Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 7329

Cassazione, ordinanza n. 7329 del 16/03/2021

Imposte dirette - Deduzioni - Compensi agli amministratori non deliberati in assemblea - Indeducibilità.

La controversia era circoscritta alla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di una società di capitali senza una preventiva deliberazione assembleare per l’intero importo; la CTR li aveva ammessi perché pagati, dichiarati dai percipienti e deliberati solo in parte. La Corte ha affermato che la specifica delibera costituisce la fonte dell’obbligazione e assicura la certezza del costo, senza poter essere desunta implicitamente dall’approvazione del bilancio. La tassazione in capo agli amministratori non determina la vietata doppia imposizione, trattandosi di soggetti e presupposti diversi; accolto il ricorso erariale, la decisione è stata cassata con rinvio.

N. 7324

Cassazione, ordinanza n. 7324 del 16/03/2021

Ordinanza n. 7324 del 16/03/2021

Nel giudizio relativo a costi recuperati per operazioni inesistenti o non inerenti, la CTR aveva accolto la revocazione dell’Ufficio e sostituito l’importo indicato nella precedente sentenza, riferito a un’altra annualità e a rilievi differenti, con una somma molto maggiore. La Corte ha ricordato che l’errore revocatorio deve essere una svista percettiva evidente, decisiva e immediatamente rilevabile, non riguardare un punto controverso né richiedere valutazioni o interpretazioni. Poiché la sostituzione presupponeva il confronto tra accertamenti diversi e fatti contestati, non ricorreva tale errore: accolto il primo motivo, la sentenza di revocazione è stata cassata senza rinvio.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Accertamento fiscale
N. 7301

Cassazione, sentenza n. 7301 del 16/03/2021

Sentenza n. 7301 del 16/03/2021

Dopo un precedente rinvio, la CTR aveva escluso dalla base imponibile i ricavi direttamente correlati ai costi di operazioni inesistenti, ma applicato la sanzione prevista dal decreto-legge n. 16 del 2012 nella misura del 33%, coordinandola con il cumulo giuridico per violazioni della stessa indole. La contribuente contestava la legittimità e proporzionalità della sanzione, la motivazione della misura e il relativo calcolo. La Corte ha ritenuto infondate le censure, rilevando anche che la quantificazione richiamava il prospetto della stessa contribuente e non risultava contestata, e ha quindi rigettato il ricorso.

N. 7300

Cassazione, sentenza n. 7300 del 16/03/2021

Sentenza n. 7300 del 16/03/2021

La controversia concerneva un accertamento IRAP e IVA fondato sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode, deciso in appello con due separate sentenze poi impugnate. Riuniti i ricorsi, la Corte ha confermato il rigetto delle censure relative all’IVA e alle sanzioni, precisando che l’assenza assoluta di colpa deve essere provata dal contribuente. Ha invece accolto, nel distinto ricorso concernente l’IRAP, il motivo sulla diretta correlazione tra costi e ricavi fittizi: tale correlazione, se provata, esclude i componenti positivi dalla base imponibile; la relativa sentenza è stata cassata con rinvio.

  • IVA
  • IRAP
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 7202

Cassazione, ordinanza n. 7202 del 15/03/2021

Imposta di Registro - Cessione di un credito a garanzia di un'apertura di credito.

Il giudizio nasceva dal silenzio-rifiuto sul rimborso dell’imposta proporzionale di registro versata per una cessione di credito in garanzia, ritenuta dal contribuente soggetta a IVA e quindi a registro in misura fissa. L’Agenzia aveva eccepito la compensazione del rimborso con crediti erariali anteriori al fallimento, ma la CTR aveva negato che la questione fosse stata proposta. La Cassazione ha rilevato l’omessa pronuncia e ricordato che la compensazione fallimentare richiede l’anteriorità al fallimento del fatto genetico di entrambe le obbligazioni; accolto il primo motivo e assorbito il secondo, ha cassato con rinvio.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7183

Cassazione, ordinanza n. 7183 del 15/03/2021

Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021

L’accertamento IRES, IRAP e IVA comprendeva interessi presunti su un finanziamento a una partecipata e il pro-rata relativo a locazioni immobiliari, oltre ad altri rilievi. La Cassazione ha affermato che la presunzione di onerosità del finanziamento può essere superata soltanto mediante le risultanze dei bilanci allegati alle dichiarazioni, non bastando l’annotazione “finanziamento socio”, lo statuto o una scrittura successiva; per il pro-rata IVA rileva invece l’attività concretamente esercitata e l’effettiva accessorietà delle operazioni. Accolti il ricorso dell’Agenzia e due motivi incidentali, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • IRES
  • IRAP
  • IVA
  • Finanziamenti
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 7182

Cassazione, ordinanza n. 7182 del 15/03/2021

Ordinanza n. 7182 del 15/03/2021

L’Agenzia contestava l’esclusione dall’IRAP dei compensi percepiti da professionisti associati per incarichi di amministratore o sindaco di società, pur essendo stata riconosciuta l’autonoma organizzazione dello studio. La Cassazione ha confermato che tali compensi devono essere scorporati quando siano concretamente distinguibili da quelli dell’attività professionale ordinaria e gli incarichi risultino svolti separatamente; trattandosi di accertamento, spettava inoltre all’Amministrazione provare l’eventuale impiego dell’organizzazione associata nelle funzioni societarie. Poiché le fatture consentivano la distinzione e tale prova non era stata fornita né richiesta, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 7168

Cassazione, ordinanza n. 7168 del 15/03/2021

Ordinanza n. 7168 del 15/03/2021

Gli avvisi recuperavano imposte societarie per ricavi immobiliari non dichiarati e IRPEF sui maggiori utili attribuiti ai soci di una società a ristretta base, già cancellata dal registro delle imprese. La Cassazione ha ritenuto valida la pretesa notificata ai soci quali successori nei debiti della società estinta, nei limiti propri della responsabilità applicabile, e ha escluso che eventuali vizi formali dell’accertamento societario eliminino automaticamente l’autonoma verifica sugli utili extracontabili imputati ai soci. Accolti entrambi i motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Società di capitali
  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7164

Cassazione, ordinanza n. 7164 del 15/03/2021

Ordinanza n. 7164 del 15/03/2021

L’accertamento verso un professionista derivava da versamenti e prelevamenti rilevati sui conti correnti, oltre che dal disconoscimento di spese e dall’applicazione dell’IRAP. La Cassazione ha distinto le movimentazioni: per i prelevamenti del lavoratore autonomo non opera la presunzione di compensi, sicché l’Amministrazione deve provarne l’impiego produttivo di reddito; per i versamenti resta invece la presunzione legale, superabile con prova analitica del contribuente. Accolto in questi limiti il primo motivo, mentre quello sui costi è stato rigettato e quello sull’IRAP dichiarato inammissibile, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 6998

Cassazione, ordinanza n. 6998 del 12/03/2021

Ordinanza n. 6998 del 12/03/2021

La controversia riguardava un accertamento per IRPEG, IRAP e IVA, comprendente maggiori ricavi non contabilizzati nella vendita di un immobile; dopo un precedente rinvio, la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso della società. La Cassazione ritiene valida la motivazione per relationem, poiché la CTR aveva aderito alle ragioni del primo giudice indicando anche la genericità e l’insufficienza probatoria delle censure. Esclude inoltre l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’accertamento, non adeguatamente documentata nel ricorso, e rigetta l’impugnazione.

N. 6967

Cassazione, sentenza n. 6967 del 12/03/2021

Sentenza n. 6967 del 12/03/2021

La società contestava un accertamento IVA relativo alla cessione di veicoli usati e nuovi; la CTR aveva escluso il regime del margine per l’assenza della speciale contabilità e negato l’esenzione sulle cessioni dei veicoli nuovi. La Cassazione conferma che la totale mancanza dei registri prescritti impedisce di verificare i presupposti del regime speciale e ne esclude l’applicazione, mentre mere inesattezze nelle annotazioni comporterebbero soltanto sanzioni. Rigetta quindi il primo motivo e, intervenuto l’annullamento in autotutela dei rilievi sui veicoli nuovi, dichiara cessata la materia del contendere sugli altri motivi.

  • IVA
  • Autovetture e Fisco
  • Accertamento fiscale
  • Autotutela
  • Contenzioso
N. 6966

Cassazione, sentenza n. 6966 del 12/03/2021

Sentenza n. 6966 del 12/03/2021

La CTR aveva riconosciuto l’esenzione IVA per il trasporto di persone nella laguna di Venezia, considerando irrilevante la mancanza della licenza comunale richiesta per taxi acquei e noleggio con conducente. La Cassazione afferma invece che il beneficio previsto per il trasporto acqueo presuppone l’abilitazione del soggetto e che quella riferita alla sola imbarcazione non sostituisce l’autorizzazione imposta dalla normativa regionale. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

  • IVA
  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 6868

Cassazione, ordinanza n. 6868 del 11/03/2021

Ordinanza n. 6868 del 11/03/2021

L’Agenzia contestava l’esenzione IVA applicata a prestazioni di chiropratica, mentre la CTR aveva accertato che esse erano rese sotto la direzione tecnico-sanitaria di un medico, conformemente a una precedente risposta all’interpello della stessa Amministrazione. La Cassazione rileva che tale risposta vincolava gli organi fiscali sulla questione e che la presenza della direzione medica, provata in giudizio, consentiva di ricondurre le prestazioni all’attività sanitaria esente, garantendone la qualità professionale. Respinge quindi il ricorso dell’Agenzia e nega anche la responsabilità aggravata, ritenendo la lite giuridicamente dubbia.

N. 6854

Cassazione, ordinanza n. 6854 del 11/03/2021

Ordinanza n. 6854 del 11/03/2021

Gli accertamenti muovevano dall’allegazione dell’Agenzia secondo cui l’acquisto, tramite società estere, di diritti pubblicitari degli atleti celava compensi non dichiarati, con omesse ritenute da parte della società sportiva; la Commissione tributaria centrale aveva invece escluso, per una posizione ancora controversa, la prova dell’interposizione. Riunite le impugnazioni contro la stessa decisione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia: dopo la riforma dell’articolo 360, n. 5, non è denunciabile la mera insufficienza o illogicità della motivazione, occorrendo indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso, non semplici elementi istruttori o punti controversi.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Lavoro e previdenza
N. 6834

Cassazione, sentenza n. 6834 del 11/03/2021

Sentenza n. 6834 del 11/03/2021

Un’assicuratrice aveva impugnato l’intimazione emessa per escutere una garanzia relativa a un debito IVA definito mediante accertamento con adesione; la CTR aveva ritenuto preclusa la contestazione per mancata impugnazione della cartella presupposta. La Cassazione qualifica il credito verso il garante come privatistico e precisa che il giudicato interno sulla giurisdizione tributaria non ne muta la natura: l’opposizione pre-esecutiva resta sottratta al termine del processo tributario e l’iscrizione a ruolo richiede un previo titolo esecutivo. Accoglie il primo e il quarto motivo, cassa e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IVA
N. 6633

Cassazione, ordinanza n. 6633 del 10/03/2021

Ordinanza n. 6633 del 10/03/2021

La titolare di un’impresa individuale contestava una cartella per IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo l’invalidità della notifica del precedente accertamento presso la sede dell’attività ormai cessata. La Cassazione afferma che gli atti tributari possono essere notificati nell’ultimo domicilio fiscale noto finché il contribuente non ne comunichi la variazione; la cancellazione dell’impresa individuale non estingue inoltre le obbligazioni tributarie della persona fisica. Dichiara inammissibili anche le doglianze, nuove e non pertinenti, sulla mancata comunicazione del controllo automatizzato e respinge integralmente il ricorso.

  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Processo tributario
  • IRPEF
  • IRAP
  • IVA
N. 6632

Cassazione, ordinanza n. 6632 del 10/03/2021

Ordinanza n. 6632 del 10/03/2021

Gli accertamenti recuperavano IRES, IRAP e IVA per acquisti di prodotti informatici ritenuti soggettivamente inesistenti; la CTR aveva ravvisato la consapevolezza della frode da parte della cessionaria. La Cassazione conferma la ripartizione dell’onere probatorio in materia di frodi IVA e considera non riesaminabile la valutazione degli indizi compiuta nel merito, ma precisa che i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se effettivi, inerenti, competenti, certi e non direttamente utilizzati per un delitto non colposo. Accoglie quindi i motivi sulla deducibilità, cassa parzialmente e rinvia alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6618

Cassazione, ordinanza n. 6618 del 10/03/2021

Ordinanza n. 6618 del 10/03/2021

Un’impresa agricola, che applicava il regime ordinario all’attività agricola e quello forfettario all’agriturismo, chiedeva di detrarre l’IVA e dedurre ai fini IRAP i costi di ristrutturazione di immobili destinati all’ospitalità. La Cassazione conferma che ruralità catastale e connessione con l’agricoltura non superano il criterio d’inerenza: le spese direttamente strumentali all’agriturismo seguono il regime separatamente prescelto per tale attività. Accoglie però la censura di omessa pronuncia sulle condizioni di non colpevolezza o non punibilità delle sanzioni, cassa su questo punto e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • IRAP
  • Regimi contabili
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 6614

Cassazione, ordinanza n. 6614 del 10/03/2021

Ordinanza n. 6614 del 10/03/2021

La CTR aveva annullato l’accertamento emesso prima dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale, ritenendo che l’imminente decadenza e la durata della verifica non giustificassero l’urgenza invocata dall’Ufficio. La Cassazione ribadisce che la sola scadenza del termine non consente l’emissione anticipata, ma che fatti concreti non imputabili all’Amministrazione, comprese eventuali condotte non collaborative del contribuente, possono integrare l’urgenza. Poiché la CTR non aveva verificato l’effettiva sussistenza delle specifiche circostanze dedotte dall’Agenzia, la Corte accoglie il primo motivo, cassa e rinvia.

N. 6612

Cassazione, ordinanza n. 6612 del 10/03/2021

Ordinanza n. 6612 del 10/03/2021

Gli avvisi relativi alle annualità 2004 e 2005 erano stati annullati nei gradi di merito perché fondati su una verifica svolta dalla Direzione regionale delle Entrate, ritenuta allora incompetente. La Corte afferma invece che il quadro regolamentare vigente nel 2007 attribuiva alle Direzioni regionali poteri di accesso, ispezione e verifica, utilizzabili dagli uffici provinciali per emettere gli atti impositivi. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbito quello sulle spese, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR siciliana in diversa composizione.

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