Cassazione, sentenza n. 10000 del 29/03/2022

Sentenza n. 10000 del 29/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10000
Data
29/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente ha rinunciato al ricorso mediante un atto sottoscritto personalmente, dal quale risultava una chiara volontà abdicativa; l’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia e aderito alla compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto rituale l’atto e, con efficacia assorbente rispetto agli altri motivi e alle ulteriori istanze, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, applicando l’art. 391 c.p.c. e compensando integralmente le spese di causa.

Testo della pronuncia

Va preliminarmente preso atto – con efficacia assorbente di ogni altro motivo e istanza – dell'avvenuta rinuncia al ricorso da parte del contribuente come da atti depositati il 30.12.2021.

La rinuncia è rituale.

Il ricorrente ha qui dimostrato una chiara volontà abdicativa anche sottoscrivendo in proprio l'atto depositato che è munito di accettazione e adesione ai fini della compensazione delle spese da parte della resistente Agenzia delle Entrate, cosicchè trova applicazione l'art. 391 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022

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