Cassazione, sentenza n. 6967 del 12/03/2021
Sentenza n. 6967 del 12/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6967
- Data
- 12/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava un accertamento IVA relativo alla cessione di veicoli usati e nuovi; la CTR aveva escluso il regime del margine per l’assenza della speciale contabilità e negato l’esenzione sulle cessioni dei veicoli nuovi. La Cassazione conferma che la totale mancanza dei registri prescritti impedisce di verificare i presupposti del regime speciale e ne esclude l’applicazione, mentre mere inesattezze nelle annotazioni comporterebbero soltanto sanzioni. Rigetta quindi il primo motivo e, intervenuto l’annullamento in autotutela dei rilievi sui veicoli nuovi, dichiara cessata la materia del contendere sugli altri motivi.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 303/06/15, depositata il 10 marzo 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l'appello proposto da (XXXXX) snc avverso la sentenza n. 153/14/13 della Commissione Provinciale Tributaria di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2004.
La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che non era applicabile lo speciale regime IVA "del margine" in relazione alla cessione di veicoli usati, non avendo la societa' contribuente tenuto la relativa, speciale, contabilita'; che nemmeno potevasi riconoscere l'esenzione IVA per la cessione di veicoli nuovi in quanto immatricolati con targa "escursionista estero", posto che gli acquirenti risultavano essere tutti cittadini italiani ne' essendo stato comprovato dalla medesima societa' contribuente l'assolvimento dell'IVA al successivo momento dell'immatricolazione con targa italiana.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la (XXXXX) snc deducendo quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorsi l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che nelle more della trattazione della causa la ricorrente ha depositato istanza allegando un provvedimento di autotutela dell'agenzia fiscale, con il quale si sono annullati i rilievi inerenti la cessione di veicoli nuovi.
Puo' percio' senz'altro essere accolta la richiesta della ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi di ricorso correlativi ossia il secondo, il terzo ed il quarto motivo.
Cio' posto in limine, con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 36, poiche' la CTR ha negato l'applicabilita' delle relative previsioni normative (c.d. "regime del margine") alla fattispecie concreta oggetto di lite.
La censura e' infondata.
Va ribadito che "In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui al Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, introdotto ai fini di escludere fenomeni di reiterata imposizione, nella specie in occasione di cessioni successive alla prima uscita dal circuito commerciale di autoveicoli, e' speciale e derogatorio rispetto all'ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, ma presuppone una serie di adempimenti a carico del contribuente, in mancanza dei quali non puo' procedersi alla determinazione dell'imposta. In particolare, deve risultare che il mezzo sia stato acquistato dal cedente senza applicazione dell'IVA ne' sua detrazione a monte. Ne consegue che mentre eventuali omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'articolo 38, comma 5, del citato D.L., comportano solo l'irrogazione di specifiche sanzioni, la totale mancanza delle scritture contabili esclude l'operativita' del predetto regime, non consentendone il controllo dei presupposti" (Cass., n. 17232 del 12/07/2013, Rv. 627270 – 01).
Siccome e' pacifico in fatto che la societa' contribuente non ha tenuto detti speciali registri contabili, del tutto corretta risulta essere la decisione della CTR ligure, in quanto conforme al citato arresto giurisprudenziale, cui si intende dare seguito.
In conclusione il primo motivo di ricorso va rigettato.
Tenuto conto dell'avvenuta autotutela parziale e relativa cessazione della materia del contendere in ordine agli altri motivi del ricorrente, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli altri motivi; compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

