Cassazione, sentenza n. 28249 del 11/12/2020
Sentenza n. 28249 del 11/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28249
- Data
- 11/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava l’agevolazione ICI per un immobile di interesse storico-artistico appartenente a una Camera di commercio e il rimborso delle somme versate. La Corte ha distinto i beni privati, per i quali il vincolo formale ha natura costitutiva, dal patrimonio pubblico, assistito dalla presunzione di interesse culturale e per il quale il successivo provvedimento è meramente ricognitivo. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione, poiché l’avviso impugnato incorporava il diniego di rimborso, e ha rigettato integralmente il ricorso del Comune.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
§ 1. Il Comune di Varese propone quattro motivi ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese avverso la sentenza n. 505/11/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2012 su immobile di interesse storico ed artistico; immobile in relazione al quale era stata presentata istanza di rimborso per le annualita' 2008-2011 per mancata applicazione delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 16 del 1983, articolo 2, comma 5, richiesta respinta stante l'assenza della prescritta dichiarazione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 13.
La CTR, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico sarebbero da considerarsi ex se ed ope legis sottoposti alle disposizioni di tutela previste dalla parte seconda del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 12, comma 1, anche se ancora non destinatari del provvedimento di cui alla L. cit., successivo articolo 13.
La Camera di Commercio resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 580 del 1993, e succ. mod., articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 165 del 2011, articolo 16 correlato all'articolo 22 dello Statuto della Camera di Commercio in vigore) lamentando che la CTR abbia erroneamente respinto l'eccezione circa l'invalido rilascio della procura alle liti al difensore della Camera di Commercio da parte del Presidente (facente funzioni) e non del Segretario Generale come previsto dallo Statuto.
§ 2.2. La censura e' infondata atteso che, ai sensi della L. n. 580 del 1993, articolo 16, comma 2, e articolo 17 dello Statuto della Camera di commercio di Varese (prodotto in allegato al ricorso dal ricorrente), la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente; l'articolo 16, lettera h, dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di "rappresenta(re) la Camera in giudizio e conferi(re)… la procura ai difensori", precisa, dunque, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo in relazione a talune materie, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri di gestione delle liti.
Sicche' non si evince dallo Statuto dell'ente alcuna deroga alla regola generale e primaria di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell'ente ex articolo 75 c.p.c..
Si e' affermato, in fattispecie analoga, che (Cass. n. 13505 del 08/06/2007): "ai sensi della L. n. 580 del 1993, articolo 16 e articolo 20 dello Statuto della Camera di commercio di Milano, la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente; l'articolo 23 dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di promuovere e resistere "alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza", non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell'ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie senza che, in mancanza di un'espressa previsione, possa ritenersi a lui attribuita la rappresentanza processuale".
§ 3.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2 conv. L. n. 75 del 1993), avendo la CTR affermato l'applicazione, all'immobile storico di proprieta' della Camera di Commercio, del regime agevolativo ICI anche in data anteriore al formale riconoscimento del vincolo di interesse storico ed artistico all'esito del procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 12.
§ 3.2. La doglianza e' infondata.
Come gia' affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6636/2019), in tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dal Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprieta' privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, articolo 3 si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva.
In tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprieta' pubblica e' previsto, invece, un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d'interesse storico-artistico di tali beni Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 12, comma 1, senza necessita' di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l'effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo cosi' adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell'assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari (cfr. Cass. n. 25947/2017, 19878/2016).
Nel caso in esame l'immobile risulta di proprieta' pubblica in quanto appartenente ad una Camera di Commercio (ente pubblico non economico; cfr. Cass. n. 11032/1991), il che dunque comporta che con riguardo al suddetto bene spettasse l'agevolazione di cui al Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2, comma 5, (conv., con modif., dalla L. n. 75 del 1993), applicabile "ratione temporis", che opera in ragione della mera appartenenza alla categoria storica o artistica del bene, se di proprieta' pubblica, non necessitando la sua inclusione negli appositi elenchi ministeriali, in quanto avente solo natura ricognitiva.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullita' della sentenza per ultrapetizione e violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo la CTR disposto anche il rimborso d'imposta in favore dell'appellante, sebbene il giudizio avesse ad oggetto unicamente la spettanza dell'agevolazione tributaria, avendo la ricorrente in primo grado lamentato unicamente la nullita' dell'avviso di accertamento ICI 2006.
Con il quarto motivo si deduce nullita' della sentenza in quanto emessa in contrasto con la ratio del processo tributario, quale processo impugnatorio, avendo la CTR disposto il rimborso in favore della contribuente sebbene il giudizio vertesse su richiesta di annullamento di avviso di accertamento e non di diniego di rimborso.
§ 4.2. Queste due censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Esse vanno disattese in quanto il presente giudizio ebbe origine, come riportato dallo stesso Comune nelle premesse dell'odierno ricorso, dall'impugnazione dell'avviso di accertamento con cui il Comune, nel respingere istanza di rimborso ICI per mancata applicazione dell'agevolazione riservata ai beni di interesse storico ed artistico, aveva poi liquidato la maggiore imposta dovuta anche in conseguenza di nuovo accatastamento di immobili della contribuente, oltre a sanzioni ed interessi.
Ferma dunque restando la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, la peculiarita' della fattispecie e' data dall'avvenuta presentazione di una pregressa istanza di rimborso che la CTR ha ritenuto implicitamente respinta dal Comune di Varese con lo stesso avviso di accertamento; sicche' il giudice di appello ha ritenuto che l'impugnativa dell'avviso di accertamento valesse anche come impugnativa del diniego di rimborso (si tratta di qualificazione della domanda spettante al giudice del merito, e qui neppure specificamente censurata dal Comune di Varese); da qui l'esclusione della dedotta ultrapetizione e la legittimita' della decisione di debenza della somma in rimborso.
§ 5. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1700,00 per compensi, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
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