Cassazione, sentenza n. 31239 del 29/11/2019

Sentenza n. 31239 del 29/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31239
Data
29/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente locale chiedeva il recupero dell’IVA sostenuta per prestazioni connesse agli interventi conseguenti a un evento calamitoso, ma l’Amministrazione aveva dichiarato tardiva l’istanza e la CTR, in sede di rinvio, aveva applicato i termini decadenziali dei rimborsi tributari. La Cassazione qualifica la somma come beneficio o indennità parametrata all’IVA versata, non come rimborso ordinario di un tributo indebito, poiché l’ente beneficiario non era parte del rapporto tributario IVA. In assenza di una decadenza prevista dalla disciplina speciale operava la prescrizione decennale, interrotta dalle istanze; la Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, riconosciuto il beneficio.

Testo della pronuncia

A causa del bradisismo che tra il 1983 ed il 1985 colpì alcuni comuni dell'area flegrea, il Comune di Pozzuoli commissionò una serie di prestazioni per ridurre le conseguenze di tale evento (demolizioni, sgombero macerie, ricostruzioni di edifici danneggiati).

Al fine di alleviare le conseguenze finanziarie per tali prestazioni, al D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, art. 5, comma 1, convertito con modificazione nella L. 28 febbraio 1986, n. 46, estese a decorrere dal mese di ottobre 1983 anche al comune di Pozzuoli il beneficio di cui al D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 11 convertito nelle L. 18 aprile 1984, n. 80.

Tale benefico consisteva nel diritto al rimborso dell'Iva versata per tali prestazioni.

Pertanto il Comune, con istanza del 28 11 1988, chiese all'ufficio Iva il pagamento del complessivo importo di Lire 3.117.071,748 a titolo di recupero Iva pagata per le prestazioni determinate dall'evento suddetto.

Tale richiesta era reiterata il 21 9 94 e il 24 2 2003 alla Agenzia delle Entrate, che era subentrata all'ufficio iva.

Con atto notificato in data 3 9 2004 l'Agenzia delle Entrate, (prot. N. 17769), dichiarava inammissibile l'istanza di rimborso in quanto presentata tardivamente.

Avverso tale provvedimento era proposto ricorso dal Comune davanti alla commissione provinciale di Napoli che lo accoglieva.

Avverso tale sentenza, su appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione regionale della Campania confermava la decisione di primo grado.

La Suprema Corte adita dall'Agenzia delle entrate, annullava la sentenza della commissione regionale e rinviava per difetto di motivazione.

In sede di rinvio la commissione regionale affermava che per il rimborso iva nel caso de quo trovasse applicazione il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6 ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e quindi l'istanza era da ritenersi tardiva.

Proponeva ricorso in Cassazione il Comune di Pozzuoli deducendo:

i) Violazione ed errata interpretazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 comma 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e art. 19, comma 1, lett. h, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il motivo del ricorso è fondato.

Occorre premettere che nel giudizio di rinvio nel caso in cui l'annullamento stesso sia avvenuto per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, pur indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, ma lascia al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, e l'individuazione della normativa da applicare. Orbene, nel caso di specie l'ordinanza nr 20544 del 2011 resa da questa Corte aveva annullato con rinvio la pronunzia della CTR sul rilievo che la stessa era nulla per motivazione apparente, senza specificare alcun principio di diritto da applicare. In sintesi la Corte Suprema in sede rescindente si era limitata a prescrivere una adeguata motivazione sia sul diritto del Comune al rimborso sia se tale diritto si era estinto previa individuazione anche della normativa applicabile al caso di specie a seguito della ricostruzione della fattispecie. In questo perimetro le censure dell'attuale ricorso possono essere considerate ammissibili essendo dirette a dolersi della normativa applicata al caso di specie. Nel caso di specie il rimborso Iva era previsto a favore dell'ente pubblico territoriale che aveva affrontato una serie di spese attinenti all'emergenza e alla ricostruzione(tale fatto non è maì stato contestato nè in sede di diniego nè nella successiva fase contenziosa).Va rimarcato che lo sgravio dell'iva dipendeva dalla circostanza che il Comune aveva operato per la ricostruzione nell'area colpita dal bradisismo, in armonia con l'intento legislativo, di rendere più sollecita la ripresa della vita sociale mettendo a disposizione in modo indiretto ulteriori risorse, riducendo altresì, per quanto possibile, gli oneri a carico del Comune in considerazione della situazione di disagio conseguente all'evento calamitoso. Nel caso, l'iva era stata versata ai fornitori dei vari servizi in relazione al diritto di rivalsa in virtù del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, rappresentando un atto dovuto, quindi non ci troviamo di fronte ad un rimborso ordinario scaturente da un pagamento non dovuto, ma dal riconoscimento successivo di un beneficio parametrato all'iva versata. Tale beneficio non aveva una stretta natura tributaria, ma quella di una indennità o agevolazione.

Essendosi, chiaramente, formato un giudicato interno sulla giurisdizione visto che la Suprema Corte aveva disposto il rinvio per un nuovo esame del merito ritenendo implicita quindi la giurisdizione della Commissione tributaria, deve ritenersi che il giudice del rinvio ha errato allorchè ha inteso collocare il rimborso nell'ambito di una restituzione per pagamenti tributari non dovuti, a cui si applica la normativa indicata, quanto piuttosto nell'ambito di un beneficio riconosciuto pari all'Iva versata. Tale conclusione appare conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il beneficiario della prestazione colpita dall'imposta non è parte del rapporto tributario Iva, svolgendosi tale rapporto tributario solo tra amministrazione finanziaria e prestatore di servizi, da cui l'ulteriore corollario che la controversia fra il beneficiario della prestazione per le finalità indicate dalla normativa sulle calamità naturali e la P.A. non ha ad oggetto un rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura pubblicistica che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'Iva, applicata dai prestatori di servizi, per individuare il quantum dovuto per effetto del beneficio riconosciuto. Ai fini del rimborso Iva, la legislazione considera come destinatario degli obblighi di fatturazione e di pagamento dell'imposta il cedente del servizio, a cui solo compete tale diritto nei confronti dell'erario, nel caso l'utente finale destinatario della fornitura, cioè il Comune di Pozzuoli, non è soggetto Iva.

Tale ricostruzione della fattispecie è conforme a quanto ritenuto dal Ministero delle Finanze il quale a seguito dell'istanza del comune di Pozzuoli chiarì che le somme in questione dovevano gravare su un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del ministero delle finanze e che l'istanza doveva essere inviata all'Ufficio Iva che, dopo aver controllato e verificato la pratica (per verificare che le prestazioni riguardavano opere dirette alla ricostruzione ed alla ripresa della vita sociale) avrebbe dovuto richiedere la liquidità necessaria dai fondi stanziati per tali finalità emergenziali.

Pertanto non essendo previsto dalla legge speciale per tale Pertanto agevolazione alcun termine di decadenza, non poteva trovare applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 che ineriva a rapporti strettamente tributari e per soggetti parte del rapporto stesso, applicandosi solo il termine di prescrizione decennale non maturato per effetto delle intervenute interruzioni, indicate dal ricorrente e non contestate.

Essendo rimasto acclarato il diritto del comune ad ottenere l'agevolazione nella misura dell'iva già versata il cui importo mai è stato contestato, il ricorso introduttivo va accolto non essendovi necessità di ulteriori indagini. Stante la novità della questione appare opportuno procedere alla compensazione delle spese in ordine al profilo della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originariamente proposto dal Comune di Pozzuoli. Spese compensate per l'intero giudizio Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

Domande frequenti

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