Cassazione, sentenza n. 1874 del 28/01/2021
Sentenza n. 1874 del 28/01/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1874
- Data
- 28/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società statunitense priva di stabile organizzazione chiedeva il rimborso dell’ILOR versata sulle royalties ricevute da licenziatari italiani, ritenendole escluse perché astrattamente assoggettabili a ritenuta. La Cassazione chiarisce che, nel regime convenzionale applicabile al 1982, l’esenzione da IRPEG e ritenuta non comportava anche l’esclusione dall’ILOR: questa richiedeva l’effettivo assoggettamento a ritenuta, non la mera assoggettabilità. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa la decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, rigetta nel merito il ricorso originario della contribuente.
Testo della pronuncia
1. La Commissione tributaria centrale della Lombardia rigettava l'impugnazione proposta dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado, che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dalla (…) Inc., con sede negli Stati Uniti, e priva di stabile organizzazione in Italia, avverso il silenzio-rifiuto serbato della Agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso relativa al pagamento dell'Ilor nell'anno 1982, in relazione alle royalties pagate in suo favore dai licenziatari italiani. In particolare, la Commissione centrale evidenziava che la condizione essenziale per la mancata applicazione dell'Ilor alle royalties erogate in favore della contribuente in Italia era rappresentata dall'assoggettamento dei compensi a ritenuta a titolo di imposta. Anche se, nella specie, in virtu' della Convenzione Italia-Usa non vi era concreto assoggettamento dei compensi a ritenuta alla fonte, tuttavia le royalties percepite in Italia sono esenti da Ilor nel caso in cui siano anche solo "assoggettabili" alla ritenuta alla fonte.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate. 3.Resta intimata la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce la "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 1980, articoli 31 e 43, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 19, comma 1, n. 9, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, articolo 1 comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 25, della L. 19 luglio 1956, n. 943 (ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e gli Stati Uniti D'America: A)Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; B) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni) e della L. 6 giugno 1977, n. 223 (Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti D'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974) in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in quanto la pronuncia della Commissione centrale ha fornito una interpretazione delle sopra menzionate disposizioni del tutto contrastante con quanto affermato dalla sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 17632 del 2003.
1.1. Il motivo e' fondato.
1.2. Invero, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, articolo 1, comma 2, lettera c, (istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) prevede "sono esclusi dall'imposta (Ilor): … c) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta".
1.3. In effetti, in astratto, le royalties in questione erano assoggettabili all'Irpeg ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 19 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 1980, articolo 31. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 19, prevedeva, infatti, che "si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti: 5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni…. 9) indipendentemente dalle condizioni di cui al presente comma, nn. 3, 4 e 5, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato…l'utilizzazione di marchi di fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili….".
1.4. Tuttavia, la Convenzione Italia-Usa del 30-3-1955 all'articolo 8 prevedeva l'esenzione "in concreto" dal pagamento dell'irpeg e dalla ritenuta alla fonte dei compensi da royalties ("I canoni ed i proventi che derivano, in corrispettivo della concessione del diritto all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e analoghi pagamenti, da fonti situate in uno degli Stati Contraenti a favore di un residente a societa' od altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una stabile organizzazione permanente nel primo Stato, sono esenti da imposizione in tale primo Stato").
1.5. Pertanto, le royalties derivanti da fonti situate in Italia e corrisposte ad una societa' con sede negli Stati Uniti, sono esenti da imposizione, con conseguente esclusione della ritenuta alla fonte, sicche' non opera la causa di esclusione dall'Ilor, costituita dai "redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, articolo 1, comma 2, lettera c.
1.6. Questa Corte, sulla questione, con consolidata giurisprudenza, cui si intende dare seguito, ha affermato che le "royalties" percepite in Italia da una societa' con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la L. n. 233 del 1977 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la L. n. 763 del 1985), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale, pertanto, e' dovuta, dato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, articolo 1, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresi' che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalita' (Cass., sez. 5, 30 luglio 2020, n. 16369; Cass., 29 agosto 2018, n. 21314; Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7416; Cass., sez. 6-5, 23 luglio 2014, n. 16707; Cass., 2 dicembre 2008, n. 28568; Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17632; Cass., sez. un., 9 luglio 2004, n. 12703).
2.In particolare le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "anche a voler dare per ammesso che il divieto di che trattasi possa operare nella materia considerata ed in pro di soggetti extracomunitari, questi ultimi potrebbero aver titolo ad accampare una qualche discriminazione ai loro danni se fossero assoggettati ad un regime di tassazione piu' oneroso di quello riservato ad altri soggetti, comunitari o non, dal diritto tributario interno generale o da convenzioni vigenti fra la Repubblica Italiana e Stati diversi da quello di loro appartenenza".
2.1. Il relativo onere probatorio, trattandosi di causa di rimborso nella quale il contribuente riveste natura di attrice in senso sostanziale, incombente su di essa, non risulta soddisfatto, senza che neppure risulti oggetto di mera allegazione la prima delle circostanze fattuali sopra indicate che legittimerebbero la contribuente a dolersi della violazione in proprio danno del principio di non discriminazione (In tal senso vedi Cass., sez. 5., 30 luglio 2020, n. 16369).
3. Nel caso in esame, l'anno di imposta cui si riferisce l'istanza di rimborso e' il 1982, per cui si applica il regime transitorio gia' illustrato e non la Convenzione Italia-Usa del 17-4-1984, entrata in vigore il 30-12-1985.
4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., puo' essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
5. Le spese relative alle fasi del giudizio di merito, in ragione della sopravvenienza della sopra menzionata decisione delle sezioni unite di questa Corte, in pendenza del ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria centrale, vanno compensate interamente tra le parti.
Le spese del giudizio di legittimita', per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della intimata e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito.
Condanna la societa' a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimita' che si liquidano in complessivi Euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.
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