Cassazione, ordinanza n. 24870 del 06/11/2020
Accertamento - Motivazione - Studi di settore - Settore in crisi.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24870
- Data
- 06/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento aveva rideterminato mediante studi di settore i ricavi di un’impresa dell’indotto automobilistico; la CTR lo aveva disatteso valorizzando la crisi del comparto e l’anomalo andamento dell’attività. La Corte ha ricordato che gli studi generano presunzioni semplici la cui consistenza deriva dal contraddittorio: il contribuente deve allegare e provare circostanze concrete che lo allontanino dal modello, mentre l’Ufficio dimostra l’applicabilità dello standard. Poiché la CTR aveva recepito acriticamente la crisi senza valutare i dati sui numerosi clienti e sul fatturato, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la causa rinviata.
Massima
In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, esso risulta legittimo se vengono individuati con precisione e affidabilità i criteri con cui sono stati ricalcolati i ricavi dell'azienda. Infatti, la crisi del settore non è elemento sufficiente per delegittimare l'applicazione degli studi di settore, soprattutto considerando il mastrino dei clienti dell'azienda. Pertanto, i momenti difficili vissuti dall'azienda non sono sufficienti per giustificare i bassi ricavi e per depotenziare l'accertamento operato dal Fisco in quanto la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con la controparte, ma se questi abbia omesso di parteciparvi ovvero si sia astenuto da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
1. L' (——) s.r.l., esercente attivita' imprenditoriale nel campo dell'indotto automobilistico (particolarmente della FIAT), impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'applicazione degli studi di settore, aveva accertato ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2005 maggiori ricavi quantificati in Euro 160.224.00 e proceduto alla liquidazione di maggiori imposte e sanzioni.
2. La Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in considerazione della grave crisi del comparto automobilistico che aveva coinvolto la FIAT, cliente quasi esclusivo della contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla societa', rideterminando i ricavi in Euro 45.000,00.
3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 89/31/13 pronunciata il 16.5.2013 e depositata il 14.8.2013, accoglieva l'appello della societa', non ritenendo applicabili gli studi di settore, in un periodo di crisi aziendale conclamata e provata, durante il quale l'attivita' produttiva aveva avuto uno svolgimento anomalo.
4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la societa' contribuente non ha opposto alcuna difesa.
5. Il ricorso e' stato fissato per la camera di consiglio del 24.6.2020, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380-bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo l'agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 331 del 1993, articoli 62-bis e 62-sexies e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo pienamente applicabili gli studi di settore anche nel caso di andamento anomalo dell'attivita' imprenditoriale.
2. Il ricorso e' fondato.
3. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita', precisione e concordanza non e' ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se' considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita' – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita' dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facolta' di contestare l'applicazione dei parametri, provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con cio' costringendo l'ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, indicando le ragioni del proprio convincimento. Tuttavia, ogni qualvolta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente abbia omesso di parteciparvi ovvero si sia astenuto da qualsivoglia attivita' di allegazione, l'ufficio non e' tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri" (Cass. Sez. 5, 06/08/2014, n. 17646; Sez. 6, 16/5/2016, n. 10047; Sez. 5, 30/10/2018, n. 27617).
3.1. E' stato ulteriormente chiarito che "i parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, articolo 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralita' di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39, comma 1, lettera d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente. Su quest'ultimo, nella fase amministrativa e, soprattutto contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attivita' dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, si' da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico unicamente la dimostrazione dell'applicabilita' dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento" (Cass., Sez. 5, 13/07/2016, n. 14288).
3.2. A tali principi non si e' attenuta la C.T.R. la quale si e' limitata ad accogliere acriticamente le contestazioni della societa' contribuente, affermando che "non sono applicabili gli studi di settore, in un periodo di crisi aziendale conclamata e provata, quando l'attivita' produttiva ha avuto uno svolgimento anomalo" essendo rimasta l'azienda inattiva per "oltre quattro mesi nel corso dell'anno" e svolto "attivita' ridotta negli altri mesi". La C.T.R. invero ha omesso di considerare che, come emergeva dal mastrino dei clienti prodotto nel corso del contraddittorio del 25.11.2010 risultava che i clienti della societa' nel corso del 2005 erano stati numerosi e che nello stesso anno erano state effettuate nei confronti della (——) ( (——) s.p.a. e (——)) vendite per circa Euro 145.000, pari al 13% del fatturato del 2005; anno nel quale i ricavi dichiarati ammontavano ad oltre 1 milione di Euro. Detti elementi, certamente inidonei a giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui e' applicabile lo "standard" prescelto dall'Amministrazione finanziaria, non consentivano di travolgere l'accertamento dell'amministrazione finanziaria, talche' si impone il rinvio degli atti al giudice a quo per una rivalutazione della controversia.
4. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio degli atti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, perche' provveda in conformita' al principio enunciato, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
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