Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Sentenze

11.961 documenti

N. 8504

Cassazione, ordinanza n. 8504 del 25/03/2021

Transazione Fiscale - Mancata Adesione Dell'Amministrazione Finanziaria - Giurisdizione Del Giudice Tributario - Esclusione - Giurisdizione Del Giudice Fallimentare - Sussistenza.

La questione concerne l’impugnazione del diniego dell’Agenzia delle Entrate di aderire a una proposta di transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti. Le Sezioni Unite attribuiscono la controversia al giudice ordinario fallimentare, escludendo la giurisdizione tributaria: la proposta, pur incidendo su crediti fiscali, è funzionale alla procedura concorsuale e il sindacato sul diniego bilancia la discrezionalità dell’amministrazione. La nuova disciplina, ritenuta in continuità con quella applicabile, conferma la prevalenza della finalità concorsuale dell’istituto.

  • Crisi impresa
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 8500

Cassazione, sentenza n. 8500 del 25/03/2021

Accertamento - Componenti reddituali pluriennali - Termine decadenziale.

L’accertamento riguardava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, di una quota annuale di svalutazione crediti imputata a una stabile organizzazione bancaria, che i giudici di merito avevano ritenuto non più contestabile perché l’annualità di prima iscrizione non era stata rettificata. Le Sezioni Unite affermano che, per componenti reddituali pluriennali, la decadenza va verificata rispetto alla dichiarazione contenente ciascun rateo, senza che la mancata rettifica della prima annualità precluda il controllo successivo. Accolto anche il motivo sull’imputazione della svalutazione tra stabile organizzazione e casa madre, la sentenza è cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Imprese
N. 8407

Cassazione, ordinanza n. 8407 del 25/03/2021

Fringe Benefit - Corrispettivo versato da una società calcistica - Mediazione nella stipulazione del contratto di lavoro sportivo con un calciatore - Presunzioni - Condizioni.

L’Amministrazione sosteneva che il compenso pagato da una società calcistica a un intermediario costituisse un fringe benefit imponibile IRPEF per il calciatore, richiamando elementi presuntivi e un precedente giudicato relativo a un diverso contratto. La Cassazione esclude l’efficacia vincolante di quel giudicato e conferma che il giudice di merito aveva legittimamente reputato le presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, valorizzando la prova documentale del distinto pagamento dell’agente da parte dello sportivo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato.

  • Lavoro sportivo
  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 8326

Cassazione, sentenza n. 8326 del 24/03/2021

Sentenza n. 8326 del 24/03/2021

La controversia riguarda l’assoggettamento a IVA della cessione di terreni edificabili appartenenti a un imprenditore agricolo, ritenuti strumentali dai giudici di merito sulla sola base della sua qualifica soggettiva. La Cassazione precisa che sono imponibili soltanto le cessioni di beni relativi all’attività imprenditoriale e che il mutamento di destinazione, le opere di urbanizzazione e la concreta utilizzazione del terreno devono essere effettivamente valutati. Accolti i motivi relativi all’errore giuridico e all’omesso esame documentale, la sentenza è cassata con rinvio per una nuova verifica della strumentalità.

  • IVA
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 8325

Cassazione, sentenza n. 8325 del 24/03/2021

Sentenza n. 8325 del 24/03/2021

L’accertamento contestava il riporto di perdite, una maggiore plusvalenza immobiliare e ricavi non contabilizzati, mentre la CTR aveva considerato incontestabili le risultanze del processo verbale di constatazione in assenza di querela di falso. La Cassazione distingue i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, assistiti da fede privilegiata, dalle valutazioni, qualificazioni e inferenze dei verificatori, che restano contestabili e devono essere autonomamente vagliate dal giudice insieme alle prove contrarie. Rilevati anche plurimi difetti motivazionali sui singoli rilievi, la Corte accoglie numerosi motivi, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.

N. 8324

Cassazione, sentenza n. 8324 del 24/03/2021

Sentenza n. 8324 del 24/03/2021

La controversia comprendeva diverse riprese sui redditi e sull’IVA di una concessionaria, tra cui compensi a un procuratore, autovetture dimostrative e di cortesia, costi, rimanenze e canoni di locazione. La Cassazione conferma la deducibilità per cassa del compenso al procuratore qualificato in fatto come amministratore, considera le auto dimostrative beni-merce e richiede la prova dell’uso esclusivamente aziendale per la piena deduzione delle vetture di cortesia; ribadisce inoltre l’inderogabilità della competenza fiscale. Accoglie tuttavia le censure su motivazioni meramente adesive e omesse pronunce, cassando in parte con rinvio.

N. 8323

Cassazione, sentenza n. 8323 del 24/03/2021

Sentenza n. 8323 del 24/03/2021

Il giudizio verteva sul silenzio-rifiuto opposto alla richiesta del residuo rimborso IVA e sul fermo disposto dall’Amministrazione, ma durante il ricorso le parti hanno concluso una transazione fiscale comprendente la rinuncia ai contenziosi pendenti. La Cassazione non esamina pertanto le censure dell’Agenzia delle Entrate e, preso atto del sopravvenuto disinteresse concordemente manifestato, dichiara cessata la materia del contendere. L’accordo negoziale determina anche la definitiva inefficacia della sentenza impugnata; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

N. 11207

Cassazione, sentenza n. 11207 del 24/03/2021

Reati tributari - Violazione articolo 5 decreto legislativo 74/2000 - Verifica Guardia di finanza - Accesso server esteri - Sequestro materiale informatico - Legittimità.

Una società contestava il sequestro probatorio di dati informatici acquisiti dalla Guardia di Finanza, anche da un server estero riferibile a una società collegata, nell’ambito di verifiche sfociate nell’ipotesi di omessa dichiarazione. La Cassazione ritiene adeguata la motivazione del pubblico ministero, poiché indicava il reato e la funzione dei dati nell’accertamento dei rapporti tra le società. Esclude inoltre l’accesso abusivo: i militari avevano acquisito elementi pertinenti nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, senza abuso o coartazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

  • Accertamento fiscale
  • Estero
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 8120

Cassazione, ordinanza n. 8120 del 23/03/2021

Riscossione - Crediti erariali - Termine di prescrizione- Termine quinquennale - Esclusione - Termine decennnale - Motivazione.

La controversia riguarda un’intimazione relativa a una cartella per IRPEF e addizionali, che la CTR aveva ritenuto prescritta applicando indistintamente il termine quinquennale agli atti di riscossione. La Cassazione chiarisce che i crediti d’imposta, non essendo prestazioni periodiche, sono ordinariamente soggetti alla prescrizione decennale, senza che l’iscrizione a ruolo riduca il termine; restano invece quinquennali la prescrizione delle sanzioni e quella degli interessi, mentre le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Il ricorso è accolto nei limiti indicati e la sentenza è cassata con rinvio.

N. 8025

Cassazione, sentenza n. 8025 del 23/03/2021

Sentenza n. 8025 del 23/03/2021

La controversia riguardava riprese IVA per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, oltre alla tempestività dell’accertamento relativo al 2003. La Cassazione ha confermato che l’Amministrazione può provare con elementi oggettivi e presunzioni la consapevolezza del cessionario, mentre il patteggiamento penale, pur privo di efficacia vincolante, è liberamente valutabile nel processo tributario; ha inoltre ritenuto applicabile il raddoppio dei termini quando sussista l’obbligo di denuncia penale. Ritenendo corretta la valutazione complessiva del PVC e degli altri elementi compiuta dalla CTR, la Corte ha rigettato il ricorso della contribuente.

N. 7629

Cassazione, ordinanza n. 7629 del 18/03/2021

Sanzioni tributarie - Incertezza normativa oggettiva - Definizione.

La lite riguardava la liquidazione di imposte successorie, INVIM e imposte ipocatastali su valori immobiliari divenuti definitivi, nonché le relative sanzioni; la CTR aveva escluso queste ultime per asserita incertezza normativa. La Cassazione ha precisato che l’incertezza oggettiva ricorre solo quando la norma applicabile non sia individuabile con sicurezza, alla luce di indici quali contrasti normativi, amministrativi o giurisprudenziali, qui insussistenti. Accolto anche il motivo sull’omessa pronuncia circa la tardività, la Corte ha cassato senza rinvio, dichiarando inammissibile un ricorso originario e rigettando l’altro.

N. 7625

Cassazione, sentenza n. 7625 del 18/03/2021

Sentenza n. 7625 del 18/03/2021

L’accertamento contestava il mancato aggiornamento del fondo ammortamento di un’azienda già concessa in affitto, con conseguente rettifica del valore contabile del complesso ceduto e della minusvalenza dichiarata; la CTR aveva accolto l’appello della società incorporante. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, entrambe le parti hanno riconosciuto la regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018. Senza pronunciarsi nel merito del trattamento fiscale degli accantonamenti e della minusvalenza, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese.

  • Pace Fiscale
  • Contabilità e Bilancio
  • Operazioni straordinarie
  • Contenzioso
N. 7624

Cassazione, sentenza n. 7624 del 18/03/2021

Sentenza n. 7624 del 18/03/2021

Due società contestavano il recupero dell’IVA detratta sull’acquisto di gettoni d’oro assegnati in programmi televisivi, sostenendo che si trattasse di giochi-spettacolo e non di manifestazioni a premio. La Cassazione ha escluso il diritto alla detrazione, rilevando in particolare che i gettoni costituivano oro da investimento e che mancava il necessario collegamento tra operazioni imponibili a monte e a valle; ha quindi respinto i motivi delle contribuenti sul tributo. Quanto alle sanzioni, ha disposto il rinvio alla CTR affinché valuti l’applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole.

N. 7623

Cassazione, sentenza n. 7623 del 18/03/2021

Sentenza n. 7623 del 18/03/2021

L’accertamento aveva imputato a una persona fisica redditi formalmente realizzati da una società statunitense, ritenuta interposta nell’acquisto e nella successiva cessione di crediti, e ne aveva inoltre affermato la residenza fiscale italiana. La Cassazione ha escluso che il precedente giudizio di rinvio impedisse di valutare l’interposizione, poiché l’imputazione prevista dall’art. 37, comma 3, opera, in presenza di presunzioni qualificate, senza distinguere tra interposizione reale e fittizia. Ha però giudicato apparente la motivazione sulla residenza, priva di un esame complessivo degli indizi, cassando la sentenza sui motivi accolti e rinviando alla CTR.

N. 7622

Cassazione, sentenza n. 7622 del 18/03/2021

Sentenza n. 7622 del 18/03/2021

La controversia riguardava l’imputazione a una persona fisica dei redditi formalmente prodotti da una società estera ritenuta interposta, nonché la residenza fiscale del contribuente. La Cassazione ha ribadito che l’articolo 37, comma 3, del DPR 600/1973 comprende l’interposizione sia fittizia sia reale, ma ha giudicato meramente assertiva la motivazione della CTR sulla natura solo formale della residenza inglese, perché priva di un esame complessivo degli indizi allegati. Accolti tre motivi e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Lazio.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Estero
N. 7621

Cassazione, sentenza n. 7621 del 18/03/2021

Sentenza n. 7621 del 18/03/2021

L’accertamento imputava al contribuente redditi formalmente realizzati da una società estera considerata interposta; erano controverse anche la sua residenza fiscale inglese e l’estensione del precedente giudizio di rinvio. La Cassazione ha escluso che la CTR avesse oltrepassato il devoluto: il rinvio imponeva di riesaminare l’interposizione, reale o fittizia, e, se rilevante, la residenza. Ha però ritenuto apodittica la motivazione con cui la CTR aveva qualificato come meramente formale la residenza estera, senza valutare unitariamente gli indizi; accolti tre motivi, ha cassato con nuovo rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Estero
N. 7620

Cassazione, sentenza n. 7620 del 18/03/2021

Sentenza n. 7620 del 18/03/2021

La lite riguardava le sanzioni per l’omessa indicazione, nella dichiarazione relativa al 2006, di capitali detenuti e trasferiti all’estero; la CTR aveva annullato la contestazione per mancato contraddittorio preventivo. La Cassazione ha stabilito che l’atto di contestazione apre il procedimento speciale dell’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997, nel quale il contraddittorio segue la contestazione ma precede l’eventuale distinto provvedimento di irrogazione, senza applicazione della disciplina generale invocata dalla CTR. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio per le questioni residue.

N. 7670

Cassazione, ordinanza n. 7670 del 18/03/2021

Ordinanza n. 7670 del 18/03/2021

Un accertamento induttivo per IRES, IRAP e IVA, emesso verso una società cancellata e notificato ai suoi soci, era stato annullato nei gradi di merito perché ritenuto indirizzato al legale rappresentante dell’ente estinto. La Cassazione ha ravvisato un travisamento della prova documentale: dall’atto risultava che il destinatario era stato evocato anche quale rappresentante della società socia, sebbene la stessa persona rappresentasse entrambe le società. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 7638

Cassazione, ordinanza n. 7638 del 18/03/2021

Contenzioso tributario - Definizione agevolata della controversia - Termini - Scadenza - Conseguenze.

Nel giudizio relativo a un accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente aveva documentato la domanda di definizione agevolata e il pagamento, mentre l’Agenzia delle Entrate ne aveva confermato la regolarità. La Cassazione ha ribadito che il termine del 10 giugno 2019 per depositare l’istanza di sospensione ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina decadenza, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà. Non essendo intervenuti diniego né istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha dichiarato estinto il processo, lasciando le spese a chi le aveva anticipate.

N. 7637

Cassazione, ordinanza n. 7637 del 18/03/2021

Imposte dirette - Impresa familiare - Reddito del titolare - Reddito dei familiari collaboratori - Caratteristiche.

Il titolare di un’impresa familiare contestava un accertamento IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo anche che parte del maggior reddito dovesse essere imputata alla coniuge collaboratrice e censurando recuperi di costi, perdite e maggiori ricavi. La Cassazione ha affermato che il maggior reddito d’impresa accertato è riferibile esclusivamente al titolare: le quote dei collaboratori, non contitolari, costituiscono redditi di lavoro e rilevano nei limiti dichiarati dall’imprenditore. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili, anche per carenza di autosufficienza; il ricorso è stato integralmente rigettato.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.