Cassazione, sentenza n. 28248 del 11/12/2020
Sentenza n. 28248 del 11/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28248
- Data
- 11/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento ICI riguardava un’infrastruttura regionale affidata a un consorzio per la sola costruzione e successivamente concessa in uso alla Protezione civile. La Corte ha precisato che il concessionario è soggetto passivo soltanto finché l’immobile resta nel suo possesso in forza della concessione; le allegazioni sulla cessazione del rapporto e sul ritorno del bene alla disponibilità regionale potevano quindi escludere originariamente la soggettività passiva, non integrare una semplice esenzione. Poiché la CTR non aveva esaminato tali fatti decisivi, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.1 L' (XXXXX) (succeduta, per fusione, al (XXXXX) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello del Comune di Castellalto avverso la sentenza n. 353/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo di accoglimento del ricorso dall'ente contribuente proposto avverso avviso di accertamento ICI annualita' 2009-2011; avviso di accertamento relativo ad immobile (area logistica e di smistamento destinata ad Autoporto Adriatico, infrastruttura inglobata nella rete regionale nazionale dei trasporti), di proprieta' della Regione Abruzzo, oggetto di concessione di sola costruzione in favore del Consorzio.
La CTR, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che l'immobile non era destinato a fini istituzionali del Consorzio, in quanto concesso in uso temporaneo e gratuito alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, il che escludeva potesse applicarsi il regime di esonero dal pagamento dell'imposta (Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera a) ed i)), essendo l'immobile (accatastato come (XXXXX), fabbricato costruito per esigenze commerciali) utilizzato da ente diverso dal Consorzio.
1.2 Il Comune resiste con controricorso, opponendo varie eccezioni di inammissibilita' del ricorso.
Tali eccezioni sono infondate.
Il ricorso appare infatti assistito – sia nella rievocazione dei fatti di causa essenziali, sia nella formulazione e sviluppo delle censure – da idonea e bastevole specificazione dei temi salienti di giudizio; e cio' con riguardo tanto alla normativa di riferimento, quanto agli imprescindibili risvolti fattuali della vicenda (natura e finalita' della concessione). Il tutto risulta adeguatamente riferito ai passaggi fondamentali della sentenza impugnata, senza che questa Corte sia indotta ad altrimenti ricostruire o indagare, al di la' del tenore del ricorso stesso e della sentenza, gli effettivi profili di doglianza.
Destituita di fondamento e' anche l'eccezione di (asserito) giudicato interno sulla ostativita' al beneficio fiscale derivante dalla mancata dichiarazione della causa esonerativa, dal momento che quanto riferito in controricorso (§ 3) alla CTR viene in quest'ultimo riportato in maniera parziale. Risulta infatti dalla completa lettura della sentenza che la CTR non ha inteso rilevare questo profilo di ostativita' (infatti non costituente una ratio decisoria), quanto collocare l'obbligo di dichiarazione (e pagamento) del tributo in una piu' articolata fattispecie impositiva, con riguardo alla quale il fatto ostativo all'agevolazione e' stato univocamente individuato non gia' nella mancata dichiarazione, bensi' nella natura di concessionario assunta dal Consorzio e nell'attribuzione a terzi della disponibilita' del bene.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, "riguardante l'appartenenza del bene alla Regione e l'assenza di autonomia funzionale e reddituale del bene", deducendo di aver unicamente costruito l'immobile in questione, giusta provvedimento della Regione Abruzzo, che, in quanto autoporto, era opera pubblica appartenente alla Regione, sostenendo inoltre che l'utilizzo da parte della Protezione Civile era stato disposto dal Consorzio in virtu' della volonta' espressa in tal senso dalla Regione con Delib. G.R. 15 giugno 2006.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere il Giudice valutato le prove secondo prudente apprezzamento e non aver posto a fondamento della decisione prove e fatti, proposti dalla esponente, non contestati dalla controparte; si deduce che la CTR abbia trascurato di esaminare le prove circa l'impossidenza, da parte del Consorzio, del bene oggetto di accertamento e, di contro, l'appartenenza alla Regione Abruzzo, con conseguente mancata autonomia funzionale e reddituale quale opera pubblica.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, non essendosi la CTR pronunciata sulle eccezioni del Consorzio, in appello, circa la proprieta' dell'immobile e la mancata autonomia funzionale e reddituale.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, "violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 1, comma 2, e articolo 3, commi 1 e 2", lamentando che la CTR abbia ritenuto legittima l'imposizione tributaria sebbene l'immobile in questione non fosse di sua proprieta' ne' nella sua disponibilita'.
3. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno accolte nei termini che seguono.
In fatto, va premesso che con Delib. 18 maggio 1989 la Regione Abruzzo affido' in concessione, di sola costruzione, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo, l'Autoporto Adriatico di Castellalto, previa espropriazione delle relative aree destinate alla costruzione dell'opera pubblica, riservandosi la Regione la gestione della stessa all'esito dell'intervento edificatorio.
Terminata l'opera, con Delib. 15 giugno 2006, la Regione Abruzzo dispose il trasferimento dell'opera a se medesima, al contempo disponendo che il Consorzio provvedesse a tutti gli atti necessari al trasferimento, dando poi formale attuazione alla Delib. con decreto presidenziale del 9 febbraio 2015, in conformita' con quanto disposto dalla Legge Regionale Abruzzo n. 3 del 1993, in base alla quale al trasferimento delle opere pubbliche, realizzate con finanziamenti regionali, "si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale".
Con Det. consortile 17 gennaio 2008 era stata inoltre disposta la concessione dell'immobile in uso gratuito e temporaneo alla Protezione Civile dell'Abruzzo.
In linea di diritto va altresi' premesso che, in tema di ICI, la L. n. 388 del 2000, articolo 18 modificando il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettivita' passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali od obbligatori della concessione (cfr. Cass. nn. 10006/2019). Si puo', pertanto, affermare che l'individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d'imposta a norma del predetto articolo 18, a decorrere dalla data di applicabilita' della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza piu' necessita' di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali ovvero obbligatori.
Cio' premesso, va pero' considerato che in tali casi il presupposto per l'imposizione continua tuttavia a porsi nel fatto che l'immobile si trovi nella disponibilita' (possesso) dal soggetto passivo d'imposta in virtu' di concessione e, quindi, in veste di concessionario.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava proprio che, al momento della cessazione del rapporto, l'immobile fosse tornato nella disponibilita' della concedente, come confermato dalla Delib. regionale 15 maggio 2006, con cui la Regione ebbe a disporre il trasferimento dell'opera in suo favore, e la concessione in uso alla Protezione Civile.
In effetti, non risulta che la CTR abbia esaminato (attraverso le delibere citate) fatti decisivi ai fini di causa, introdotti ab initio nel processo e ad essa devoluti con l'atto di appello.
Segnatamente la circostanza che il consorzio, negli anni in questione, non fosse asseritamente ne' proprietario ne' concessionario ne' possessore dell'area infrastrutturale in questione, Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 3; non viene dal giudice di merito riscontrato in alcun modo l'argomento difensivo, potenzialmente dirimente, secondo cui nelle annualita' d'imposta qui dedotte (successive alla Delib. menzionata 15 giugno 2006): – la proprieta' dell'area stessa spettava al demanio regionale; – nessun rapporto di concessione era in corso nei confronti del Consorzio, posto che con es a la Regione aveva estinto il rapporto di concessione (dapprima instaurato in funzione della sola costruzione), e trasferito a se' stessa l'area, infine da essa attribuita all'uso gratuito della Protezione Civile.
Questa circostanza, non verificata, poteva integrare una causa non gia' di esenzione ex articolo 7 cit., bensi' di originaria e radicale insussistenza dei presupposti impositivi ex articolo 3 cit. (carenza della soggettivita' tributaria passiva).
§ 3.2 Ne segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla CTR dell'Abruzzo che, in diversa composizione, riesaminera' la fattispecie, provvedendo anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione.
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