Cassazione, sentenza n. 31338 del 29/11/2019

Sentenza n. 31338 del 29/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31338
Data
29/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava il classamento catastale in categoria D/8, disposto dall’Amministrazione per un deposito di mobili, rispetto alla categoria C/2 proposta dal proprietario mediante DOCFA; i giudici di merito avevano ritenuto decisiva la rilevante superficie dell’immobile. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato rinuncia al ricorso, regolarmente notificata all’Agenzia delle Entrate. La Cassazione non ha pertanto esaminato il merito del classamento, ma ha dichiarato estinto il processo e posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Testo della pronuncia

che:

1. in controversia sulla legittimità dell'atto di classamento in categoria D/8, con rendita di Euro 10021,79, di un fabbricato, destinato a deposito di mobili, di superficie pari a 1.222,17 mq, per il quale era stato proposto dal proprietario, M.C., a mezzo della procedura docfa di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, il classamento in C/2, con rendita di Euro 2963,79, la quarantacinquesima sezione della commissione tributaria regionale della Campania con sentenza depositata il 22 febbraio 2016, n. 1590, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva il provvedimento legittimo in ragione delle dimensioni dell'immobile ("Le rilevanti dimensioni del cespite,… per un totale di mq 1222,17, giustificano la classificazione attribuita");

2. il contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza;

3. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, resisteva;

4. in data 26 settembre 2019, il contribuente depositava rinuncia al ricorso con documentazione attestante la relativa notificazione alla parte intimata;

5. in ragione di quanto precede deve dichiararsi l'estinzione del processo;

6. il ricorrente va condannato a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo (art. 391 c.p.c., comma 2).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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