Cassazione, sentenza n. 10286 del 31/03/2022
Sentenza n. 10286 del 31/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10286
- Data
- 31/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava avvisi di accertamento TIA per il 2006-2009: la CTR aveva escluso dal tributo le superfici produttive di rifiuti speciali e le aree esterne destinate alla viabilità, confermando inoltre la non debenza dell’IVA. La concessionaria aveva contestato, tra l’altro, la prova dello smaltimento autonomo e il fondamento dell’esclusione. Intervenuta la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, la Cassazione dichiara estinto il giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello, e compensa integralmente le spese.
Testo della pronuncia
1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2006-2009 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di (—), eccependo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità. La CTP di Lucca accoglieva solo il motivo relativo alla non debenza dell'Iva, respingendo tutte le altre doglianze.
Proposto appello, la CTR della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo non applicabile la Tia sulle superfici che producevano rifiuti speciali (quelle coperte dai macchinari e destinate alla linea produttiva nonchè le aree esterne destinate alla viabilità), in ragione delle specifiche modalità di smaltimento dei rifiuti di cui risultava prova in atti. Respingeva l'appello incidentale della concessionaria confermando l'esclusione dell'Iva sulla Tia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di quattro motivi.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo e respinti gli altri.
Motivi della decisione
2. Con la prima censura si lamenta violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184, 238, 198 e 195, D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49 nonchè dell'art. 22 del regolamento del Comune di (—) e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; per avere la regionale escluso il pagamento della Tarsu su tutte le superfici del capannone, in quanto la società smaltirebbe in proprio i rifiuti speciali, circostanza di cui invece la contribuente non avrebbe offerto alcuna prova in giudizio. Deduce che, in ogni caso, il regolamento comunale non prevede l'esenzione per detta ipotesi ma solo una riduzione tariffaria in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al recupero.
In particolare, viene osservato che per le annualità oggetto degli atti opposti non poteva trovare applicazione il codice dell'ambiente, in quanto era in atto il regime transitorio della Tia che non ha fatto venir meno il potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, potere esercitato dal Comune di (—). Si assume che, nella specie, la maggior parte dei rifiuti prodotti dalla società erano imballaggi in materiali misti, residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, polveri di scarto di rivestimenti, fanghi e rifiuti solidi contenenti altri solventi, vale a dire rifiuti che rientrano nella categoria assimilata dal Comune ai rifiuti urbani.
3. Con la seconda censura si lamenta l'assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3; per avere il decidente escluso il pagamento della Tia " in ragione delle specifiche modalità di smaltimento dei rifiuti", senza motivare sulla natura e il fondamento della causa di esenzione dal pagamento non prevista dalla normativa vigente nelle annualità tassate.
4.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il decidente riconosciuto l'intassabilità delle superfici, pur in assenza di domanda da parte del contribuente che aveva chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento e, in subordine, la rideterminazione dell'importo della Tia dovuta in base all'area effettivamente assoggettabile.
E' intervenuta in prossimità dell'udienza la rinuncia al ricorso della società Ascit con relativa accettazione. Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello (Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016).
La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa. Viceversa, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nell'art. 395, nn. 4 e 5 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2534).
Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2022
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