Cassazione, sentenza n. 31339 del 29/11/2019
Sentenza n. 31339 del 29/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31339
- Data
- 29/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società concessionaria della gestione di un parcheggio realizzato su un immobile del demanio comunale contestava gli accertamenti ICI 2009-2011, sostenendo che il rapporto avesse natura soltanto contrattuale e obbligatoria. La Cassazione ha confermato che il concessionario di un’area demaniale è soggetto passivo dell’imposta quando la concessione riguarda l’uso di un immobile demaniale esistente, rilevando che la CTR aveva motivato adeguatamente la natura concessoria del rapporto. È stato quindi rigettato il ricorso; inammissibile anche la censura processuale, non essendo stato indicato un concreto pregiudizio difensivo.
Testo della pronuncia
1. In controversia relativa alla legittimità degli avvisi di accertamento per imposta comunale sugli immobili degli anni dal 2009 al 2011, emessi dal Comune di Portofino nei confronti della srl A. con riferimento ad un immobile appartenente al demanio comunale, destinato a "parcheggio ed attrezzature di interesse comune", realizzato da altra società in forza di rapporto di concessione di costruzione e pluriennale gestione nel quale, successivamente all'ultimazione del lavori, la A. era subentrata, la prima sezione della commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 18 novembre 2016, a conferma della sentenza di primo grado, ritenendo infondata la tesi della contribuente per cui l'originaria concessione di costruzione e gestione, così come l'attuale rapporto gestorio, avevano natura contrattuale (di "concessione-contratto") ed erano produttivi di effetti solo obbligatori, talchè gli avvisi impugnati dovevano ritenersi illegittimi per difetto del presupposto applicativo dell'imposta sancito dal D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 504, art. 3, affermava che "il rapporto giuridico esistente tra le parti è di tipo concessorio, sia pure atipico in quanto il pagamento del canone risulta sostituito dalla consegna dell'immobile… la A. srl, risulta titolare di un mero rapporto concessorio e, in quanto tale, è obbligata al versamento dell'Ici ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3".
2. La srl A. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
3. Il Comune di Portofino resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo e con il secondo motivo di ricorso, viene lamentato, rispettivamente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza perchè motivata in modo non comprensibile, perplesso, apodittico e, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3.
2. I motivi (la cui contraddittorietà può essere superata valutando il secondo come subordinato rispetto al primo) sono infondati. Il tema dibattuto di fronte alla commissione tributaria regionale della Liguria atteneva, come riportato nella prima parte della motivazione della sentenza (Svolgimento in fatto, pag.1), al se il rapporto in forza del quale la ricorrente, subentrata alla concessionaria di costruzione e gestione, ha gestito, negli anni 2009-2001 (ai quali si riferisce la pretesa impositiva), il bene comunale de quo (traendone vantaggio economico) fosse, al di là della qualificazione formale (concessione), di natura effettivamente pubblicistica ovvero di natura contrattuale e produttivo di effetti solo obbligatori. Premesso che la L. n. 388 del 2000, art. 18, modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta comunale sugli immobili ai concessionari di aree demaniali, sussiste il presupposto applicativo della norma allorchè la concessione riguardi – come nel caso di soecie è indiscusso – l'uso di un immobile già esistente di proprietà demaniale, in quanto, in tal caso, le modalità di utilizzazione, mantenimento e restituzione del bene coincidono con le statuizioni della concessione. Alla luce delle superiori considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva e la sentenza si sottrae alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3.
3. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, per non avere la commissione tributaria regionale tenuto conto del fatto che solo con le memorie illustrative depositate dieci giorni prima dell'udienza di trattazione, il Comune, fino ad allora difesosi in modo assolutamente generico, aveva "risposto alle eccezioni contenute nel ricorso" di essa ricorrente e depositato documenti.
4. Il motivo è inammissibile per la ragione seguente che assorbe ogni altra: come la Corte ha più volte affermato (v. ad esempio, le sentenze n. 23638 del 21 novembre 2016; n. 26831 del 1 dicembre 2014; sentenza n. 6330 del 19 marzo 2014), "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito"; l'odierna ricorrente ha omesso di precisare l'effettiva e concreta incidenza delle allegazioni e produzioni asseritamente effettuate dal Comune di Portofino in violazione delle disposizioni processuali invocate.
5. In ragione di quanto precede il ricorso va rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la srl A. a rifondere al Comune di Portofino le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

