Cassazione, sentenza n. 28566 del 15/12/2020
Sentenza n. 28566 del 15/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28566
- Data
- 15/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un professionista contestava accertamenti fondati sulla somma di versamenti e prelevamenti bancari non giustificati, che la Commissione regionale aveva integralmente ricondotto a redditi di lavoro autonomo. La Cassazione ha precisato che, per i lavoratori autonomi, la presunzione derivante dalle indagini finanziarie è venuta meno soltanto per i prelevamenti, mentre resta operante per i versamenti, dei quali il contribuente deve provare analiticamente l’estraneità a fatti imponibili. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della motivazione, con cassazione e rinvio per il riesame del merito.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 183, depositata il 31 maggio 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara accoglieva i ricorsi riuniti, proposti da (XXXXX), esercente attività di odontoiatra, avverso gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Massa, a seguito di indagini bancarie compiute ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, aveva accertato maggiori redditi a fronte di quelli dichiarati per gli anni 2003 – 2007; in particolare Euro 141.585,00 a fronte di Euro 45.595,00 dichiarato per l'anno 2003; Euro 159.979,00 a fronte di Euro 26.440,00 dichiarati per l'anno 2004; Euro 116.100,00 a fronte di Euro 23.863,00 dichiarati per l'anno 2005; Euro 141.485,00 a fronte di Euro 16.375,00 dichiarati per l'anno 2006; Euro 148.414,00 a fronte di Euro 19.478,00 dichiarati per l'anno 2007.
2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma degli atti impositivi relativi ai movimenti bancari che non avevano trovato alcuna corrispondenza nella documentazione contabile del contribuente.
3. Con sentenza n. 87/35/13, pronunciata il 16.9.2013 e depositata il 9.10.2013, la C.T.R. adita accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo che una perizia tecnica di parte non era sufficiente a superare la contraria presunzione di legge e che comunque un reddito mensile dichiarato di circa Euro 3.000,00 che, al netto di tutte le spese, non poteva essere ritenuto congruo ed in linea con il tenore di vita del professionista gravato del mantenimento di tre case e due figli conviventi.
4. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente – riproducendo interamente la relazione tecnica con cui il proprio consulente avrebbe ricostruito tutti i movimenti bancari (versamenti e prelevamenti) da lui effettuati dal 2003 al 2007 – deduce "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti" ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza tuttavia indicare quale "punto decisivo della controversia" sarebbe stato trascurato dalla C.T.R.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, ritenendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attivita' di impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2, ed omessa motivazione su un punto decisivo prospettato dalle parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando la possibilita' di considerare ricavi sia i versamenti che i prelevamenti dal conto corrente.
4. In relazione alle doglianze del ricorrente, si ritiene di trattare preventivamente il secondo ed il terzo motivo, suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione, con assorbimento del primo.
4.1. A tal fine va osservato che l'Ufficio, aveva accertato nei confronti del (XXXXX), esercente attivita' odontoiatrica, un reddito di lavoro autonomo di Euro 141.585,00 a fronte di Euro 45.595,00 dichiarato per l'anno 2003; di Euro 159.979,00 a fronte di C 26.440,00 dichiarato per l'anno 2004; Euro 116.100,00 a fronte di Euro 23.863,00 dichiarato per l'anno 2005; di Euro 141.485,00 a fronte di Euro 16.375,00 dichiarato per l'anno 2006; di Euro 148.414,00 a fronte di Euro 19.478,00 dichiarato per l'anno 2007. Detti importi erano stati determinati, a seguito di indagine finanziaria, in base alla somma dei versamenti e dei prelevamenti bancari per i quali il contribuente non aveva fornito la prova di aver tenuto conto nelle dichiarazioni o che si riferivano ad operazioni non imponibili.
4.2. Ovviamente la C.T.R. con la decisione impugnata, pronunciata il 16.9.2013 e depositata il 9.10.2013, non poteva tener conto della decisione innovativa della Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie, trattandosi di giudizio non esaurito, ha dichiarato l'illegittimita' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, ritenendo detta norma contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e di capacita' contributiva, essendo "arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attivita' professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito".
4.2. Cio' posto, le doglianze dell'odierno ricorrente vanno riesaminate nel merito dal giudice a quo, alla luce della decisione anzidetta.
4.3. Ancorche' alcune pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 5, 11/11/2015, n. 23041; Sez. 5, 21/6/2016 n. 12779; Sez. 5, 05/08/2016, n. 16440) abbiano, piu' o meno esplicitamente, interpretato il citato pronunciamento del Giudice delle Leggi nel senso di essere venuta meno per i lavoratori autonomi o per i professionisti sia la presunzione dei prelevamenti, che quella dei versamenti operati sui conti bancari, ritiene il Collegio che vada invece seguito e ribadito il diverso orientamento, ormai consolidato, secondo cui "in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicche' questi e' onerato di provare in modo analitico l'estraneita' di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attivita' imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti" (cfr. in senso analogo, Cass., Sez. 5, 18/02/2017, n. 5152 e n. 5153; Sez. 5, 09/08/2017, n. 19806; Sez. 5, 09/08/2016, n. 16697; Cass. sez. 5, n. 18065, n. 18066, 4/09/2016, n. 18067).
4.4. Si ritiene pertanto, tenuto conto anche della questione di costituzionalita' sollevata dal giudice remittente, che la Corte costituzionale abbia inteso escludere l'operativita' della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari, nei confronti dei lavoratori autonomi, solo ed esclusivamente per i prelevamenti.
5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, per il riesame di merito della vicenda, oltre che per la liquidazione delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
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