Cassazione, ordinanza n. 7670 del 18/03/2021

Ordinanza n. 7670 del 18/03/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
7670
Data
18/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un accertamento induttivo per IRES, IRAP e IVA, emesso verso una società cancellata e notificato ai suoi soci, era stato annullato nei gradi di merito perché ritenuto indirizzato al legale rappresentante dell’ente estinto. La Cassazione ha ravvisato un travisamento della prova documentale: dall’atto risultava che il destinatario era stato evocato anche quale rappresentante della società socia, sebbene la stessa persona rappresentasse entrambe le società. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

RILEVATO

Che:

A seguito di una verifica fiscale nei confronti di terze societa', venivano recuperate in danno della societa' (XXXXX) SRL, in relazione al periodo di imposta dell'esercizio 2004, maggiori IRES, IRAP e IVA con metodo induttivo a termini del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 2. L'accertamento aveva ad oggetto un maggior reddito quale provento da attivita' illecite, sul presupposto che la societa' contribuente avesse fatto da cartiera, quale tramite di acquisti e cessioni fittizie di prodotti alimentari, emettendo pertanto fatture per operazioni inesistenti. Stante la estinzione della societa' accertata per avvenuta cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data 16 agosto 2005, l'avviso veniva notificato ai soci della suddetta societa' cancellata, tra i quali (XXXXX). Il contribuente ha eccepito la nullita' della notifica, formulando ulteriori contestazioni, anche preliminari, di merito.

La CTP di Bologna ha accolto il ricorso e la CTR dell'Emilia Romagna, con sentenza in data 23 giugno 2017, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado, sul presupposto che l'atto impositivo fosse stato notificato al legale rappresentante della societa' contribuente cancellata (indicato come (XXXXX)) e non al socio della stessa.

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi; l'intimato non si e' costituito in giudizio.

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita' della sentenza per travisamento della prova e conseguente violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'atto impugnato sia stato notificato al legale rappresentante della societa' contribuente estinta e non al socio della stessa. Deduce il ricorrente come oggetto del ricorso sia (unitamente alle altre questioni indicate nella sentenza impugnata) l'avvenuta notificazione dell'atto impositivo ai soci della societa' cancellata.

Deduce il patrono erariale che l'atto impositivo sia stato notificato al socio (XXXXX) SRL, societa' che deteneva una partecipazione del 10% nella societa' (XXXXX) SRL, cancellata dal registro delle imprese, il cui legale rappresentante era il contribuente (XXXXX) (gia' legale rappresentante di (XXXXX) SRL). Riproduce il ricorrente, per specificita', l'atto impositivo, dal quale emerge che il (XXXXX) e' stato evocato sia come legale rappresentante della societa' (XXXXX) SRL (cancellata e oggetto dell'accertamento), sia come legale rappresentante di (XXXXX) SRL (socio di (XXXXX) SRL). Evidenzia il ricorrente, inoltre, come lo stesso contribuente abbia speso, in sede di giudizio di merito, la duplice qualita' sia di legale rappresentante della societa' (XXXXX) SRL, sia quella di legale rappresentante della societa' (XXXXX) SRL, socia di (XXXXX) SRL. Deduce, pertanto, il ricorrente travisamento della prova documentale relativa ai destinatari delle notifiche dell'avviso impugnato.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita' della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e per ultrapetizione. Deduce l'Ufficio ricorrente che il contribuente aveva chiesto, in sede di il ricorso introduttivo (che viene trascritto in parte qua), di dichiarare la nullita' della notifica dell'accertamento nei suoi confronti quale legale rappresentante della societa' accertata (estinta), non contestando che la notificazione fosse avvenuta anche nei suoi confronti quale legale rappresentante della societa' (XXXXX) SRL, di cui predicava l'estraneita' ai fatti di causa. Deduce, pertanto, l'Ufficio ricorrente che parte contribuente non avrebbe contestato la legittimita' dell'atto impositivo, bensi' la sua inefficacia. Deduce, pertanto, il ricorrente che la CTP avrebbe erroneamente accolto il ricorso sul presupposto della notificazione al (XXXXX) quale legale rappresentante della societa' accertata e deduce di avere proposto in appello (anch'esso riprodotto nel motivo di ricorso) la questi e della violazione dell'articolo 112 c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto una domanda diversa da quella proposta dal contribuente.

2 – Il primo motivo e' fondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ricorre il travisamento della prova – che non impinge in una valutazione dei fatti – nel caso in cui si accerti che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, e' contraddetta da uno specifico atto processuale, cosi' che, a differenza del travisamento del fatto, puo' essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163), come nel caso in cui l'informazione probatoria sia stata acquisita e non valutata (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749). La fattispecie ricorre laddove venga accertato che una informazione probatoria, utilizzata dal giudice, e' contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749).

Si tratta di fattispecie affatto differente dall'errore di valutazione in cui potrebbe incorrere il giudice del merito – il quale investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non censurabile in sede di legittimita' che impinge nell'errore di percezione, da parte del giudice del merito, sulla ricognizione del contenuto oggettivo di un documento, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Tale errore e' sindacabile in sede di legittimita' a termini dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'articolo 115 c.p.c., essendo fatto divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realta' mai offerte (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2018, n. 27033) o, comunque, in contrasto con quanto risulti dagli atti del processo, in quanto frutto di una falsa percezione della realta' o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa. Diversamente, ove l'errore riguardi un fatto "non controverso", e' esperibile il rimedio della revocazione ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Cass. Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356). Come e' stato efficacemente osservato, "l'errore di percezione e' quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum (…) altro e' ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attivita' di valutazione), altro e' individuarne il contenuto oggettivo (attivita' di percezione)" (Cass., n. 9356/2017, cit.; conf. Cass., Sez. VI, 26 novembre 2020, n. 27039).

2.2 – Nella specie, risulta dalla trascrizione dell'atto impositivo in ossequio al principio di specificita' di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – che l'atto e' stato indirizzato al socio della societa' contribuente, cancellata dal registro delle imprese e non (solo) al legale rappresentante della stessa, benche' entrambe le persone giuridiche fossero rappresentate dalla medesima persona fisica (il cui nominativo e', peraltro, erroneamente riportato nella sentenza impugnata). E', pertanto, evidente l'errore di percezione in cui e' caduto il giudice di appello (che non ha verificato che il (XXXXX) era stato evocato anche nella spiegata qualita' di legale rappresentante del socio della societa' cancellata accertata), nell'avere ritenuto la notificazione eseguita nei confronti della societa' oggetto di accertamento e cancellata e non anche nei confronti del proprio socio, costituito da altra societa' di capitali indicata nell'avviso impugnato.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR a quo per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

E' assorbito, pertanto, l'esame del secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

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