004, un importo che era stato già utilizzato in compensazione mediante il modello F24, nonchè l'imposta sostitutiva, non avendo la società provveduto al relativo versamento; avverso il suddetto atto impositivo aveva proposto ricorso la società contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate, nel contraddittorio della contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello.
In particolare, ha ritenuto che: la compensazione del credito Iva anno 2003, operata con il modello F24, avrebbe dovuto essere riportata nella dichiarazione Iva dell'anno successivo; la circostanza dedotta dalla contribuente, che nel modello F24 era stato erroneamente indicato, quale anno di riferimento, il 2003 piuttosto che il 2002, avrebbe potuto essere superata procedendo alla dichiarazione Iva relativa all'anno successivo; non poteva accogliersi la linea difensiva di parte contribuente secondo cui, avendo la stessa omesso di riportare, nella successiva dichiarazione, non solo l'importo del credito Iva compensato ma anche il medesimo importo nella voce relativa all'Iva detrabile, i dati riportati nella dichiarazione Iva conducevano ad un risultato finale neutro, in quanto trattavasi di una ricostruzione non convincente e non attinente alla questione in esame; era, invece, da accogliersi il motivo di appello relativo al mancato versamento dell'imposta sostitutiva.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a due motivi di censura.
L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.
La contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice del gravame non ha attributo alcuna rilevanza alla circostanza che la stessa, oltre ad avere omesso di dichiarare la compensazione effettuata, aveva parimenti omesso di dichiarare un'Iva detraibile di pari importo, con conseguente elisione del maggior credito e, di fatto, determinandosi un effetto neutro ai fini Iva.
Il motivo è infondato.
Come correttamente indicato dalla ricorrente, la questione in esame attiene alla pretesa dell'ufficio finanziario derivante dalla mancata indicazione, nella dichiarazione Iva, del credito posto in precedenza in compensazione con il modello F24.
Secondo la ricorrente, le affermazioni del giudice del gravame, secondo cui i motivi di contestazione prospettati non erano conferenti ai fini della decisione, sarebbero insufficienti, in quanto non è possibile valutare il percorso logico seguito per ritenere che non aveva rilevanza, ai fini della definizione della controversia, la circostanza del sostanziale annullamento del credito Iva, riportato nella dichiarazione annuale, con l'evidenziazione di un maggior debito di parti importo, con conseguente differenza pari a zero.
In realtà, la sentenza censurata ha tenuto in considerazione i profili dedotti dalla contribuente, ma ha ritenuto che gli stessi non avessero rilevanza con la questione in esame, tenuto conto del fatto che la pretesa dell'ufficio finanziario aveva riguardo alla circostanza che la dichiarazione Iva in esame riportava un credito Iva che la contribuente non avrebbe dovuto indicare, attesa la precedente compensazione, precisando che non è pertanto chiaro dove è andato a finire l'importo Iva compensato il 29/04/2004 di euro 167.541,00, oggetto del contendere, che doveva essere indicato al rigo VL22 (credito Iva compensato con F24) della dichiarazione relativa all'anno 2003, visto che è stato indicato come anno di riferimento nella compensazione il 2003.
In sostanza, il giudice del gravame ha tenuto conto del profilo di fondo della questione, cioè il fatto che il credito già compensato era stato comunque riportato nella successiva dichiarazione, con la conseguenza che, a prescindere dagli elementi contabili interni alla medesima dichiarazione, l'effetto finale della dichiarazione era la sussistenza di un credito Iva non dovuto.
Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del principio di neutralità.
In particolare, parte ricorrente lamenta la mancata considerazione del principio di neutralità dell'Iva, avendo negato qualunque rilevanza alla circostanza dell'omessa indicazione dell'Iva in esame non solo nell'ammontare del credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato in compensazione nel modello F24, ma anche all'ammontare dell'imposta detraibile.
Il motivo non è fondato.
Il principio di neutralità dell'Iva si sostanzia nel riconoscimento del diritto di un operatore economico, che riveste la qualifica di soggetto passivo, di detrarre l'imposta addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o dal prestatore, con la conseguenza che questi non resti inciso dall'imposta pagata.
Il suddetto principio, nonchè la giurisprudenza unionale citata dalla ricorrente, attengono, quindi, al necessario riconoscimento del diritto alla detrazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, che non può essere limitato a fronte di inadempienze di obblighi formali da parte del contribuente, ove sia accertato il soddisfacimento degli obblighi sostanziali.
La presente controversia, tuttavia, ha un ambito diverso da quello prospettato dalla contribuente: in questa, invero, non si tratta di valutare se riconoscere o meno un diritto alla detrazione relativamente a operazioni per le quali è stato corrisposta l'Iva, ma di negare la valenza di un credito Iva esposto in dichiarazione nonostante che tale credito sia insussistente per avere la contribuente provveduto in precedenza a compensare il credito mediante il modello F24.
In ordine a questo profilo, che costituisce il presupposto di fondo della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento, non può non assumere rilevanza la circostanza, evidenziata dal giudice del gravame, che all'esito della redazione della dichiarazione Iva, risultava comunque, in favore della contribuente, un credito Iva che non avrebbe dovuto essere indicato.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato, con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2019
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