Cassazione, ordinanza n. 10005 del 29/03/2022

IVA - Dichiarazione di eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante - Sanzione per il surplus detraibile anche se la somma non è stata spesa.

Tipologia
Sentenza
Numero
10005
Data
29/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente aveva esposto in una dichiarazione IVA integrativa un’eccedenza detraibile non spettante per acquisti riferiti a operazioni fuori campo, sostenendo di non aver utilizzato il credito e invocando incertezza normativa. La Cassazione chiarisce che la detrazione è esercitata con l’esposizione del credito nella dichiarazione: il mancato utilizzo non impedisce né il recupero né l’applicazione delle sanzioni e non integra, da solo, una causa di non punibilità o ravvedimento; nel caso concreto, inoltre, risultavano compensazioni e una rinuncia soltanto parziale. Esclusa anche l’incertezza oggettiva, il ricorso è rigettato.

Massima

In tema di IVA, qualora il contribuente abbia dichiarato una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di procederne al recupero anche ove essa non sia stata utilizzata da parte dello stesso contribuente, questi resta soggetto anche alle sanzioni previste dall'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, giacché l'ipotesi di non utilizzo del credito indebitamente riportato in dichiarazione non è prevista come condizione di inapplicabilità delle sanzioni, né come causa di non punibilità, né come fatto idoneo a giustificare una riduzione delle sanzioni stesse per ravvedimento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

L'Agenzia delle entrate con avviso di accertamento rettificava ai fini Iva la dichiarazione presentata dalla Congregazione religiosa Suor Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS per l'anno 2003 per aver l'ente, con dichiarazione integrativa, portato in detrazione l'Iva sugli acquisti nonostante le prestazioni oggetto dell'attività fossero fuori campo Iva.

La contribuente, nell'impugnare gli avvisi, deduceva di aver fatto valere il diritto alla detrazione in relazione ad una decisione a lei favorevole della CTP di Bari, fondata sull'interpretazione di una decisione della Corte di Giustizia, poi riformata dal giudice d'appello. Contestava, inoltre, di aver operato una indebita detrazione, essendosi limitata ad esporre l'ammontare del credito Iva nella dichiarazione, non utilizzato e poi rinunciato con la dichiarazione per il 2006.

La CTP di Bari accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva l'avviso legittimo e dovute le sanzioni.

La Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54.

La contribuente deduce che l'esposizione in dichiarazione della ritenuta eccedenza Iva non costituiva indebita detrazione, non essendo stato il credito utilizzato e, anzi, essendo stato rinunziato con la dichiarazione per il 2006.

Invoca, inoltre, il giudicato relativo alla pretesa dell'Ufficio per l'anno 2004, avendo la CTR ritenuto fondate le ragioni della contribuente con riferimento a detta annualità.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, L. n. 212 del 2000, art. 10, D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6.

La contribuente deduce, nuovamente, di aver solo esposto nella dichiarazione l'ammontare del credito e di non aver operato alcuna detrazione, credito Iva poi rinunziato con la dichiarazione per il 2006. La condotta tenuta, inoltre, derivava dall'interpretazione di una decisione della Corte di Giustizia, poi seguita dalla CTP di Bari, da cui la sussistenza delle condizioni di obbiettiva incertezza normativa e l'inapplicabilità delle sanzioni.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati e al limite dell'inammissibile.

3.1. Pacifica, infatti, l'insussistenza del diritto alla detrazione Iva venendo in rilievo l'effettuazione di operazioni fuori campo, diritto che, invece, la contribuente ha esercitato riportando il credito, con la dichiarazione integrativa, nella dichiarazione Iva dell'anno di competenza, va rilevato che, come già affermato da questa Corte, ai cui principi questo collegio intende dare continuità, "qualora il contribuente abbia dichiarato una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di procederne al recupero anche ove essa non sia stata utilizzata da parte dello stesso contribuente, questi resta soggetto anche alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, … giacchè l'ipotesi di non utilizzo del credito indebitamente riportato in dichiarazione non è prevista come condizione di inapplicabilità delle sanzioni, nè come causa di non punibilità, nè come fatto idoneo a giustificare una riduzione delle sanzioni stesse per ravvedimento, ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6 e 13" (Cass. n. 11656 del 11/05/2017).

3.2. Infondata, peraltro, è la tesi della contribuente atteso che è con l'esposizione dell'eccedenza del credito nella dichiarazione annuale che si esercita il diritto di detrazione, poco importa se il credito non venga utilizzato in concreto, sì da doverlo riportare, come ulteriore eccedenza, negli anni successivi.

3.3. Quanto all'asserita rinunzia del credito, in ogni caso, la doglianza neppure si confronta con la sentenza, che, invece, ha accertato, in ciò recependo la statuizione di primo grado, che, in realtà, il credito Iva è stato utilizzato "più volte in compensazione" e che la stessa dedotta rinunzia è stata solo parziale, residuando un importo di oltre Euro 1.676.000,00 che "non trova giustificazione".

3.4. Ininfluente, infine, l'asserito giudicato, posto che, in ogni caso, riguarda una diversa annualità d'imposta.

3.5. Neppure sussistono, dunque, i presupposti per l'obbiettiva incertezza normativa, questione posta in termini del tutto generici, la quale postula, invece, l'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie, condizioni che non ricorrono quanto alla questione della detraibilità dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti, fondata su una statuizione di una Commissione Tributaria Provinciale, poi riformata dalla competente Commissione Regionale, e relativa ad una evidentemente erronea interpretazione di una sentenza della Corte di Giustizia, neppure esattamente identifica in ricorso.

4. il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Congregazione religiosa Suor Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 20.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022

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