Cassazione, sentenza n. 10028 del 29/03/2022

Sentenza n. 10028 del 29/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10028
Data
29/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva ritenuto prescritta la riscossione di tributi locali relativi al 1989-1990 durante il lungo procedimento amministrativo promosso dalla contribuente contro gli avvisi. La Cassazione stabilisce invece che il ricorso gerarchico previsto dalla disciplina allora vigente interrompe la prescrizione con effetto permanente, sospendendone il corso sino alla decisione conclusiva; è irrilevante che la decisione ministeriale non sia stata comunicata entro novanta giorni. Accolto il ricorso dell’ente locale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. La CTR del Piemonte, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado – accoglieva il gravarne della contribuente, sul rilievo che durante la pendenza del procedimento amministrativo (ricorso gerarchico all'Intendenza di Finanza prima e al ministero poi), era decorso il termine prescrizionale per la riscossione dei tributi, atteso che il disposto dell'art. 2943 c.c. prevede l'effetto interruttivo correlato all'azione giudiziaria di colui che vuole esercitare un diritto o azionare una pretesa, non all'azione di chi la prescrizione eccepisce.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo.

La contribuente replica con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con un unico motivo l'ente locale denuncia violazione degli artt. 2943 e 245 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la Regionale ritenuto che la prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di accertamento emessi per le annualità 1989-1990 potesse maturare durante la pendenza della procedura amministrativa, ai sensi del D.L. n. 638 del 1972, art. 20, atteso che al giudizio amministrativo seguiva senza soluzione di continuità il ricorso tributario.

Si deduce altresì che alcuna responsabilità poteva addossarsi al Comune per l'ultradecennale iter amministrativo che aveva ad oggetto gli avvisi impugnati e che erroneamente la Regionale aveva ritenuto che la norma codicistica citata non potesse trovare applicazione, atteso che, contrariamente a quanto da essa statuito, la norma presuppone da una parte l'inerzia del titolare del diritto e dall'altra l'interruzione della prescrizione dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione che conservativo o esecutivo, contemplando l'interruzione anche per le ipotesi di domande proposte nel corso del giudizio.

Aggiunge l'amministrazione comunale che all'epoca, l'unico strumento di tutela a disposizione del contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dagli enti locali era il ricorso gerarchico attivato ai sensi del cit. art. 20 dalla società contribuente, tant'è che le commissioni tributarie erano sorte come giudici di secondo grado e che solo successivamente hanno assunto la natura di organi giurisdizionali affiancando o sostituendosi all'amministrazione finanziaria.

3. La censura merita accoglimento.

Il menzionato decreto, art. 20, recita(va): "Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c., nn. 2 e 3, del nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro".

La sentenza della Corte Cost. n. 132/98 è stata adottata in relazione a due fattispecie – sottoposte all'esame della Corte – nelle quali era stata negata al contribuente la tutela giurisdizionale perchè non era stato completato o non era stato esperito il ricorso amministrativo; l'intervento del giudice delle leggi, peraltro confortato da precedenti sentenze pronunciate su norme analoghe operanti nel settore tributario (sent. C. Cost., n. 81/98; n. 233/96; 56/95; 360/94; 406/93) ha ampliato la sfera di tutela del contribuente, riconoscendo la sua facoltà di esperire l'azione giudiziaria "anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo", e ciò in relazione al fatto che il D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20, oggetto della censura di illegittimità costituzionale, prevedeva il differimento del termine per proporre detta azione entro 90 giorni dalla definizione dell'iter amministrativo da parte del Ministro, o dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro. La stessa pronuncia n. 132/98 da atto che l'intervenuta abrogazione del D.P.R., art. 20 cit., ad opera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 71, non può influire sulle controversie precedentemente introdotte – come nella specie – le quali, ove riguardanti tributi locali (stesso D.Lgs., art. 77) "per cui era previsto il ricorso all'Intendente di Finanza o al Ministro, non definite all'atto di insediamento delle nuove Commissioni (tributarie), continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi, secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate a sensi del cit. art. 71".

Se la Corte Costituzionale ha dunque eliminato, con la pronuncia citata, la "giurisdizione condizionata", collegata allo svolgimento della "pregiudiziale amministrativa", non ha però inciso sulla facoltà del contribuente di esperire i ricorsi gerarchici, senza rinunciare alla successiva via giudiziaria (Cass. 14896/2002; 6391/2006; n. 14132/2009); ha reso solo più spedito il ricorso a tale seconda "via", riconoscendo soltanto ad essa – soprattutto in sede di riscossione – la piena tutela di diritti violati da norme impositive, che debbono fissare parametri precisi, senza che residuino momenti di discrezionalità in danno del contribuente.

Ne consegue che deve essere riconosciuto alla proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi del D.M. n. 638 del 1972, effetto interruttivo con carattere peraltro permanente e cioè sospensivo del corso della prescrizione, fino alla decisione conclusiva. Restando irrilevante ai fini della prescrizione il fatto che la decisione del Ministro non sia stata comunicata al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Del resto, anche recentemente questa corte ha chiarito (ord. n. 25014/2021) che dalla natura impugnatoria del processo tributario e dalla natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo consegue la definitività di questo solo all'esito del giudizio di impugnazione proposto dal contribuente, evidenziando l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perchè estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo.

Infine, si osserva che l'istituto del silenzio – rigetto, delineato nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6, non può trovare applicazione nell'ambito del ricorso al Ministro delle Finanze disciplinato dal citato art. 20. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla CRT del Piemonte, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia CRT del Piemonte, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022

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