Cassazione, sentenza n. 2067 del 29/01/2021
Sentenza n. 2067 del 29/01/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2067
- Data
- 29/01/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la deducibilità IRES dei compensi reversibili versati da una società alle partecipanti per l’attività amministrativa svolta da dipendenti di queste ultime. La Cassazione conferma che tali somme non costituiscono compensi corrisposti direttamente agli amministratori, deducibili per cassa, ma corrispettivi per una prestazione di servizi ricevuta: il costo segue pertanto il principio generale di competenza. Poiché la decisione regionale era conforme a tale criterio, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia e la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Testo della pronuncia
1. (—) S.p.a. impugno' innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell'IRES, per l'annualita' 2008, costi consistenti in "compensi reversibili", erogati dalla contribuente, nel 2009, a due societa' partecipanti al suo capitale sociale per l'attivita' d'amministrazione svolta a proprio favore da dipendenti delle partecipanti.
2. La C.T.P. di Bari accolse il ricorso, con sentenza (n. 1139/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della societa', ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate sul rilievo che, trattandosi di costi per "compensi reversibili", non spettanti all'amministratore in quanto tale, ma di pertinenza della societa' controllante (di cui l'amministratore e' dipendente), la quale e' titolare di reddito d'impresa e deve imputare i propri ricavi per competenza, consequenzialmente, la societa' controllata ha dedotto il relativo costo, ai fini delle imposte dirette, nell'esercizio di competenza. In antri termini, la C.T.R. ha escluso che sia applicabile il criterio di deduzione del costo per cassa, nell'esercizio in cui il compenso e' stato corrisposto, secondo quanto e' previsto per la diversa ipotesi di compensi spettanti direttamente agli amministratori delle societa', ai sensi dell'articolo 95, comma 5, t.u.i.r..
3. L'Agenzia ricorre per cassazione con un motivo; la societa' ha depositato il controricorso e una memoria.
RAGIONI DELLA IDECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso ("1. Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 95, comma 5 e articolo 109 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), l'Agenzia censura la sentenza impugnata per avere affermato che i costi connessi ai compensi erogati non direttamente agli amministratori, ma alle societa' di cui essi erano dipendenti, c.d. "compensi reversibili", fossero imputa bili secondo il criterio di competenza, anziche' "per cassa", come stabilito dall'articolo 95, comma 5, t.u.i.r..
1.1. Il motivo non e' fondato.
Nelle dinamiche interne ai gruppi societari, accade sovente che la societa' controllante/partecipante affidi l'incarico di amministratore nel board della societa' controllata/partecipata ad un dipendente (di solito un dirigente), proprio o di altra societa' del gruppo. In tal caso, la controllata corrisponde il compenso dell'amministratore direttamente alla societa' della quale questi e' dipendente e l'emolumento concorre alla formazione del reddito d'impresa della societa' controllante nel periodo di competenza.
Simmetricamente al detto criterio di tassazione del compenso come reddito d'impresa della controllante, per quanto attiene al costo sopportato dalla societa' controllata, trova applicazione la disciplina generale dell'articolo 109, t.u.i.r., della deduzione dei costi "per competenza", con esclusione, quindi, dell'articolo 95, comma 5, t.u.i.r., al quale, errando, fa riferimento l'A.F., che prevede la diversa ipotesi della deducibilita' dal reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono corrisposti (secondo il principio di cassa), dei compensi erogati direttamente agli amministratori.
La questione e' stata recentemente risolta, nei termini appena illustrati, da questa sezione tributaria (Cass. 16/10/2020, n. 22479), che ha avuto modo di chiarire che: "In questi casi (…) la societa' non versa alcun compenso all'amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra societa', ma si limita a versare a quest'ultima un corrispettivo per l'utilita' ricevuta, consistente nella fruizione dell'attivita' di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione. La situazione fattuale non e', quindi, riconducibile alla fattispecie (…) della deduzione del costo rappresentato dal compenso all'amministratore, mancando l'erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l'attivita' gestoria. L'inapplicabilita' della disciplina della deduzione del costo per attivita' di amministrazione societaria e del relativo principio, eccezionale, di cassa, determina, in applicazione delle regole generali sui componenti del reddito di impresa, la rilevanza del costo quale spesa per prestazione di servizi e la sua deducibilita' secondo il principio di competenza (…)";
Nella specie, la decisione impugnata e' coerente con l'enunciato principio di diritto.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 7.200,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
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