Cassazione, sentenza n. 7625 del 18/03/2021
Sentenza n. 7625 del 18/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7625
- Data
- 18/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento contestava il mancato aggiornamento del fondo ammortamento di un’azienda già concessa in affitto, con conseguente rettifica del valore contabile del complesso ceduto e della minusvalenza dichiarata; la CTR aveva accolto l’appello della società incorporante. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, entrambe le parti hanno riconosciuto la regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018. Senza pronunciarsi nel merito del trattamento fiscale degli accantonamenti e della minusvalenza, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2005, ha contestato alla s.p.a. S. il mancato aggiornamento del fondo ammortamento dell'incorporata G. al valore delle quote di ammortamento operate, negli anni 2002-2005, dall'affittuaria V. Italia e, per conseguenza, la determinazione non corretta del valore contabile dell'azienda ceduta e quindi della minusvalenza.
Era accaduto, come emerge dagli atti, che la S. ha incorporato per fusione la s.r.l. G., ha appostato il disavanzo di fusione tra le immobilizzazioni materiali, e ha appostato sul conto minusvalenze ordinarie dell'incorporata un saldo derivante dalla vendita da parte della G. ad altra società (la s.r.l. V. Italia) di un complesso aziendale in precedenza a questa concesso in locazione.
La S. ha impugnato il relativo avviso di accertamento, senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha, invece, accolto l'appello della contribuente sostenendo che il fondo rischi e oneri futuri costituito dall'affittuario in luogo delle quote di ammortamento non è da qualificare come fondo anomalo non avente natura rettificativa di valori patrimoniali iscritti nell'attivo, bensì come accantonamento necessario a reintegrare l'eventuale perdita di valore subita dai beni aziendali durante il periodo di affitto, in conseguenza del loro deperimento e consumo. Sicchè, ha proseguito, se l'importo dovuto dall'affittuario è pari all'accantonamento dedotto, non si avranno conseguenze sul piano tributario. Se, invece, l'importo è superiore all'ammontare degli accantonamenti, si realizzerà una sopravvenienza passiva; e una attiva nell'ipotesi inversa.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui replica la società con controricorso.
Motivi della decisione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè le parti convengono sulla regolarità della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, come convertito.
Il particolare andamento della lite comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

