Cassazione, ordinanza n. 6998 del 12/03/2021

Ordinanza n. 6998 del 12/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
6998
Data
12/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento per IRPEG, IRAP e IVA, comprendente maggiori ricavi non contabilizzati nella vendita di un immobile; dopo un precedente rinvio, la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso della società. La Cassazione ritiene valida la motivazione per relationem, poiché la CTR aveva aderito alle ragioni del primo giudice indicando anche la genericità e l’insufficienza probatoria delle censure. Esclude inoltre l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’accertamento, non adeguatamente documentata nel ricorso, e rigetta l’impugnazione.

Testo della pronuncia

RILEVATO
che:

1. In data 22 novembre 2003 l'Agenzia delle Entrate notifico' alla (XXXXX) s.r.l. un avviso di accertamento con il quale veniva rettificata la dichiarazione presentata per l'anno 1998 e rideterminate maggiori IRPEG, IRAP e IVA, in ragione dell'indebita deduzione di componenti negativi per operazioni inesistenti, dell'indebita deduzione per quote di ammortamento e della mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi giacche', con riferimento alla compravendita di un immobile, erano risultate fatture per Lire 1.140.000.000, mentre la cessione era avvenuta per il corrispettivo di Lire 2.700.000.000. A sostegno di tale contestazione l'Amministrazione finanziaria aveva valorizzato le seguenti circostanze: la cessione dell'area effettuata dai genitori dell'amministratore unico della societa'; l'esistenza di un compromesso di vendita del bene per Lire 2.700.000.000 in data (XXXXX); l'ingiunzione dell' (XXXXX) nella quale si affermava che il valore del bene ammontava a Lire 2.700.000.000; la nota di iscrizione di ipoteca per tale ultimo valore; "il questionario sullo stato di avanzamento dei lavori in base all'interrogatorio del sig. (XXXXX)" (v. pag. 1 della sentenza impugnata).

La societa' contribuente impugno' tale atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, la quale con sentenza n. 11/01/05 respinse il ricorso.

2. Con sentenza n. 136/10/06 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accolse il gravame limitatamente al motivo riguardante il recupero di maggiori ricavi non contabilizzati per Lire 1.140.000.000 in relazione alla vendita dell'immobile.

L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso tale decisione che, con sentenza n. 8807/2012, venne cassata con rinvio, in accoglimento del motivo di ricorso con il quale era stato dedotto vizio di motivazione.

Con la sentenza n. 1614/29/14 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, davanti alla quale la contribuente aveva riassunto il giudizio, respinse il gravame da quest'ultima proposto, convalidando la motivazione della sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia ricorre la societa' (XXXXX) s.r.l. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la sentenza impugnata affetta da nullita' per difetto di motivazione.

1.1. Con il secondo mezzo si lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "per omesso esame e pronuncia sull'eccezione di nullita' dell'avviso di accertamento".

2. In primo luogo deve rilevarsi l'erronea indicazione numerica del vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, dovendo la prospettata motivazione apparente essere ricondotta entro il paradigma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non nel parametro della violazione di legge (Cass. Sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015). L'impiego di un parametro normativo inappropriato non determina, tuttavia, l'inammissibilita' del motivo, ove, come nel caso di specie, la questione che ne forma oggetto risulti prospettata con chiarezza in termini di vizio processuale della sentenza impugnata.

2.1. Il motivo e', tuttavia, infondato.

Occorre, innanzitutto, ribadire che la sentenza d'appello puo' essere motivata per relationem, purche' il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identita' delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia' esaminate in primo grado, sicche' dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, Sez. 1, ord. n. 20883 del 5/8/2019; Cass. sez. L, ord. n. 28139 del 5 novembre 2018; Cass. sez. 6-L n. 21978 dell'11 settembre 2018; Cass. civ. sez. 2, n. 18754 del 23 settembre 2019).

Non di meno, nel caso in cui la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonche' le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che e' necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realta', eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. civ. Sez. U, n. 7074 del 20 marzo 2017).

2.2. Tanto premesso, nel caso di specie non solo non risultano indicati specificamente i punti della motivazione di primo grado che sono stati censurati con l'atto di appello, ma dalla motivazione della Commissione tributaria regionale, per un verso, emerge un'esplicita adesione alle motivazioni del primo giudice e, per altro verso, risulta, sia pure succintamente, indicata la ragione di tale conferma nel fatto che "i rilievi mossi dall'appellante, generici e non argomentati, non sono supportati da prova idonea e pertanto non possono fondare una ricostruzione diversa rispetto a quella ritenuta in sentenza di primo grado".

3. Anche il secondo motivo e' erroneamente denunciato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur integrando un vizio processuale della sentenza riconducibile nel paradigma di cui al n. 4 della medesima disposizione. Vale, tuttavia, anche in questo caso, il richiamato dictum che predica l'ammissibilita' del motivo proposto ove, a prescindere dall'erronea intitolazione, la questione risulti illustrata con chiarezza in termini di vizio processuale determinante la nullita' della sentenza (Cass. Sez. 6 – 5, ord. n. 4289 del 22/2/2018).

3.1. Il motivo non puo', non di meno, trovare accoglimento.

Come chiarito da questa Corte, in sede di giudizio di legittimita' il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., puo' essere dedotto anche in relazione ad un'eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass. Sez. 2, n. 3845 del 16/2/2018).

Nel caso di specie, non solo l'Amministrazione controricorrente ha eccepito, ribadendo un rilievo gia' formulato all'atto della costituzione nella fase di riassunzione, che l'eccezione di nullita' dell'avviso di accertamento era stata formulata per la prima volta nel ricorso in riassunzione, ma la stessa societa' contribuente ha affermato di aver svolto la predetta eccezione nell'atto di appello (v. pag. 9 del ricorso).

4. In conclusione, il ricorso e' rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimita' che si liquidano in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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