Cassazione, sentenza n. 9185 del 22/03/2022
Sentenza n. 9185 del 22/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9185
- Data
- 22/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato gli accertamenti della tariffa di igiene ambientale per il 2001-2004; dopo la riassunzione, la CTR aveva confermato l’inammissibilità del ricorso originario perché proposto oltre i termini, compresa la sospensione collegata al procedimento di adesione. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha rinunciato al ricorso, dichiarando che la lite era stata conciliata, e il gestore del servizio ha accettato la rinuncia. Ricorrendo i presupposti processuali previsti per tale rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza statuire sulle spese.
Testo della pronuncia
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza di questa Corte n. 3763 depositata il 9.3.2012, la R. s.r.l., chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi, per il periodo 2001-2004, dalla ASCIT Servizi Ambientali s.p.a. quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori.
2. Con sentenza n. 2146/30/15 del 10.12.2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) rigettava il ricorso della contribuente e confermava la sentenza dei giudici di primo grado che avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 e, in particolare, dopo la scadenza dei suindicati 60 giorni e degli ulteriori 90 giorni previsti per la definizione del procedimento di adesione.
3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. La ASCIT si è costituita con controricorso.
5. In prossimità dell'udienza la ASCIT – Servizi Ambientali S.p.a. accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente.
Motivi della decisione
Che:
1. Deve rilevarsi che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in quanto "nelle more del giudizio le parti hanno deciso di conciliare la lite pendente". L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c..
Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 391 c.p.c., u.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23 comma 9 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022
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