Cassazione, sentenza n. 25346 del 11/11/2020

Sentenza n. 25346 del 11/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
25346
Data
11/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava una cartella emessa per la riscossione provvisoria di due terzi dell’imposta dopo la sentenza di primo grado sull’avviso di accertamento, deducendo che quest’ultimo non fosse ancora definitivo. La CTR aveva respinto l’appello, rilevando che la riscossione frazionata era consentita dalla disciplina processuale tributaria. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura presupponeva una ricostruzione fattuale incompatibile con quella accertata nella sentenza impugnata, dalla quale risultava che l’iscrizione a ruolo era seguita proprio alla decisione di primo grado.

Testo della pronuncia

. (—) ricorre con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 396/04/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 25 ottobre 2012, depositata il 29 novembre 2012 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento relativa a quanto iscritto a ruolo a titolo provvisorio dall'Agenzia delle entrate di Frascati a seguito della sentenza n. 305/06/2007 emessa dalla C.t.p. di Roma sul ricorso avverso un avviso di accertamento per l'anno di imposta 1999.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., preliminarmente, ha rilevato che la ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale deducendo l'omessa indicazione del responsabile dell'atto e la carenza di motivazione, nonche', nel merito, l'erroneita' dell'importo richiesto, in quanto la sentenza richiamata non risultava definitiva.

Il giudice di appello, inoltre, dava atto che l'Ufficio aveva dedotto che l'iscrizione a ruolo riguardava solo i due terzi dell'imposta accertata, in conformita' con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 68, comma 1, lettera a), in tema di riscossione frazionata dopo la sentenza della commissione tributaria di primo grado.

Il giudice di seconde cure rilevava anche che, a seguito del rigetto del ricorso da parte della C.t.p. di Roma, con l'appello la contribuente aveva impugnato la decisione di primo grado, ribadendo, quale unico motivo, l'illegittimita' della cartella, in quanto conseguente ad un avviso di accertamento non ancora definitivo.

La C.t.r., dunque, riteneva che l'appello fosse infondato, in quanto il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 68, conferiva all'amministrazione il potere di riscossione frazionata, correttamente esercitato nel caso di specie dall'Agenzia delle entrate.

3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate si e' costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.

4. Il ricorso e' stato fissato alla pubblica udienza del 12/2/2020, nella quale, riscontrata la mancanza in atti della relata di notifica dell'avviso di udienza alla parte ricorrente, veniva rinviato a nuovo ruolo e successivamente fissato, in riconvocazione, in data 26 febbraio 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la relata di notifica dell'avviso di udienza alla parte ricorrente, tempestiva e regolare per l'udienza del 12/2/2020, risulta pervenuta in cancelleria in data 20 febbraio 2020.

Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha documentato di essersi avvalsa del condono ai fini dell'estinzione della lite pendente.

Passando all'esame del ricorso, con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nell'illustrazione del motivo, la ricorrente fa riferimento alla violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 15 e 68, in quanto la C.t.r., nel rigettare l'appello della contribuente, avrebbe ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa in conseguenza di un avviso di accertamento non ancora definitivo.

1.2. Il motivo e' inammissibile, in quanto la doglianza oggetto del ricorso in cassazione presuppone un accertamento in fatto diverso e contrastante con quello che emerge dalla sentenza impugnata.

Invero, il giudice di seconde cure ha rilevato che la contribuente aveva impugnato la decisione di primo grado, ribadendo, quale unico motivo di appello, l'illegittimita' della cartella, in quanto conseguente ad un avviso di accertamento non ancora definitivo.

Sul punto la C.t.r. ha dato atto che la cartella di pagamento, cosi' come previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 68, era stata emessa, per i due terzi dell'imposta accertata, a seguito della sentenza di primo grado della C.t.p. di Roma sull'impugnazione avverso il prodromico avviso di accertamento.

Inoltre, il giudice di appello ha anche precisato che la sentenza di primo grado, relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento, era stata successivamente confermata all'esito del giudizio di secondo grado, per cui l'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo anche le restanti somme dovute, notificando alla contribuente un'ulteriore cartella di pagamento.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alla spese, poiche' l'Agenzia delle entrate non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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