Cassazione, sentenza n. 6966 del 12/03/2021
Sentenza n. 6966 del 12/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6966
- Data
- 12/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva riconosciuto l’esenzione IVA per il trasporto di persone nella laguna di Venezia, considerando irrilevante la mancanza della licenza comunale richiesta per taxi acquei e noleggio con conducente. La Cassazione afferma invece che il beneficio previsto per il trasporto acqueo presuppone l’abilitazione del soggetto e che quella riferita alla sola imbarcazione non sostituisce l’autorizzazione imposta dalla normativa regionale. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 29/7/13, depositata l'8 aprile 2013, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto dalla (XXXXX), avverso la sentenza n. 139/13/10 della Commissione Provinciale Tributaria di Venezia, che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IVA 2005-2006.
La CTR osservava in particolare che doveva riconoscersi alla societa' contribuente il diritto di esenzione dall'IVA sulle prestazioni di trasporto di persone in acque lagunari sia comunali che marittime, affermando l'irrilevanza della mancanza di autorizzazione per il trasporto in acque non comunali, derivandone l'infondatezza giuridica delle pretese erariali oggetto degli atti impositivi impugnati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
La societa' contribuente e' rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 14, Legge Regionale Veneto n. 63 del 1993, articoli 1- 4- 5, poiche' la CTR ha affermato la sussistenza dell'esenzione IVA prevista dalla prima disposizione legislativa evocata, ritenendo irrilevante il requisito giuridico che l'attivita' di trasporto marittimo della societa' contribuente fosse regolarmente autorizzata secondo le previsioni di cui alla normativa regionale pure evocata.
La censura e' fondata.
Va premesso in diritto:
-che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 14, prevedeva nella versione applicabile ratione temporis l'esenzione IVA per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare;
-che la disciplina della circolazione nella laguna di Venezia era data ratione temporis dalla legge regionale del Veneto n. 63 del 1993, la quale in particolare prevedeva la necessita' di un'apposita licenza per qualsiasi tipo di navigazione per i mezzi, sotto le 10 tonnellate, adibiti al trasporto pubblico non di linea di servizio di taxi acqueo e di noleggio con conducente con natante a motore (articolo 1, comma 1 bis, articolo 3, articolo 4, comma 5, articolo 5, comma 5).
Risulta poi pacifico ed e' accertato in fatto dalla sentenza impugnata che la societa' contribuente, nei periodi fiscali considerati dall'atto impositivo impugnato, ha esercitato l'attivita' di trasporto passeggeri – sia come taxi acqueo sia come noleggio di natante a motore con conducente, con un natante di stazza inferiore alle 5 tonnellate – nella laguna di Venezia e nelle contigue acque marittime, senza tuttavia essere in possesso di detta licenza comunale e quindi abusivamente, per quanto riguarda le acque comunali.
Cio' premesso, non puo' convenirsi con la statuizione del giudice tributario di appello di irrilevanza di tale ultima circostanza ai fini dell'esezione de qua.
La norma tributaria nazionale prevedeva infatti espressamente che tale beneficio fiscale riguardasse le prestazioni di trasporto acqueo di soggetti "abilitati" e la societa' contribuente non lo era per la normativa regionale, ancorche' lo fosse per quella amministrativa nazionale, ma soltanto in relazione all'imbarcazione utilizzata.
Peraltro va ulteriormente osservato che l'attivita' di trasporto in questione e' pacificamente avvenuta all'interno delle acque lagunari di Venezia. Si tratta dunque di un'attivita' integralmente soggetta alla disciplina della Legge Regionale Veneto n. 63/1993, essendo cio' univocamente disposto dall'articolo 1, comma 1 bis, che appunto sancisce che "Per la laguna di Venezia nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui all'articolo 24 codice navale e articolo 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5".
Peraltro, sia pure in ambito non tributario, la necessita' di tali provvedimenti amministrativi e' confermata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., nn. 13285-20402 del 2006). In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo della lite.
Stante la novita' della questione giuridica in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese.
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