Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 544

Cassazione, sentenza n. 544 del 8/01/2024

Sentenza n. 544 del 08/01/2024

La lite concerne il rimborso delle ritenute su interessi pagati da una società italiana a una società spagnola, richiesto sulla base dell’esenzione per società consociate dell’Unione europea. La Cassazione ritiene inammissibile e comunque infondata la censura relativa alla durata prorogabile del prestito, mentre precisa che l’onere di provare la qualità sostanziale di beneficiario effettivo grava sulla percipiente e richiede verifiche sull’attività, sulla libera disponibilità degli interessi e sulla funzione dell’interposizione. La motivazione regionale, limitata alla documentazione formale, non applica correttamente tali criteri.

  • Estero
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 533

Cassazione, sentenza n. 533 del 8/01/2024

Sentenza n. 533 del 08/01/2024

Una società spagnola chiedeva il rimborso delle ritenute sugli interessi ricevuti da una società italiana, invocando l’esenzione europea; i giudici tributari avevano riconosciuto il rimborso, mentre l’Amministrazione contestava i requisiti del finanziamento e la prova del beneficiario effettivo. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e stabilisce che tale qualità non può desumersi da attestazioni meramente formali, ma va verificata mediante i test relativi ad attività economica, disponibilità dei proventi e funzione dell’interposizione. Accoglie quindi il secondo motivo, cassa e rinvia al giudice regionale in diversa composizione.

  • Estero
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 530

Cassazione, sentenza n. 530 del 8/01/2024

Sentenza n. 530 del 08/01/2024

La contribuente impugnava una cartella per imposte di registro e ipocatastali; dopo il rigetto in entrambi i gradi di merito, contestava anche la motivazione della pronuncia d’appello. La Cassazione rileva che il giudice regionale si era limitato ad affermazioni apodittiche sulla correttezza della cartella, degli interessi e del ruolo, senza rendere riconoscibili le effettive ragioni della decisione, così collocando la motivazione sotto il minimo costituzionale. Accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice tributario campano.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 521

Cassazione, sentenza n. 521 del 8/01/2024

Sentenza n. 521 del 08/01/2024

La domanda riguardava il rimborso delle ritenute sugli interessi corrisposti da una società italiana a una società spagnola, sul presupposto dell’esenzione europea; l’Amministrazione ne aveva negato i requisiti, ma i giudici di merito avevano accolto la pretesa. La Cassazione giudica inammissibile il motivo sulla durata prorogabile del finanziamento e afferma che la percipiente deve provare in concreto di essere beneficiario effettivo, attraverso distinti riscontri sull’attività economica, sulla disponibilità degli interessi e sulla funzione dell’interposizione. Accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia al giudice regionale abruzzese.

  • Estero
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 510

Cassazione, sentenza n. 510 del 8/01/2024

Sentenza n. 510 del 08/01/2024

Una società spagnola chiedeva il rimborso delle ritenute sugli interessi pagati da una controllata italiana, invocando l’esenzione prevista dalla disciplina europea; il diniego amministrativo era stato annullato nei due gradi di merito. La Corte ritiene inammissibile la censura concernente la durata del prestito e chiarisce che la qualità di beneficiario effettivo deve essere dimostrata sostanzialmente dalla percipiente, verificandone attività economica, disponibilità dei proventi e ruolo nell’operazione finanziaria. Accoglie il secondo motivo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al giudice tributario abruzzese in diversa composizione.

  • Estero
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 223

Cassazione, sentenza n. 223 del 4/01/2024

Sentenza n. 223 del 04/01/2024

Una società contestava un accertamento IRES e IRAP per il 2007, comprendente il disconoscimento di perdite riportate dopo una fusione, svalutazioni di partecipazioni e perdite su crediti, inclusa una somma versata in relazione a un preliminare immobiliare. Sosteneva, tra l’altro, che precedenti controlli senza rilievi e un accertamento con adesione relativo al 2006 avessero consolidato affidamento e utilizzabilità delle perdite. La Cassazione ha escluso che la mera mancata contestazione nei controlli precedenti fondasse un legittimo affidamento e, ritenuti infondati i motivi, ha respinto il ricorso, confermando l’esito sfavorevole dei gradi di merito.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Operazioni straordinarie
  • Società di capitali
  • Processo tributario
N. 6

Cassazione, sentenza n. 6 del 2/01/2024

Sentenza n. 6 del 02/01/2024

La pronuncia concerne le domande risarcitorie civili conseguenti a un’attività illecita di spionaggio e trattamento di dati personali, esaminate in sede di rinvio dopo l’annullamento delle statuizioni civili penali. La Cassazione ha stabilito che il giudizio conseguente all’articolo 622 c.p.p. segue le regole civili: erano quindi ammissibili la certificazione medica e, in presenza di un principio di prova, la consulenza sul danno biologico; inoltre, la domanda per lesione dell’immagine non poteva essere ridotta alla sola perdita di opportunità lavorative. Accolti i primi tre motivi, rigettati gli altri e l’incidentale, la decisione è stata cassata con rinvio.

N. 39

Cassazione, ordinanza n. 39 del 2/01/2024

Errata quantificazione spese di lite - Notifica ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione.

Il ricorso censurava la quantificazione delle spese dei diversi gradi del giudizio tributario, ma era stato notificato al difensore del precedente agente della riscossione anziché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, successore per legge. La Corte ha qualificato tale notificazione come nulla e sanabile, disponendone la rinnovazione entro sessanta giorni direttamente nei confronti del nuovo ente. Poiché il ricorrente non ha depositato l’atto attestante il rinnovo nel termine assegnato, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuire sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimata.

N. 36488

Cassazione, ordinanza n. 36488 del 29/12/2023

Reddito da locazione - Contratto di locazione - Proprietario

L’accertamento imputava al contribuente, come redditi da fabbricati, i canoni di un immobile appartenente a un’altra persona, valorizzando la stipula e registrazione del contratto in nome proprio e la percezione dei pagamenti; la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Cassazione ha chiarito che la qualificazione dei canoni come reddito fondiario richiede che il locatore possieda l’immobile quale proprietario o titolare di altro diritto reale, senza che basti la disponibilità di fatto. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, ha cassato la sentenza e accolto nel merito il ricorso originario.

  • IRPEF
  • Immobili
  • Locazione immobili
  • Processo tributario
N. 36431

Cassazione, ordinanza n. 36431 del 29/12/2023

Tributi - Estinzione - Rottamazione ter

Nel giudizio relativo a una cartella per IVA e IRPEF, fondata su un avviso divenuto definitivo, il contribuente aveva aderito alla rottamazione-ter, versato alcune rate e rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte ha affermato che l’adesione documentata, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione, consente l’estinzione del processo anche prima del pagamento integrale; solo quest’ultimo giustifica la cessazione della materia del contendere. Non essendo stato integralmente pagato il debito rateizzato, la Cassazione ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese e senza applicare il raddoppio del contributo unificato.

N. 36332

Cassazione, ordinanza n. 36332 del 29/12/2023

Preavviso di iscrizione ipotecaria - Ingiunzione di pagamento per IMU e TARSU - Difetto di giurisdizione - Potere di accertamento tributario.

La lite riguardava un preavviso d’iscrizione ipotecaria basato su ingiunzioni per IMU e TARSU; la CTR lo aveva annullato rilevando d’ufficio l’invalidità della convenzione tra concessionaria e Comune, stipulata senza delibera consiliare. La Cassazione ha confermato la giurisdizione tributaria e il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, ma ha precisato che il giudice non può fondare l’invalidità dell’atto su una ragione diversa da quelle dedotte dal contribuente. Accolto il motivo per ultrapetizione, ha cassato la sentenza e rinviato alla giustizia tributaria regionale per un nuovo esame.

  • Tributi locali
  • IMU
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 36198

Cassazione, sentenza n. 36198 del 28/12/2023

Sentenza n. 36198 del 28/12/2023

La lite riguardava avvisi e cartelle per IVA, IRAP e IRES connessi alla cessione, nell’ambito del consolidato, di un’area destinata a un campus universitario, nonché aliquota IVA, sanzioni e ruolo straordinario. La contribuente sosteneva anche che gli accertamenti fossero stati formati prima del decorso dei sessanta giorni dall’accesso; la Cassazione ha respinto tale censura, valorizzando la natura recettizia dell’avviso e la notificazione successiva al termine. Nei passaggi disponibili la Corte esamina inoltre separatamente responsabilità e cumulo delle sanzioni nel consolidato, ma non è riportato il dispositivo finale.

N. 36185

Cassazione, sentenza n. 36185 del 28/12/2023

IRPEF - riqualificazione del terreno da agricolo ad edificatorio - valutabile il frazionamento.

L’Agenzia aveva recuperato IRPEF su una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, qualificandolo come edificabile ma non ancora lottizzato perché la convenzione urbanistica era stata sottoscritta contestualmente alla cessione. La Cassazione ha invece ritenuto sufficiente, ai fini della lottizzazione, che prima della vendita fosse stata svolta un’attività tecnica diretta al frazionamento o all’utilizzazione edificatoria, senza necessità che l’acquirente avesse già realizzato le opere. Poiché il Comune aveva approvato schema ed elaborati prima della cessione, la decisione regionale risultava conforme a tale criterio; il ricorso dell’Agenzia è stato giudicato ammissibile ma infondato.

N. 36175

Cassazione, sentenza n. 36175 del 28/12/2023

Sentenza n. 36175 del 28/12/2023

Una società di autotrasporto contestava il recupero della riduzione delle accise sul gasolio, sostenendo che l’omessa indicazione di un secondo deposito fosse un errore formale e che il carburante fosse stato comunque destinato ai mezzi agevolati. La Cassazione ha qualificato la dichiarazione richiesta come atto negoziale e sostitutivo, funzionale a dimostrare i requisiti del beneficio: l’incompletezza sui depositi non è quindi meramente formale e può impedirne il riconoscimento, restando possibile la sanatoria solo nei casi consentiti. I primi tre motivi sono stati respinti; il testo fornito non contiene la decisione conclusiva sugli altri motivi.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
N. 36151

Cassazione, sentenza n. 36151 del 28/12/2023

Sentenza n. 36151 del 28/12/2023

Una società di autotrasporto contestava il recupero della riduzione delle accise sul gasolio, sostenendo che l’omessa indicazione di un secondo deposito fosse un errore formale e che il carburante fosse stato comunque destinato ai mezzi agevolati. La Cassazione ha qualificato la dichiarazione richiesta come atto negoziale e sostitutivo, funzionale a dimostrare i requisiti del beneficio: l’incompletezza sui depositi non è quindi meramente formale e può impedirne il riconoscimento, restando possibile la sanatoria solo nei casi consentiti. I primi tre motivi sono stati respinti; il testo fornito non contiene la decisione conclusiva sugli altri motivi.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
N. 36281

Cassazione, sentenza n. 36281 del 28/12/2023

IRPEF - Accertamenti bancari - Presunzione legale -Onere della prova a carico del contribuente- Sussiste.

L’accertamento per IRPEF, IRAP e IVA qualificava come ricavi non dichiarati le movimentazioni bancarie ingiustificate rilevate sui conti di un’impresa individuale; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Cassazione ha ribadito che i dati bancari soddisfano l’onere probatorio dell’Amministrazione e impongono al contribuente una prova contraria analitica per ciascuna operazione, principio applicabile anche all’IVA; nella specie non erano stati indicati beneficiari, provenienza delle somme o adeguati riscontri contabili. Ritenuta inoltre valida la motivazione per relationem della CTR e infondate le ulteriori doglianze, la Corte ha rigettato il ricorso.

N. 36257

Cassazione, sentenza n. 36257 del 28/12/2023

Sentenza n. 36257 del 28/12/2023

La controversia verteva su un accertamento IRPEF da redditometro, fondato sul possesso di immobili e autovetture ritenuto incompatibile con il reddito dichiarato; la CTR aveva reputato prive di specificità le censure d’appello. La Cassazione ha affermato che, nel processo tributario, la riproposizione delle originarie ragioni contrapposte alla decisione di primo grado può soddisfare l’onere di specificità, sicché quei motivi dovevano essere esaminati. Ha accolto anche il ricorso incidentale dell’Ufficio, ritenendo riqualificabile come appello incidentale la contestazione, contenuta nelle controdeduzioni, sulla tardività del ricorso originario; la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 36250

Cassazione, sentenza n. 36250 del 28/12/2023

Accertamento integrativo - presupposti- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi- legittimità-sussiste

La lite riguardava un primo accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, basato su movimentazioni bancarie spontaneamente esibite, seguito da un secondo atto fondato sulla documentazione acquisita presso gli istituti di credito. La Cassazione ha ricordato che l’accertamento integrativo richiede nuovi elementi sopravvenuti e non una semplice rivalutazione di dati già interamente noti; tuttavia, la CTR aveva ricostruito erroneamente la vicenda e non spiegato perché il secondo atto fosse sostitutivo anziché integrativo, né risposto alle pertinenti censure dell’Ufficio. Accolti tre motivi per motivazione apparente, ha cassato la sentenza con rinvio.

N. 36248

Cassazione, sentenza n. 36248 del 28/12/2023

Sentenza n. 36248 del 28/12/2023

La controversia riguardava il recupero di crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo una ristrutturazione societaria contestata come elusiva, già oggetto di un distinto avviso di accertamento. Nel giudizio di rinvio la contribuente aveva nuovamente impugnato la pretesa, ma, durante il successivo ricorso per cassazione, ha documentato l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha ritenuto definibile anche la lite relativa all’atto di recupero e, risultando perfezionata la procedura senza ulteriori versamenti, ha dichiarato estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.

  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
N. 36240

Cassazione, sentenza n. 36240 del 28/12/2023

Sentenza n. 36240 del 28/12/2023

La controversia verteva sulla revocazione di una donazione immobiliare per ingratitudine, fondata sull’asserita minaccia dei donatari di distruggere arredi legati alla memoria della moglie del donante. La Corte d’appello, pur reputando tempestiva l’azione, aveva escluso la prova di un’ingiuria grave. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la semplice richiesta di rimuovere i beni, riferita in modo approssimativo e senza prova della minaccia, non integrava necessariamente un durevole sentimento di disistima; la diversa lettura delle testimonianze sollecitata dal ricorrente mirava inoltre a riesaminare il merito.

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