Cassazione, sentenza n. 28939 del 17/12/2020
Sentenza n. 28939 del 17/12/2020
Una consolidante chiedeva il rimborso della maggiore IRES versata senza computare la perdita di una società la cui adesione al consolidato era stata comunicata tardivamente; i giudici di merito avevano ritenuto sanato il ritardo mediante remissione in bonis. La Cassazione esclude la sanatoria, poiché prima della sua entrata in vigore l’Agenzia aveva già notificato il diniego di rimborso fondato proprio sulla tardività, rendendo la violazione già constatata. Accoglie il ricorso erariale e rigetta quello incidentale, ritenendo infondata la pretesa restitutoria.
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