Cassazione, sentenza n. 2072 del 29/01/2021

Sentenza n. 2072 del 29/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2072
Data
29/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP per due annualità, ma la CTR aveva ritenuto decisiva l’incompletezza dell’istanza, che non indicava i redditi derivanti da un’attività imprenditoriale ulteriore rispetto a quella professionale. La Cassazione ha chiarito che la contestazione formulata dall’Agenzia soltanto in appello costituiva una mera difesa sull’originario tema del diritto al rimborso e non una nuova eccezione vietata. Poiché le altre doglianze sull’autonoma organizzazione non investivano questa autonoma ragione della decisione, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

(—) adi' gli organi della giurisdizione tributaria avverso il diniego opposto (mediante silenzio rifiuto) dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia all'istanza di rimborso dell'IRAP relativa alle annualita' d'imposta 1998 e 1999.

La domanda del contribuente, accolta in prime cure, venne poi disattesa, a seguito di gravame dell'Ufficio, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 75/2013 del 7 novembre 2013.

Per quanto ancora d'interesse, il giudice di appello rigetto' la pretesa del contribuente sul rilievo dell'incompletezza dell'istanza di rimborso, non rappresentante "con esattezza l'intera posizione del contribuente e le varie componenti del reddito" in quanto priva della precisazione "che l'IRAP corrisposta non era determinata soltanto dai compensi dell'attivita' professionale di geometra, ma anche da quella di natura imprenditoriale derivante da altre attivita'".

Ricorre per cassazione (—), affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull'eccezione sollevata in merito alla violazione da parte dell'ufficio del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57, comma 2".

Assume, piu' specificamente, che soltanto (e per la prima volta) nell'atto di appello l'Ufficio aveva dedotto l'incompletezza della istanza di rimborso, siccome mancante dell'indicazione della percezione di redditi rivenienti da attivita' d'impresa ulteriore rispetto a quella (dichiarata) di geometra, in tal guisa introducendo un fatto costitutivo della pretesa differente rispetto a quello integrante il thema decidendum del giudizio di primo grado; a fronte della tempestiva eccezione di novita' ed inammissibilita' dell'allegazione formulata dal contribuente appellato nella memoria di controdeduzioni, la C.T.R. aveva omesso ogni statuizione sul punto.

1.1. Il motivo e' infondato, in quanto basato su un presupposto argomentativo giuridicamente errato.

Nel processo tributario il divieto dei nova in appello, sancito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57 concerne, oltre le domande, le eccezioni in senso proprio intese, consistenti nei vizi d'invalidita' o, dal lato dell'A.F., nel diverso fondamento giustificativo dell'atto impositivo oppure ancora nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale; esso invece non si estende alle mere difese (o eccezioni improprie), quali costituite dalla negazione dei fatti costitutivi del credito tributario o dalla contestazione delle censure del contribuente, praticabile dall'amministrazione in quanto non introduca un nuovo elemento d'indagine o non determini ampliamento del tema della decisione (cfr. Cass. 26/02/2020, n. 5160; Cass. 30/10/2018, n. 27562; Cass. 23/05/2018, n. 12651; Cass. 29/12/2017, n. 31224).

Con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso, il giudice della nomofilachia, con orientamento consolidato cui si intende dare continuita', ha precisato che il contribuente e' onerato della prova dell'insussistenza dei fatti ai quali la legge ricollega il tributo rivendicato, mentre l'amministrazione finanziaria puo' invece difendersi "a tutto campo", senza essere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che eventuali lacune o incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57 trattandosi comunque di rilievi attinenti all'originario thema decidendum, ovvero alla sussistenza o insussistenza dei presupposti legittimanti il rifiuto di rimborso (ex plurimis, vedi Cass. 10/09/2020, n. 18830; Cass. 28/01/2020, n. 1906; Cass. 06/12/2018, n. 31626; Cass. 08/10/2014, n. 21197; Cass. 11/02/2011, n. 3338).

Applicando gli espositi principi al caso, quand'anche l'Agenzia delle Entrate si fosse limitata, in prime cure, ad una generica contestazione dell'avverso ricorso, la deduzione in grado di appello dell'incompletezza dell'istanza di rimborso del contribuente (in specie, per omessa dichiarazione dell'esercizio di altra attivita' d'impresa produttiva di reddito) integra una mera difesa, siccome diretta a far valere una circostanza ostativa all'accoglimento della domanda di rimborso mediante l'allegazione di un vizio della stessa suscettibile altresi' di rilievo officioso.

Alcuna violazione della prescrizione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57 puo' dunque ravvisarsi sussistente.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente illustrati in ricorso, si lamenta, rispettivamente, "difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5" e "falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Secondo l'assunto dell'impugnante, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare correttamente i documenti di causa (in specie, le dichiarazioni dei redditi), dai quali si evinceva la natura accessoria dell'attivita' di agente di commercio rispetto alla professione di geometra, in quanto a quest'ultima per oggetto strettamente correlata (poiche' relativa alla promozione di vendite di distributori meccanici ed elettronici di impianti di carburante della cui progettazione si occupava il contribuente) e svolta con l'impiego della medesima struttura organizzativa, elemento rilevante ai fini IRAP.

2.1. Ambedue le doglianze sono inammissibili, dacche' inconferenti rispetto alla ratio decidendi della gravata pronuncia.

Invero, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale si compendia (e, ad un tempo, si esaurisce) nel riscontro della grave lacunosita' dell'istanza di rimborso (accertata mancante di ogni richiamo ai redditi percepiti da attivita' ulteriore a quella di geometra), elemento ritenuto dal giudice di merito preclusivo dell'esame nel merito sulla sussistenza dei presupposti fattuali di legittimita' dell'imposizione a fini IRAP: "risulta (…) assorbente (…) la circostanza dell'incompletezza dell'istanza di rimborso in quanto (…) costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza dei presupposti dell'IRAP il che si puo' realizzare solo quando l'istanza di rimborso rappresenta con esattezza l'intera posizione del contribuente e le varie componenti del reddito".

L'ora descritto fondamento giustificativo dell'adottata statuizione non e' nemmeno sfiorato dalle articolate censure del ricorrente, tese, in ultima analisi, a dimostrare, mediante la documentazione contabile non vagliata dalla C.T.R., l'inesistenza di un'autonoma organizzazione per l'espletamento dell'attivita' di agente di commercio.

Anzi, seguendo la linea direttrice del ragionamento svolto dal giudice di merito (sulla cui correttezza in punto di diritto non e' dato qui esprimersi, in difetto di una specifica impugnazione), la mancata delibazione sull'esistenza di un'autonoma organizzazione (nonche' la mancata disamina degli elementi istruttori asseverativi della vicenda) costituisce logico corollario dell'aver assegnato valenza dirimente al vizio di contenuto dell'istanza di rimborso.

3. Rigettato il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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