Cassazione, sentenza n. 9536 del 24/03/2022

Sentenza n. 9536 del 24/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
9536
Data
24/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva escluso la componente variabile della TIA per alcune superfici produttive di rifiuti speciali e aveva dichiarato non dovuta l’IVA richiesta dal gestore del servizio ambientale; quest’ultimo aveva proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia chiedendo l’estinzione a spese compensate, e la contribuente l’ha espressamente accettata. La Corte, verificati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio e non ha adottato alcuna statuizione sulle spese.

Testo della pronuncia

1. Con ricorso notificato il 1 marzo 2012 la R. s.r.l., chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2006-2009, dalla ASCIT Servizi Ambientali s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.

2. Con sentenza n. 1540/25/15 del 23.9.2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR), in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla contribuente, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarava non dovuta la parte variabile della TIA, relativamente alle superfici adibite a laboratori e piazzale in quanto produttive dei rifiuti speciali; nonchè dichiarava non dovuta all'Iva richiesta dalla ASCIT.

3. Avverso tale sentenza la ASCIT propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. La società contribuente si è costituita con controricorso.

5. In prossimità dell'udienza la contribuente accettava la rinuncia al ricorso della ASCIT – Servizi Ambientali S.p.a..

Motivi della decisione

che:

1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, nel quale la parte chiede che "nei procedimenti (n.d.r. tra i quali quello oggetto del presente scrutinio) ove le parti hanno trovato accordo per l'abbandono del giudizio di Cassazione" sia emessa sentenza di estinzione del giudizio a spese compensate. La contribuente ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c..

Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 391 c.p.c., u.c., nulla va disposto in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23 comma 9 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022

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