Cassazione, ordinanza n. 6633 del 10/03/2021
Ordinanza n. 6633 del 10/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6633
- Data
- 10/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La titolare di un’impresa individuale contestava una cartella per IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo l’invalidità della notifica del precedente accertamento presso la sede dell’attività ormai cessata. La Cassazione afferma che gli atti tributari possono essere notificati nell’ultimo domicilio fiscale noto finché il contribuente non ne comunichi la variazione; la cancellazione dell’impresa individuale non estingue inoltre le obbligazioni tributarie della persona fisica. Dichiara inammissibili anche le doglianze, nuove e non pertinenti, sulla mancata comunicazione del controllo automatizzato e respinge integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX), titolare di una impresa individuale, impugno' la cartella di pagamento notificata, in relazione alle imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, dovute per l'anno 2003.
Il ricorso venne respinto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 6 maggio 2014, lo respinse integralmente, affermando che la notifica del precedente avviso di accertamento, non impugnato dalla contribuente, era ritualmente avvenuta presso la sede della sua impresa individuale.
Avverso la detta sentenza, (XXXXX) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.l. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo, compendiati in un'unica doglianza, (XXXXX) deduce la violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) poiche' la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato a soggetto cancellato dal registro delle imprese.
2. Con il terzo e quarto motivo, compendiati in un'unica doglianza, assume la violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che l'avviso di accertamento risulta notificato all'indirizzo dove aveva sede l'impresa individuale della contribuente, diversi anni dopo la cessazione dell'attivita'.
3. Con il quinto e sesto motivo, compendiati in un'unica doglianza, denuncia di nuovo la violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la notifica dell'avviso di accertamento doveva avvenire anzitutto presso il comune di residenza e solo in mancanza poteva farsi ricorso a quello di domicilio o di dimora.
3.1. Tutti i detti motivi, meritevoli di trattazione unitaria, sono manifestamente infondati.
Invero, occorre tenere a mente che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio tributario, nonche' di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (tra le tante, Cass. 28/12/2016, n. 27129).
E' irrilevante, allora, che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell'avviso di accertamento, per la decisiva considerazione che la stessa neppure deduce di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale – gia' pacificamente fissato presso la sede dell'impresa – all'Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all'epoca della notifica dell'atto, fosse diversa dal domicilio fiscale.
Ne' e' consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle societa' di persone o Ci capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto "estintivo" – se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 10 – rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata.
3.2. Inammissibile, infine, poiche' formulata per la prima volta in seno alla memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., l'eccezione a tenore della quale la contribuente mai avrebbe avuto sede legale ne' esercitato attivita' commerciale nel luogo in cui e' avvenuta la notifica dell'avviso di accertamento di cui si discute (in (XXXXX)).
4. Con il settimo e ottavo motivo denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 1 e 5, nonche' del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, articolo 2, poiche' l'amministrazione ha notificato la cartella senza prima precedere alla notifica della comunicazione dell'esito dei controlli automatizzati.
4.1. I due motivi, sostanzialmente ripetitivi l'uno dell'altro, sono manifestamente inammissibili, per piu' ragioni.
Sono anzitutto inammissibili in quanto sollevano, per la prima volta innanzi al Giudice di legittimita', motivi nuovi che non risultano formulati in precedenza dalla ricorrente, ne' nel giudizio di primo grado e neppure in appello.
Sono comunque inammissibili in quanto lamentano la violazione di una norma – il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis -, che pacificamente non ha trovato applicazione nella vicenda in esame, considerato che la cartella impugnata risulta preceduta da un avviso di accertamento ritualmente notificato alla contribuente, come visto in precedenza, con la quale venne esattamente determinato il carico fiscale dovuto.
5. Nulla sulle spese in difetto di deposito del controricorso; sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
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