Cassazione, sentenza n. 9182 del 22/03/2022

Sentenza n. 9182 del 22/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
9182
Data
22/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi di accertamento per la TIA dovuta dal 2006 al 2009, già parzialmente annullati nei gradi di merito quanto all’applicazione dell’IVA. Prima della decisione, la contribuente ha rinunciato al ricorso dopo la definizione transattiva della lite e la controparte ha accettato. La Corte ha ribadito che la rinuncia, pur non richiedendo accettazione, deve essere notificata o comunicata nelle forme prescritte; ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensato integralmente le spese ed escluso l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. – C.R., sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1873/2016, depositata il 25 ottobre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dalla stessa odierna ricorrente proposto, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di avvisi di accertamento, emessi per il recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuente relativamente alle annualità dal 2006 al 2009, – dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad Iva.

2. – ASCIT – Servizi Ambientali S.p.a. resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione che è stata notificata a controparte, rappresentando di non aver più interesse alla decisione del ricorso posto che, tra le parti, si è perfezionata definizione transattiva della lite contestata.

La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.

2. – Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).

3. – Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione espressa dalla controricorrente.

Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022

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