Cassazione, sentenza n. 10025 del 29/03/2022
Sentenza n. 10025 del 29/03/2022
L’Ufficio aveva rettificato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il valore di un terreno edificabile qualificandolo come fabbricato in corso di ultimazione; la CTR aveva confermato la pretesa valorizzando il permesso di costruire e l’avvio degli scavi. La Cassazione chiarisce che la base imponibile va determinata secondo lo stato del bene alla data dell’atto e che l’inizio dei lavori non dimostra l’esistenza di un fabbricato ultimato o utilizzato. Non essendo stata fornita tale prova, la Corte cassa la sentenza e accoglie nel merito il ricorso della contribuente.
- Imposta di registro
- Immobili
- Accertamento fiscale
- Contenzioso

