Cassazione, sentenza n. 28565 del 15/12/2020
Sentenza n. 28565 del 15/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28565
- Data
- 15/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito maggiori ricavi societari sulla base delle differenze tra le rimanenze risultanti dall’inventario fisico e il valore iscritto in bilancio, recuperando anche costi ai fini IRES, IRAP e IVA. La Cassazione ha confermato che irregolarità e incongruenze capaci di rendere inattendibili i dati contabili legittimano l’accertamento analitico-induttivo; ha inoltre giudicato inammissibili le doglianze sulla motivazione e sull’omessa pronuncia, perché non riferite a uno specifico fatto storico decisivo o incompatibili con il percorso della decisione d’appello. Il ricorso della società è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso della Societa' (XXXXX) S.r.l., con sede in San Prisco, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere, con riferimento al periodo d'imposta 2006, recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, costi non inerenti per 16.000,00 Euro; costi non deducibili nell'esercizio per 3.501,00 Euro; maggiori ricavi accertati pari a 206.175,00 Euro, ritenendo le differenze inventariali (110,235,75 Euro maggiorate della relativa percentuale di ricarico), rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla societa' ricorrente, ossia le risultanze dell'inventario fisico fatto al 31.12.2006, il cui valore complessivo ammontava a 50.496,25 Euro e il valore iscritto a bilancio di 160.750,00 Euro, merce venduta in evasione d'imposta. La Commissione adita rigettava il ricorso, rilevando che i maggiori ricavi accertati risultavano dalle differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla societa' ed il valore iscritto in bilancio; situazione di irregolarita' che giustificava il ricorso al metodo induttivo adottato dall'Ufficio.
2. La societa' contribuente impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale tuttavia con sentenza n. 331/23/13 pronunciata il 4.6.2013 e depositata il 2.10.2013, rigettava l'appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto erano del tutto evidenti le differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla societa' ed il valore iscritto in bilancio, sicche' le irregolarita' e le incongruenze rilevate giustificavano il ricorso al metodo induttivo adottato dall'Ufficio.
5. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, in ordine al quale l'Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini di legge mediante controricorso, si riservava di partecipare all'udienza di discussione della causa ex articolo 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la societa' ricorrente deduce "omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio" in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando, in particolare, l'omessa motivazione sull'eccepita infondatezza e illegittimita' del metodo adottato dall'Ufficio per la ricostruzione dei ricavi.
1.1. Detto motivo e' inammissibile.
1.2. Appare invero rilevante, ai fini del decidere, la nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile, dunque, alla sentenza qui impugnata, depositata il giorno 2.10.2013.
1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte – nell'affrontare il tema della applicabilita' o meno ai ricorsi per cassazione della modifica anzidetta, con la sentenza n. 8054, pubblicata il 7.4.2014 (e con la coeva sentenza n. 8053) – hanno affermato che il nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne non gia' l'omesso esame di punti o questioni dibattute, ma l'omesso esame di un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per se' vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. A tal fine la parte ricorrente dovra' indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisivita'" del fatto stesso. Venuta, dunque meno la possibilita' di demandare a questa Corte il controllo in ordine alla logicita' e sufficienza della motivazione, appare evidente come il vizio prospettato dalla parte contribuente nel motivo in esame risulti per piu' aspetti inammissibile, involgendo la logicita' della motivazione e non vertendosi in tema di motivazione inesistente o apparente.
2. Con il secondo motivo la societa' ricorrente eccepisce la nullita' della sentenza, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi i giudici di appello pronunciati, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., sulla dedotta violazione dell'articolo 115 c.p.c., lamentando che in ordine alle eccezioni di merito analiticamente e dettagliatamente riportate nel ricorso introduttivo, alcuna contestazione era stata sollevata dall'ufficio e che detta violazione, riproposta puntualmente anche nel processo di appello, era stata del tutto ignorata dai giudici della C.T.R.
2.1. Anche tale motivo si appalesa inammissibile.
2.2. Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello e' configurabile allorche' manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. Sez. 5, 14/01/2015, n. 452).
2.3. Il motivo e', pertanto, inammissibile, poiche', deducendo un'omissione di pronuncia, la ricorrente non ha tenuto conto della diversa ricostruzione logico giuridica del giudice di appello. Inoltre, nel caso di specie, la censura manca di specificita' e non chiarisce le domande e le eccezioni sulle quali il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi, riconducendo l'omissione della statuizione del giudice a mere argomentazioni dell'Ufficio appellato (Cass. Sez. 5, 03/10/2019, n. 24693).
2.4. Nel caso in esame, non e' comunque ravvisabile il dedotto vizio di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere la fondatezza delle ragioni dell'appello, ha seguito un percorso logico incompatibile con l'argomento riproposto dalla contribuente a fondamento del proprio ricorso.
3. Con il terzo motivo la societa' ricorrente deduce in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 "violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 2, lettera d), Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, n. 62-bis e 62 sexies, L. 28 dicembre 1995, n. 54, articolo 3," lamentando l'adozione del metodo induttivo, malgrado l'assoluta insussistenza dei presupposti previsti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39 in presenza di una contabilita' sostanzialmente e formalmente regolare, non contestata in alcun modo dall'ufficio.
3.1. Detto motivo e' privo di fondamento.
3.2. Per costante orientamento di questa Corte, l'inattendibilita' dei dati risultanti dalle scritture contabili giustifica l'accertamento condotto con metodo analitico-extracontabile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d)) ovvero l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2 ed Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55, comma 2 (quest'ultimo in materia di imposte indirette). Piu' in particolare, qualora la "incompletezza, falsita' od inesattezza" degli elementi indicati non sia tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, l'Ufficio accertatore e' legittimato solamente a "completare" le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 2729 c.c.. Qualora viceversa "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultino tali da inficiare la attendibilita' – e dunque la utilizzabilita', ai fini dell'accertamento – anche degli "altri" dati contabili, l'amministrazione finanziaria puo' "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti" ed e' legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex articoli 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. Sez. 5, 04/03/2020, n. 6061).
3.3. Nel caso in esame, la Commissione Regionale ha ritenuto del tutto legittimo l'accertamento effettuato con metodo analitico-induttivo, avendo l'ufficio accertato maggiori ricavi della societa', in presenza delle differenze inventariali rilevate dal raffronto tra le rimanenze risultanti dal prospetto di dettaglio esibito dalla societa' ed il valore iscritto in bilancio, talche' non e' ravvisabile la dedotta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d), giustificata, appunto, dalle "irregolarita' ed incongruenze" rilevate dall'Ufficio.
3.4. La censura va pertanto disattesa.
4. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attivita' difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della societa' ricorrente del contributo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso della contribuente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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