Cassazione, sentenza n. 31334 del 29/11/2019
Sentenza n. 31334 del 29/11/2019
La controversia riguardava l’imposta regionale sulle concessioni per infrastrutture di comunicazione elettronica collocate sul demanio idrico, confermata dalla CTR per le annualità non ritenute decadute. La Cassazione ha affermato che l’attraversamento del demanio idrico regionale non può essere assoggettato a oneri o canoni diversi da quelli previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche o da una successiva legge statale, estendendo il principio anche all’imposta regionale collegata agli stessi immobili. Accolti i motivi pertinenti e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e accolto nel merito i ricorsi originari della contribuente.
- Tributi locali
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