Cassazione, sentenza n. 2070 del 29/01/2021

Sentenza n. 2070 del 29/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2070
Data
29/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi contestavano a un’impresa di trasporto pubblico locale l’indebita deduzione IRAP della quota di contributi regionali riferibile al costo del personale, che l’Ufficio considerava destinata al ripianamento generale delle perdite. Durante il giudizio, la società ha dedotto che l’imposta era stata integralmente versata con riserva di rimborso, mai successivamente richiesto e ormai prescritto, dichiarando di non avere più interesse a una pronuncia sul merito. La Cassazione, rilevata la sopravvenuta assenza di qualsiasi utilità pratica dell’impugnazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

Con due distinti avvisi di accertamento riferiti alle annualita' d'imposta 2004 e 2005, l'Agenzia delle Entrate rilevava (per quanto ancora oggetto di controversia) l'indebita deduzione a fini IRAP ad opera della societa' (—) S.p.A. (impresa esercente attivita' di trasporto pubblico locale di persone) della quota percentuale dei contributi erogati dalla regione Molise destinati a remunerare il costo del lavoro dipendente. Ritenendo detto contributo non correlato ad un costo specifico, ma volto a coprire il ripianamento delle perdite per i disavanzi di gestione" l'Ufficio rideterminava la base imponibile IRAP e recuperava a tassazione l'imposta non versata.

L'impugnativa giurisdizionale spiegata dal contribuente, accolta in prime cure, e' stata disattesa, a seguito di gravame dell'A.F., dalla Commissione tributaria regionale del Molise con la sentenza n. 76/1/13 resa in data 24 settembre 2013.

Ricorre per cassazione la societa' (—) S.p.A., articolando due motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria.

Parte ricorrente ha altresi' depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di gravame si denuncia:

– "omesso esame su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 11, comma 3", per avere la sentenza gravata ritenuto inclusa nella base imponibile IRAP anche la parte del contributo destinato a costo del personale, invece da escludersi poiche' non costituente un parametro standardizzato del costo del servizio ma quantificato secondo riferimenti predeterminati;

– "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5", per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell'avvenuto versamento ad opera del contribuente dell'imposta nella misura determinata dall'Ufficio, con riserva del diritto al rimborso, circostanza allegata sin dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio.

Nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che, nelle more dello svolgimento del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale del Molise, decidendo sull'impugnativa della cartella di pagamento seguente l'avviso oggetto del contendere, ha statuito (con la sentenza n. 675 del 16 ottobre 2018, prodotta in uno alla memoria) che l'IRAP afferente la quota del contributo regionale riferibile al costo del lavoro e' stata integralmente versata dalla societa' impugnante, con riserva di rimborso. Precisato che l'istanza di rimborso non e' stata mai formulata ed e' oramai prescritta, ha concluso nel senso che "qualsiasi decisione allo stato degli atti sarebbe inutiliter data in quanto priva di effetti sostanziali in relazione al pagamento del tributo".

Alla pubblica udienza celebrata il 1 dicembre 2020, il difensore del ricorrente ha ribadito di non avere piu' interesse alla decisione nel merito sul ricorso.

Le illustrate circostanze, privando di qualsivoglia riverbero pratico le statuizioni invocate nel libello introduttivo e facendo quindi venire meno ogni utilita' giuridica dell'eventuale accoglimento del gravame, evidenziano una sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso.

Come infatti piu' volte chiarito da questa Corte, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e' proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perche' e' in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 08/05/2017, n. 11204; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 25/09/2013, n. 21951).

Va dunque dichiarata l'inammissibilita' del ricorso.

Il verificarsi delle illustrate circostanze in pendenza del presente giudizio ed il leale contegno processuale del ricorrente giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

Non trova applicazione il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per essere la declaratoria d'inammissibilita' determinata dalla sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

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