Cassazione, sentenza n. 10295 del 31/03/2022
Sentenza n. 10295 del 31/03/2022
Una società contestava avvisi di mora e intimazioni per tributi comunali, invocando precedenti giudicati e denunciando la mancata riunione dei procedimenti e l’assenza dell’ente creditore. La Corte precisa che il giudicato esterno, pur rilevabile d’ufficio, deve essere documentato con copia autentica munita dell’attestazione del passaggio in giudicato; la riunione è rimessa alla discrezionalità del giudice e, nell’impugnazione proposta contro l’agente della riscossione, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della contribuente alle spese.
- Tributi locali
- Riscossione
- Contenzioso
- Processo tributario

