Cassazione, sentenza n. 36248 del 28/12/2023
Sentenza n. 36248 del 28/12/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36248
- Data
- 28/12/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero di crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo una ristrutturazione societaria contestata come elusiva, già oggetto di un distinto avviso di accertamento. Nel giudizio di rinvio la contribuente aveva nuovamente impugnato la pretesa, ma, durante il successivo ricorso per cassazione, ha documentato l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha ritenuto definibile anche la lite relativa all’atto di recupero e, risultando perfezionata la procedura senza ulteriori versamenti, ha dichiarato estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate, ufficio di Vicenza, notificava alla A.A. Italia Spa un atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati negli anni (Omissis). L'atto traeva origine da un anteriore avviso di accertamento, separatamente impugnato, col quale l'ufficio, relativamente all'esercizio solare (Omissis), aveva contestato, siccome elusiva, un'operazione di ristrutturazione societaria coinvolgente tre soggetti del medesimo gruppo A.A. (la A.A. Spa la A.A. Italia Spa e la costituita società olandese A.A. BV).
A valle di tale operazione la A.A. Italia Spa aveva potuto compensare gli utili di precedenti esercizi, portati a nuovo, con le perdite della A.A. Spa così da far emergere i crediti d'imposta utilizzati in compensazione per il pagamento dell'Irpeg e dell'Ilor negli anni (Omissis).
La società si opponeva all'atto di recupero.
L'opposizione, accolta in primo grado, veniva respinta dalla commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 8/18/2008, depositata il 10/04/2008, previo accoglimento dell'appello principale dell'ufficio, ad eccezione dei crediti dell'esercizio (Omissis), in relazione ai quali l'atto era stato annullato in autotutela attesa la duplicazione del recupero rispetto all'oggetto dell'anteriore avviso di accertamento.
La sentenza veniva impugnata per revocazione.
La CTR del Veneto respingeva il ricorso per revocazione con sentenza n. 5/19/2009 depositata il 26/02/2009.
La società A.A. Italia Spa proponeva ricorso per cassazione, tanto avverso la sentenza d'appello quanto avverso la sentenza pronunciata in sede di revocazione.
2. Questa Corte, con sentenza n. 3939/2014, riuniti i ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello e quella di revocazione, dichiarava inammissibile quest'ultimo e cassava la sentenza di appello n. 8/18/2008, con rinvio alla medesima CTR del Veneto, in accoglimento del dodicesimo motivo del ricorso, con cui la società aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione dell' art. 295 c.p.c., per non esser stata disposta la sospensione (necessaria) del processo in attesa della decisione della causa pregiudiziale afferente all'avviso di accertamento.
3. Riassunto il giudizio, esso era deciso dalla CTR del Veneto con la sentenza n. 1307/24/2015 con cui i giudici di appello respingevano l'appello incidentale e il ricorso in riassunzione della società, nella parte non cassata dalla Corte, dichiarando la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
4. Contro tale decisione propose ricorso la società, affidandosi a nove motivi.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26/10/2023, ai sensi degli art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380-bis.1 c.p.c.
Motivi della decisione che:
1. Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 384 e 394 nonchè 295 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio si sarebbe sottratto al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3939/2014 omettendo di valutare la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità del giudizio relativo all'avviso di accertamento.
Col secondo motivo la contribuente lamenta, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell' art. 112 c.p.c., per abnormità della sentenza di merito laddove, nel procedere alla riassunzione, si è pronunciata facendo riferimento a ciascun motivo di censura rimasto assorbito presso il giudice di legittimità.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell' art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione in relazione a "quanto corrispondente al motivo n. 18 in cassazione".
Con il quarto motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 37-bis .
Con il quinto motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 37-bis e degli artt. 2697 e 2700 c.c. Col sesto motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004 , art. 1 , commi 421 e 422, e del D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 17 .
Col settimo motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce nullità della sentenza laddove il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile la richiesta di non applicazione delle sanzioni, dedotta al punto n. 5 del ricorso in riassunzione, in violazione delle norme processuali di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 63 e art. 57 .
Con l'ottavo motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la erroneità della sentenza impugnata laddove ha statuito l'inammissibilità della richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 12 , comma 5, e ha statuito la infondatezza della richiesta formulata, sull'assunto che si tratterebbe di violazioni di indole diversa.
Col nono motivo, proposto in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce error in procedendo in sede di riproposizione dei motivi 14, 15, 16 e 17 di cassazione.
2. In data 22/09/2023 la società ricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver proposto domanda di estinzione per adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 186, producendo la domanda riferita all'atto di recupero oggetto di lite e la prova della presentazione della stessa, evidenziando di non dover versare alcunchè in forza di quanto versato in corso di giudizio.
Oggetto della lite è un atto di recupero dei crediti non spettanti e portati in compensazione, emesso ai sensi della L. n. 311 del 2000, art. 1, comma 421. La L. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 186 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (come evidenziato anche nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 27/01/2023 n. 2E nonchè nella risp. 30/08/2023, n. 422 , in tema di recupero di crediti di imposta), purchè sia parte l'Agenzia delle entrate.
Il comma 194 prevede che "la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023" e, alla fine, che "Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda". Il comma 196 stabilisce infatti che "Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio".
Il comma 197 a sua volta prevede che "il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata".
Ai sensi dei commi 200 e 201 dell'art. 1 cit. "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine" (comma 200).
"Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200" (comma 201).
Pertanto, alla luce delle predette disposizioni, come interpretate da questa Corte ( Cass. 12/10/2023, n. 28447 , Cass. 22/08/2023, n. 25018 ; Cass. 13/09/2023, n. 26423 ; Cass. 15/09/2023, n. 26649 , 26650 e 26653) ed alla luce dell'indicazione della lite nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate ai sensi del D.L. n. 13 del 2023 , art. 40 , comma 3, conv. in L. n. 41 del 2023 , va dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione della L. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 197.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass. 18/01/2022, n. 1420 ).
P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.
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