Cassazione, sentenza n. 11207 del 24/03/2021
Reati tributari - Violazione articolo 5 decreto legislativo 74/2000 - Verifica Guardia di finanza - Accesso server esteri - Sequestro materiale informatico - Legittimità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11207
- Data
- 24/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava il sequestro probatorio di dati informatici acquisiti dalla Guardia di Finanza, anche da un server estero riferibile a una società collegata, nell’ambito di verifiche sfociate nell’ipotesi di omessa dichiarazione. La Cassazione ritiene adeguata la motivazione del pubblico ministero, poiché indicava il reato e la funzione dei dati nell’accertamento dei rapporti tra le società. Esclude inoltre l’accesso abusivo: i militari avevano acquisito elementi pertinenti nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, senza abuso o coartazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Massima
Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, come specificato anche dalle SS. UU. n. 36072/2018. Nel caso di specie, il PM indicava il reato procedente, ossia la violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74/2000, e motivava il sequestro del materiale informatico selezionato dalla Guardia di finanza in quanto utile a verificare l'ipotesi accusatoria idonea a consentire di accertare i legami tra una società italiana e una olandese e le relative modalità e, pertanto, il provvedimento risultava sufficiente a illustrare la finalità probatoria del decreto. D'altra parte, la Guardia di finanza, nell'ottenere i dati informatici, in sede di verifica, non aveva commesso nessun abuso di potere perché agente nell'esercizio legittimo delle proprie attribuzioni e quindi non risulta configurabile il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico in quanto rientra nei compiti dei militari acquisire tutti gli elementi utili e pertinenti all'accertamento delle violazioni tributarie.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 maggio 2020 il Tribunale del riesame di Lecco, decidendo a seguito di annullamento con rinvio per motivi processuali – da parte di questa Sezione con sentenza del 21/01/2020 n. 9076, ha rigettato il ricorso presentato dalla (——) S.r.l. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data (——) dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento n. 3265/19 (mod. 44).
2. La societa' ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo lamenta la violazione di legge per assenza di motivazione, perche' apparente, non pertinente alla fattispecie concreta ed incongrua, nonche', in subordine, perche' contraddittoria, illogica ed incomprensibile.
Espone che l'accesso al sistema informatico della societa' di diritto olandese (——), soggetto non sottoposto ad accertamento tributario, nell'ambito della verifica avviata nel luglio 2019 a carico della (——) S.r.l., era stato abusivo, dal momento che i finanzieri avevano preteso dal responsabile della sicurezza informatica della (——) le credenziali per l'accesso remoto al server della societa' olandese, server collocato al di fuori dei locali aziendali, all'estero, e di pertinenza di una societa' diversa da quella verificata. Lamenta che il Tribunale del riesame, pur prendendo atto di tale doglianza e richiamandola nell'ordinanza impugnata, aveva sostenuto, per contro, che i militari avevano agito in virtu' dei loro poteri di polizia giudiziaria, in adempimento del loro dovere di accertare l'esistenza di reati e di impedirne la consumazione. Tale motivazione era incoerente rispetto al caso in esame, nel quale i finanzieri avevano svolto un'indagine amministrativa finalizzata all'accertamento di violazioni tributarie. La circostanza era emersa ed era risultata documentalmente provata dal verbale di operazioni compiute il (——), nel quale il Nucleo PEF della Guardia di finanza di Lecco aveva dato atto della prosecuzione delle operazioni di verifica iniziate il giorno precedente e finalizzate al controllo della societa'. Nel processo verbale del 2 luglio 2019 era scritto che i militari si erano recati presso la sede della societa' al fine di eseguire un controllo fiscale, ai sensi e per gli effetti degli articolo 52 e 63 Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 33 Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 2 Decreto Legislativo n. 68 del 2001 e L. n. 4 del 1929. Sostiene che, a differenza di quanto argomentato dal Tribunale del riesame, nessun dubbio v'era sul fatto che le funzioni svolte dai militari costituivano esplicazione concreta dei poteri di polizia tributaria e che si trattasse quindi di un atto amministrativo.
Ritiene la motivazione apparente ed in subordine illogica e contraddittoria, laddove il Tribunale del riesame aveva affermato che la polizia giudiziaria aveva esercitato i suoi poteri, per un verso, nell'ambito delle attivita' amministrative e, per altro verso, nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria.
Ricorda che, nonostante il responsabile della sicurezza informatica avesse consegnato le password contro la sua volonta', come dichiarato nel verbale del (——), il Tribunale del riesame aveva affermato che non era stato allegato alcun elemento di prova, testimonianza, documento da cui potesse emergere che i militari avessero esercitato un potere coercitivo o un vero e proprio abuso di potere.
Con il secondo deduce la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'articolo 240 c.p.p. e chiede l'annullamento dell'ordinanza che non aveva annullato il sequestro di documenti formati illegalmente e soggetti alla procedura di distruzione.
Sostiene che l'accesso al sistema informatico della societa' olandese, nell'ambito delle operazioni di verifica nei suoi confronti, era stato compiuto in violazione dell'articolo 615-ter c.p., siccome i militari, che non potevano accedere ad un server estero e di pertinenza di un soggetto diverso da quello sottoposto alla verifica fiscale, avevano ordinato al responsabile della sicurezza la consegna delle credenziali necessarie all'accesso da remoto ed avevano acquisito la copia dell'intero sistema. Ritiene che le copie informatiche illegalmente formate dovessero essere distrutte. Ricorda che il reato dell'articolo 615-ter c.p. e' perseguibile d'ufficio laddove commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Lamenta che il Tribunale non aveva spiegato per quale motivo l'accesso non era stato abusivo.
Con il terzo denuncia la violazione di legge perche' il decreto di sequestro non era stato emesso sulla base di una specifica notizia di reato, bensi' sulla base di aprioristici sospetti finalizzati al controllo preventivo e generalizzato sull'operato del contribuente. Lamenta che il decreto non aveva descritto, neppure sommariamente, la fattispecie delittuosa, con la conseguenza che il mezzo di ricerca della prova aveva assunto una finalita' meramente esplorativa. Osserva che nel decreto non erano stati indicati, nemmeno sommariamente, ne' gli elementi costitutivi del reato ipotizzato (il superamento delle soglie di punibilita', il quantum e la tipologia delle imposte presuntivamente evase), ne' il soggetto attivo del reato, ne' in cosa sarebbe consistita la condotta illecita.
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, era da ritenersi inadeguato ed insufficiente il richiamo all'articolo di legge che si assumeva violato, dal momento che non consentiva di comprendere nulla in relazione alle ragioni che avevano spinto il Pubblico ministero a disporre il provvedimento e, d'altra parte, perche' si prestava a giustificare, a posteriori, qualunque esito dell'attivita' di ricerca della prova. Nessuna valutazione autonoma era stata eseguita in ordine alla pertinenzialita' delle cose rispetto al reato. Il provvedimento aveva indicato come oggetto del sequestro il complesso della documentazione informatica ottenuta mediante integrale estrazione dal server della societa' olandese di una massa di atti generici, indistinti e non selezionati. Nel decreto di sequestro probatorio non si rinveniva nemmeno l'esigenza probatoria concretamente perseguita nell'immediato con il sequestro dei beni. Il Pubblico ministero si era limitato ad indicare nel decreto la necessita' di acquisire i file contenuti nei due hard disk predisposti dalla Guardia di finanza "al fine di esaminare il contenuto dei medesimi". Aggiunge che, in considerazione dell'espresso obbligo di autonoma valutazione del decreto di sequestro probatorio introdotto dalla L. n. 47 del 2015, non era legittimo il mero richiamo recettizio all'atto di polizia giudiziaria rappresentato dalla comunicazione della notizia di reato del (——), quale autonoma motivazione del decreto di sequestro probatorio. Osserva che il Pubblico ministero aveva operato un'adesione acritica e illegittima alle scelte della polizia giudiziaria, dinanzi alla quale il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato con restituzione dei beni all'avente diritto. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la comunicazione della notizia di reato non conteneva una dettagliata esposizione dei fatti, bensi' solo degli elementi di mero sospetto. Quanto alla societa' olandese, l'informativa della Guardia di finanza indicava come ipoteticamente sussistente sia il fenomeno della stabile organizzazione, sia quello della esterovestizione, vale a dire due situazioni opposte ed incompatibili tra di loro. Pertanto, l'ordinanza era nulla nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio oggetto di riesame, nonostante la carente indicazione di una fattispecie criminosa compiutamente descritta, della pertinenzialita' delle cose sequestrate rispetto al reato ipotizzato, della finalita' probatoria e di un'autonoma valutazione al riguardo. In definitiva, il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto sufficiente il richiamo alla nota della Guardia di finanza, nonostante l'obbligo di un'autonoma valutazione. In ogni caso, nemmeno la nota della polizia giudiziaria aveva riportato l'indicazione dei presupposti necessari a giustificare la misura coercitiva, trattandosi di una nota generica e contenente solo elementi di sospetto, peraltro contraddittori tra di loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e' nel complesso infondato.
Secondo le Sezioni Unite Botticelli (sent. n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), il decreto di sequestro probatorio – cosi' come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita' perseguita per l'accertamento dei fatti.
Nel caso in esame il Pubblico ministero ha indicato il reato per il quale sta procedendo, cioe' la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 ed ha idoneamente motivato il sequestro del materiale informatico selezionato dalla Guardia di finanza perche' utile a verificare l'ipotesi accusatoria formulata, in quanto idoneo a consentire di accertare i legami tra la societa' italiana e quella olandese e le relative modalita'. Non e' necessario in questa fase ipotizzare uno specifico reato a carico della societa' olandese, posto che l'indagine e' relativa alla societa' italiana con quella collegata. Pertanto, cio' che il Pubblico ministero ha indicato nel provvedimento di sequestro risulta sufficiente a illustrare le finalita' probatorie del decreto, costituite dall'accertamento dei rapporti tra la societa' italiana e quella olandese in funzione della ipotesi di reato prospettata.
La segnalazione all'Autorita' giudiziaria e' partita dalla verifica fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e degli altri tributi che la Guardia di finanza ha avviato d'iniziativa, nell'ambito delle generali funzioni attribuitele ai fini della ricerca, prevenzione e repressione e violazioni in materia di entrate dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea, nonche' ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle violazioni dal Decreto Legislativo n. 68 del 2001, dalla L. n. 4 del 1929, dai Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il verbale delle operazioni compiute ha riportato in dettaglio tutte le attivita' e ha dato conto del rispetto delle regole nell'acquisizione dei dati informatici.
Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che non risultano commessi abusi di potere da parte dei finanzieri, i quali hanno ottenuto i dati informatici, ivi compresi quelli della societa' olandese, a seguito del legittimo esercizio dei poteri di polizia amministrativa loro conferiti dalla legge, e cioe' richiedendoli all'incaricato della societa' ricorrente, che non poteva lecitamente rifiutarsi di consentire l'accesso da parte dei finanzieri, proprio perche' questi li avevano richiesti nell'esercizio legittimo di dette attribuzioni, cosicche' non risulta esservi stata alcuna coartazione strumentale all'accesso a tali dati. Una volta estratti questi dati, i militari hanno trasmesso all'Autorita' giudiziaria l'informativa della notizia di reato per l'apertura del procedimento penale. Ed invero, i finanzieri svolgono, al contempo, funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria nelle materie di loro competenza. Si veda da ultimo sul tema la recente ordinanza della Cass. civ., Sez. 6-T, n. 20358 del 28/09/2020. Pertanto, non e' configurabile in questo caso il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'articolo 615-ter c.p., siccome rientra nei compiti dei militari acquisire tutti gli elementi di prova utili e pertinenti all'accertamento delle violazioni tributarie e il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso l'abuso. Non risultano quindi elementi per giustificare l'applicazione dell'articolo 240 c.p.p..
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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