Cassazione, sentenza n. 31336 del 29/11/2019

Sentenza n. 31336 del 29/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31336
Data
29/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia originava dalla revisione del classamento catastale di un immobile, annullata in primo grado; la CTR aveva poi dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha confermato che il termine di sessanta giorni, scadendo di sabato, era prorogato al lunedì successivo, ma ha ritenuto accertato che la spedizione tramite operatore privato fosse avvenuta soltanto il giorno seguente; il riferimento a una data priva di timbro postale non provava una tempestiva spedizione. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, restando ferma l’inammissibilità dell’appello.

Testo della pronuncia

1 P.G.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con il quale all'immobile di sua proprietà, sito in (—) (microzona Prati), e distinto al catasto urbano al foglio (—), particella (—) subalterno (—), veniva disposta la revisione del classamento con assegnazione della nuova classe 7 in luogo della precedente classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 6.589,99 a Euro 12.105,75.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello sul rilievo della tardività della notifica dell'atto di appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Ha resistito il contribuente depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia violazione degli artt. 149, 142 c.p.c. anche in combinato disposto con l'art. 143 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile l'appello per tardività sulla base della errata individuazione del 14 febbraio 2017, anzichè del 13 febbraio 2017 quale data di scadenza dei termini per l'appello,

1.1 Con il secondo motivo deduce la ricorrente la violazione dell'art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2.

Si censura la sentenza nella parte di cui afferma che "secondo altro computo" il termine per la proposizione dell'appello spirava l'11 febbraio 2017 in quanto tale giorno cadeva di sabato con la conseguenza che il termine andava prorogato al lunedì 13 febbraio giorno in cui effettivamente l'atto di appello risulta essere stato spedito.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Per effetto del espresso richiamo operato dal D.Lgs. citato, art. 53, comma 2, all'art. 20, comma 1, che, a sua volta, rimanda all'art. 16, commi 2 e 3, l'atto di appello può essere notificato ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. citato, art. 20, comma 2, anch'esso richiamato dall'art. 53, comma 2, l'atto di appello si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2.2 Orbene è pacifico che la sentenza emessa dalla CTP sia stata notificata in data 13 dicembre 2016. Il termine di gg 60 per la proposizione dell'appello scadeva sabato 11.2.2017 e, quindi, andava prorogato al lunedì 13.11.2017 in applicazione dell'art. 155 c.p.c., comma 5, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f).

2.3 La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale. Per contro il contribuente ha riprodotto nel controricorso la pagina del sito Nexive, operatore privato del quale si è avvalso l'Agenzia per notificare l'atto, dal quale risulta che la raccomandata è stata recapitata il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 06.00

2.4 Sulla scorta di tali accertamenti correttamente è stata dichiarata la tardività della notifica dell'atto e la conseguente inammissibilità dell'appello.

3. II secondo motivo è infondato in quanto non coglie l'esatta ratio decidendi della sentenza.

3.1 Invero la CTR individuando nella data del 13 febbraio 2017 il dies ad quem per proposizione dell'appello ha, contrariamente all'assunto della ricorrente, tenuto in debito conto della proroga prevista dall'art. 155 c.p.c., comma 4, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, lett. f).

3.2 L'affermazione contenuta nella motivazione circa la scadenza del termine "secondo altro computo, l'11" non ha alcun rilievo in quanto la CTR ha chiaramente e correttamente computato il termine finale di riferimento nel 13.2.2017.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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