Cassazione, sentenza n. 6122 del 01/03/2019

Sentenza n. 6122 del 01/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
6122
Data
01/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva confermato l’accertamento relativo al 2006, fondato sull’apparente antieconomicità della gestione societaria e riguardante maggiore reddito d’impresa, IRAP e IVA. In Cassazione, la contribuente ha lamentato la mancata indicazione delle norme sostanziali poste a fondamento della pretesa, ma la Corte rileva che la censura era rivolta direttamente all’avviso, non individuava uno specifico vizio della sentenza, non riproduceva integralmente l’atto impositivo e introduceva una questione non dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda l'impugnazione, proposta dalla I. Srl, dell'avviso d'accertamento dell'Agenzia delle entrate di Cosenza che recuperava a tassazione, ai fini IRAP, IVA, per l'anno d'imposta 2006, maggiore reddito di impresa.

La CTP di Cosenza, con sentenza n. 767/2010, rigettava il ricorso della contribuente, la quale ha interposto appello innanzi alla CTR della Calabria che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame, ritenendo corretta la valutazione dell'Amministrazione finanziaria circa l'apparente antieconomicità della gestione societaria, non contraddetta da elementi di segno opposto addotti dalla contribuente.

La società ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un motivo; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 Cost., la ricorrente censura la sentenza impugnata che, condividendo la motivazione della CTP, non ha indicato alcuna norma di diritto sostanziale che sarebbe stata violata, carenza, quest'ultima, comune all'atto impositivo, privo della menzione delle norme poste a fondamento della pretesa fiscale.

1.1. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.

La censura, in realtà, si rivolge direttamente all'avviso di accertamento, non alla sentenza della CTR, mentre è pacifico che il giudizio di legittimità è rivolto esclusivamente alla critica della sentenza e richiede la specifica individuazione del passo della pronuncia impugnata che si assume viziato (Cass. 6/06/2018, n. 14578).

D'altro canto, non è addotta alcuna carenza strutturale dell'avviso che, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973: «deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato […]».

Ancora, il mezzo d'impugnazione è privo del requisito dell'autosufficienza in quanto l'omessa, integrale, riproduzione, in seno al ricorso per cassazione, dell'atto impositivo (che consta di 17 pagine, tre delle quali, pagg. 3-5, inserite nel corpo del ricorso), non consente alla Corte di vagliare il nucleo essenziale della doglianza.

Da altro punto di vista, infine, la critica in esame non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito; al riguardo è opportuno ricordare che, secondo il radicato indirizzo di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787).

Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140).

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019

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