Cassazione, ordinanza n. 8407 del 25/03/2021

Fringe Benefit - Corrispettivo versato da una società calcistica - Mediazione nella stipulazione del contratto di lavoro sportivo con un calciatore - Presunzioni - Condizioni.

Tipologia
Sentenza
Numero
8407
Data
25/03/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione sosteneva che il compenso pagato da una società calcistica a un intermediario costituisse un fringe benefit imponibile IRPEF per il calciatore, richiamando elementi presuntivi e un precedente giudicato relativo a un diverso contratto. La Cassazione esclude l’efficacia vincolante di quel giudicato e conferma che il giudice di merito aveva legittimamente reputato le presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, valorizzando la prova documentale del distinto pagamento dell’agente da parte dello sportivo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato.

Massima

In tema di presunzioni di cui all'articolo 2729 del codice civile, la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativa dell'inerenza di un fatto ignoto, e dunque la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntiva non è rilevabile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'articolo 360 cpc, come omesso esame di un fatto secondario, ossia quello che avrebbe fondato la presunzione. Nel caso di specie, il giudice escludeva che gli elementi allegati dall'Amministrazione finanziaria a dimostrazione dell'esistenza di fringe benefit per un calciatore sussistenti al momento del versamento eseguito dalla società calcistica all'agente dello sportivo, per ogni anno di prosecuzione del contratto, in dipendenza della intermediazione prestata, avessero i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando il proprio convincimento sulla prova documentale del separato pagamento dei compensi dovuti dal calciatore al proprio agente, e pertanto facendo corretto uso dell'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 116 cpc in ordine alla valutazione del materiale probatorio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 9 luglio 2019 n. 1892/06/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione avverso avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2009, ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima nei confronti di (——), nonche' l'appello proposto in via incidentale da (——) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forli' il 25 novembre 2013 n. 286/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che l'amministrazione finanziaria non avesse provato la natura di fringe benefit del corrispettivo versato da una societa' calcistica per la mediazione prestata nella stipulazione del contratto di lavoro sportivo con un calciatore. (——) e' rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore e' stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 27 febbraio 2018 n. 636/02/2018 in relazione alla mediazione prestata per la conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo nell'anno d'imposta 2005.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2727 c.c. e dell'articolo 2729 c.c., comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 41-bis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente potesse rimettere in discussione la valenza presuntiva degli elementi addotti dall'amministrazione finanziaria.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo e' infondato.

1.1 L'amministrazione finanziaria ha invocato il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 27 febbraio 2018 n. 636/02/2018, con riguardo al medesimo tributo, in relazione alla mediazione prestata dal medesimo agente per la conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo tra la medesima societa' calcistica ed il medesimo calciatore nell'anno d'imposta 2005.

1.2 La efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacita' contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralita' di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1837).

Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende piu' periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2020, n. 29079).

1.3 Nella specie, benche' si tratti di imposta sui redditi, il presupposto impositivo e' diverso (ancorche' analogo) rispetto a quello accertato dal giudicato tributario, avendosi riguardo a diversi ed autonomi contratti tra la societa' sportiva ed il calciatore (il primo risalente al (——), il secondo risalente al (——)). Per cui, se ne deve escludere la vincolativita' in relazione alla rilevanza tributaria del corrispettivo versato dalla societa' calcistica alla societa' intermediaria per la mediazione prestata nella conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo con il calciatore nel corso di un precedente anno di imposta.

2. Anche il secondo motivo e' infondato.

2.1 L'amministrazione finanziaria ha censurato la "svalutazione" degli elementi presuntivi addotti a fondamento della pretesa impositiva, ancorche' muniti (a suo dire) di gravita', precisione e concordanza. Il riferimento e' alla natura fittizia degli accordi conclusi tra la societa' calcistica e la societa' di intermediazione in concomitanza della conclusione dei contratti di lavoro sportivo con il calciatore; all'appartenenza degli agenti incaricati dalla societa' calcistica e dal calciatore alla medesima societa' di intermediazione; al legame di parentela tra gli agenti incaricati dalla societa' calcistica e dal calciatore; alle informazioni rese in risposta ad un questionario da altri calciatori ingaggiati dalla medesima societa' calcistica nello stesso periodo in ordine alla conclusione dei contratti di mandato tra la societa' calcistica e la societa' di intermediazione in concomitanza della conclusione dei contratti di lavoro sportivo con i medesimi calciatori.

2.2 In un recente arresto di estrema chiarezza, questa Corte ha enunciato il seguente principio: "In tema di presunzioni di cui all'articolo 2729 c.c., e' deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3: a) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'articolo 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo puo' basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo e' un errore di diretta violazione della norma; b) l'ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravita' o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, cosi' sussumendo sotto la norma dell'articolo 2729 c.c., fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacche' dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioe' sotto la specie della gravita', precisione e concordanza; c) l'ipotesi, opposta a quella sub b) in cui espressamente, cioe' motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravita' o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, cosi' rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'articolo 2729 c.c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione"; b) "In tema di presunzioni di cui all'articolo 2729 c.c., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunche' al riguardo (e non si verta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice puo' essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e' deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi' solo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, cioe' come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo e' nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" (in termini: Cass., Sez. 3, 6 luglio 2018, n. 17720).

2.3 Nella specie, il giudice di appello ha escluso che gli elementi allegati dall'amministrazione finanziaria – a dimostrazione della natura di "fringe benefit" per il calciatore del versamento eseguito dalla societa' calcistica all'agente del calciatore, per ogni anno di prosecuzione del contratto, in dipendenza della intermediazione prestata – avessero i caratteri di gravita', precisione e concordanza, fondando il proprio convincimento sulla prova documentale del separato pagamento dei compensi dovuti dal calciatore al proprio agente, facendo corretto esercizio della discrezionalita' riservatagli dall'articolo 116 c.p.c., in ordine alla valutazione del materiale probatorio.

Per cui, posto che la violazione dell'articolo 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre soltanto quando il giudice di merito disattenda tale principi in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (da ultima: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), se ne puo' concludere che la sentenza impugnata ha fatto virtuosa applicazione dei principi enunciati, privilegiando le risultanze emerse (in modo diretto) dalla prova documentale e sminuendo le inferenze desunte (in modo indiretto) dalle prove circostanziali.

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla va disposto per le spese giudiziali, giacche' la parte vittoriosa e' rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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