Cassazione, sentenza n. 36175 del 28/12/2023
Sentenza n. 36175 del 28/12/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36175
- Data
- 28/12/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società di autotrasporto contestava il recupero della riduzione delle accise sul gasolio, sostenendo che l’omessa indicazione di un secondo deposito fosse un errore formale e che il carburante fosse stato comunque destinato ai mezzi agevolati. La Cassazione ha qualificato la dichiarazione richiesta come atto negoziale e sostitutivo, funzionale a dimostrare i requisiti del beneficio: l’incompletezza sui depositi non è quindi meramente formale e può impedirne il riconoscimento, restando possibile la sanatoria solo nei casi consentiti. I primi tre motivi sono stati respinti; il testo fornito non contiene la decisione conclusiva sugli altri motivi.
Testo della pronuncia
La società Agrilogistica Srl ha impugnato l'avviso di pagamento della somma di Euro 37.280,35 relativa al recupero dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 26 del 2007 , art. 6 , comma 2 (riduzione accise sul gasolio per autotrazione).
2. L'Ufficio aveva contestato parte della richiesta, osservando che la società, oltre al deposito di gasolio dichiarato in (Omissis) con capacità di lt. 9000, disponeva di altro deposito in (Omissis), cosicchè non vi era prova certa del fatto che una parte del gasolio per il quale era stata richiesta l'agevolazione (lt. 964.100), fosse stato destinato agli automezzi dichiarati; aveva aggiunto che nel deposito di (Omissis), con una sola operazione, risultavano immessi lt. 12.000, ben lt. 3000 in più, rispetto alla capacità del serbatoio, per i quali si era quindi negata l'agevolazione.
3. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ferrara ha rigettato il ricorso.
4. La società ha proposto appello osservando che doveva darsi preminenza alla sostanza sulla forma e in questo caso ricorreva comunque la prova del diritto; ha precisato, inoltre, che il secondo deposito non era stato dichiarato per errore e che la differenza di 3000 litri era dovuta "unicamente ad una tecnica di approvvigionamento diversa ma comunque lecita", avendo provveduto a rifornire gli automezzi nel corso dell'operazione di riempimento del deposito.
5. La CTR Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello osservando che incombe sul contribuente l'onere di provare il suo diritto all'agevolazione e che l'omessa dichiarazione del deposito in (Omissis) era rilevante, in quanto l'indicazione del deposito è "tassativa" e costituisce un "elemento basilare" per poter fruire dell'agevolazione, dovendo consentirsi all'Amministrazione il controllo e la verifica sul corretto utilizzo dell'agevolazione; si tratta, quindi, di un adempimento non meramente formale ma sostanziale, che "deve essere necessariamente preventivo al fine di una corretta verifica di quanto dichiarato per poter godere dell'agevolazione".
6. La società ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a cinque motivi e ha depositato memoria.
7. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Con ordinanza interlocutoria del 20.3.2023 si è disposta la pronuncia in pubblica udienza.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 26 del 2007 , art. 6 , comma 2 e del D.P.R. n. 277 del 2000 , art. 3 , in rapporto all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui la sentenza di appello reputa che l'indicazione di un deposito-distributore privato di carburante nella dichiarazione tributaria abbia carattere sostanziale, addirittura tassativo, e la sua omissione formale impedisca la riduzione delle accise sulle forniture di gasolio per l'autotrasporto di merci su strada, precludendo ogni accertamento sulla reale situazione di fatto.
2. Con il secondo motivo deduce "violazione o falsa applicazione del principio Europeo e costituzionale di proporzionalità, applicabile ai sensi dell' art. 117 Cost., comma 1; art. 3 Cost., comma 1 e della L. n. 241 del 1990 , art. 1 , comma 1, in rapporto all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ove la sentenza impugnata fa derivare l'impossibilità di far valere il diritto di credito sulle accise da gasolio per l'autotrasporto di merci su strada da un'incompleta compilazione di un quadro dichiarativo".
3. In via gradata, in relazione al primo e secondo motivo, si sollecita in memoria a) rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, al fine di verificare se i principi generali Europei di legalità, certezza del diritto, capacità contributiva, buona amministrazione e proporzionalità ostino alla interpretazione del D.Lgs. n. 26 del 2007 , art. 6 , comma 2 e del D.P.R. n. 277 del 2000 , art. 3 , sostenuta dalla CTR, ovvero b) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, osservando che le questioni sollevate con tali mezzi di doglianza, si presentano non manifestamente infondate, in relazione all' art. 23 Cost.; art. 53 Cost., comma 1; art. 97 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., comma 1.
4. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995 , art. 50 , comma 1, in combinato disposto con i principi di certezza del diritto e di legalità della sanzione recepiti nell'art. 49 della "Carta di Nizza", art. 7 della CEDU, art. 23 Cost., e art. 25 Cost., comma 2; del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 3, comma 1, in rapporto all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la sentenza di appello, stabilendo che la mancata indicazione di un distributore di carburante nella dichiarazione tributaria determina l'assoggettamento all'accisa in misura piena anzichè ridotta, applica una sanzione impropria in difetto di una previsione normativa e in violazione dei sopra indicati principi unionali.
5. Il quarto motivo lamenta la violazione dell' art. 112 c.p.c., in rapporto all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa di pronuncia in ordine alle censure del contribuente, formulate in prime e seconde cure, in ordine al recupero relativo al gasolio del distributore di (Omissis).
6. Il quinto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 61 e art. 36 , comma 2, n. 4), in rapporto all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per motivazione apparente della sentenza di appello.
7. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
7.1. L'invocata agevolazione è prevista dal D.Lgs. n. 26 del 2007 , art. 6 , comma 2: "Per i soggetti di cui al D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 , art. 5 , commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 , il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , art. 17 , e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 ".
7.2. Deve, quindi, volgersi lo sguardo al D.P.R. n. 277 del 2000 , che, all'art. 3 comma 1, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che la dichiarazione deve essere "sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 , art. 20 e della L. 15 maggio 1997, n. 127 , art. 3 , comma 11, come sostituito dalla L. 16 giugno 1998, n. 191 , art. 2 , comma 10". L'art. 3, comma 2, poi, stabilisce che "la dichiarazione deve riportare l'indicazione dell'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonchè degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all' art. 25 , comma 4, del testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 ". Il successivo comma 4, inoltre, prevede che "Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi".
7.3. Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel considerare la dichiarazione alla stregua di un elemento costitutivo del diritto all'agevolazione, la cui irregolarità impedisce al contribuente di provare la ricorrenza dei presupposti sostanziali del dell'agevolazione, dovendo invece riconoscersi alla dichiarazione natura di atto di scienza con finalità di "innesco procedimentale" e di collaborazione con l'Erario al fine di facilitare la conoscenza dei fatti e la corretta applicazione della normativa tributaria, sicchè deve consentirsi la sua emendabilità come previsto dalla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazioni fiscali.
7.4. Queste argomentazioni non possono essere condivise.
7.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione ex art. 3 cit. ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore ( Cass. n. 5812 del 2020 ). La fattispecie, inoltre, è riconducibile alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 ( Cass. n. 5812 del 2020 ; Cass. n. 3072 del 2021 ; Cass. n. 17192 del 2022 ). La conclusione di questo inquadramento sistematico è che "La presentazione di una dichiarazione incompleta – mancante, cioè, dei documenti e dei dati prescritti "per ottenere il beneficio di cui dell'art. 1, comma 1" (così il D.P.R. n. 277 del 2000 , art. 3 , comma 1) – impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, non potendosi ritenere sussistente il diritto alla stessa prescindendo dall'adempimento degli oneri (che non hanno una natura soltanto formale, ma sono finalizzati alla dimostrazione della pretesa del contribuente) volti al suo conseguimento ( Cass. 25096/2019 ). A nulla rileva, dunque, l'esistenza di un distributore di gasolio privato" ( Cass. n. 3072 del 2021 ; v. anche Cass. n. 5812 del 2020 ; Cass. n. 17192 del 2022 ). Questa soluzione, inoltre, è coerente con il principio di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 , art. 75 , in forza del quale, "qualora dal controllo di cui all'art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" ( Cass. n. 5812 del 2020 ; Cass. n. 17192 del 2022 ). Risultano, quindi, inconferenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte che ammette l'emendabilità delle dichiarazioni fiscali in quanto mere dichiarazioni di scienza ( Cass. sez. un. 15063 del 2002 ), poichè si tratta di fattispecie diverse e non sovrapponibili.
7.4.2. Sul piano procedimentale, poi, va osservato che secondo del D.P.R. n. 277 del 2000 , art. 4 . "1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'art. 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. (..) Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'art. 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione". Stabilisce il comma 2 che "Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , art. 17 , qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso".
7.4.3. Il meccanismo delineato dalla suddetta disciplina, dunque, prevede una fase istruttoria, che può terminare senza l'adozione di alcun provvedimento, cosicchè l'istanza, con il meccanismo del silenzio-assenso, "si considera accolta" e il contribuente può utilizzare il credito così riconosciuto; peraltro, l'inutile decorso del termine di sessanta giorni e l'effetto della formazione del silenzio-assenso a favore del contribuente non preclude la permanenza del potere-dovere dell'Amministrazione di effettuare i necessari accertamenti sul merito dell'istanza e, quindi, ove risultino delle irregolarità, di "annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato"; quest'atto ha natura di avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito di imposta indebitamente compensato o rimborsato ( Cass. n. 18712 del 2020 ; Cass. n. 25096 del 2019 ); l'esercizio di tale potere può riguardare tanto i vizi formali quanto i vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l'accesso al beneficio, spettando all'Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazione del contribuente relativa al possesso dei medesimi, come è ricavabile dallo stesso art. 4, che al comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che la stessa eserciti un controllo "circa la veridicità della predetta dichiarazione" ( Cass. n. 21376 del 2020 ). E' previsto, peraltro, un significativo correttivo poichè un simile esito segue "salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso". Tali ultime connotazioni sono, in evidenza, ispirate ad una duplice ratio: da un lato, l'inutile decorso del termine non può andare a detrimento del contribuente, allungando in termini indefiniti il momento per fruire del credito maturato; inoltre, il silenzio-assenso non può che formarsi sull'intera richiesta come originariamente formulata e ciò sull'evidente assunto che la dichiarazione, fino al compiuto riscontro da parte dell'Ufficio, deve ritenersi corretta e veritiera, anche perchè resa sotto la propria responsabilità. Dall'altro, la permanenza del potere di controllo da parte dell'Amministrazione – oltre a rispondere ad un principio generale in tema di autocertificazioni (v. D.P.R. n. 445 del 2000 , art. 71 ) – si giustifica in relazione alla finalità di consentire il riconoscimento di un beneficio fiscale solo in presenza dei presupposti e requisiti di legge, ponendosi una diversa soluzione in conflitto la stessa disciplina unionale (v. Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, in C-418/14, ROZ-WIT, che, nell'esaminare le condizioni di riconoscimento delle esenzioni in materia di prodotti energetici in relazione alla Direttiva 2003/96/CE , ha precisato che "tanto l'impianto sistematico quanto la ratio della direttiva 2003/96 si basano sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo"). Quindi, i poteri dell'Amministrazione, nella fase successiva alla formazione del silenzio-assenso, sono inalterati rispetto alla fase di istruttoria in senso stretto, sì da dare origine a provvedimenti omogenei. L'improprietà linguistica del D.P.R. n. 277 del 2000 , art. 4 , comma 2, si coglie nella previsione che prefigura l'annullamento del silenzio-assenso, il quale è un fatto giuridico e non un atto, sicchè, di per sè, non può essere oggetto di annullamento. Tale locuzione, allora, non può essere intesa come sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che – in assenza di un formale atto viziato emesso dall'Amministrazione – manca lo stesso oggetto dell'annullamento ed il "provvedimento motivato" di annullamento deve coincidere con lo stesso "avviso di accertamento" con il quale l'Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato (v. Cass. n. 30220 del 2018 ). In altri termini, l'Amministrazione nel momento in cui "annulla" il silenzio-assenso (o, più correttamente, provvede sull'originaria istanza, valutando che non sussistono le condizioni per confermare, anche implicitamente, il riconoscimento positivo intervenuto per il decorso del tempo), adotta, contestualmente, il provvedimento impositivo per il recupero delle somme che non potevano essere riconosciute e, invece, sono state indebitamente compensate. In tale fase, tuttavia, il provvedimento ha necessariamente – sia pure a termini invertiti avendo il contribuente già fruito per l'intero dell'agevolazione richiesta, sicchè l'atto assume la forma della ripresa di quanto indebitamente goduto, con irrogazione delle sanzioni per l'inesistenza, in parte qua, del credito – il medesimo contenuto e si concretizza nelle medesime decisioni che sarebbero state adottate originariamente (v. Cass. n. 5812 del 2020 ).
7.4.4. Anche queste considerazioni contraddicono l'assunto della ricorrente: la dichiarazione non ha la funzione di mero avvio del procedimento ma costituisce atto impegnativo per il dichiarante, responsabile di quanto asseverato finanche sul piano penale, e l'attività dell'Amministrazione è finalizzata proprio al controllo della dichiarazione, anche sotto il profilo della veridicità del suo contenuto ( Cass. n. 21376 del 2020 ), consentendosi al contribuente di sanare i vizi entro tempi strettissimi e solo "ove ciò sia possibile". Deve concludersi che l'irregolarità della dichiarazione non ha rilievo meramente formale ma preclude il riconoscimento dell'agevolazione che ha tra i suoi presupposti essenziali correttezza e veridicità della dichiarazione. Diversamente ragionando e consentendo al contribuente, in sede di controllo "a posteriori" (rispetto alla formazione del silenzio-assenso), di provare circostanze e dati difformi da quanto dichiarato, si snaturerebbe l'iter procedimentale, alterandone la funzione: verrebbe meno l'omogeneità dei poteri dell'Amministrazione, tra la prima e la seconda fase, perchè l'Amministrazione sarebbe chiamata a svolgere compiti di accertamento, più che di controllo, svincolati da quanto originariamente dichiarato. Non solo si devierebbe dall'attività di controllo ma mancherebbe anche la "prova certa" dell'agevolazione, così come concepita dal legislatore, attraverso la verifica della dichiarazione resa dal contribuente sotto la sua responsabilità (anche penale).
7.5. Questa ricostruzione non confligge con i principi unionali perchè la giurisprudenza della Corte di giustizia fa prevalere la "sostanza" sulla "forma" sempre che ricorrano tutte le condizioni sostanziali (in tema di IVA, v. Corte giust., 8 maggio 2008, C95/07 e C-96/07, Ecotrade, p. 63; v. anche Corte giust., 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; in tema di accise, Corte giust., 2 giugno 2016, C- 418/14, cit., p. 36); lo stesso giudice Europeo avverte – con riferimento, in particolare, alla detrazione dell'IVA – che anche la violazione di obblighi formali può determinare la perdita del diritto quando la "violazione ha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali" (Corte giust., 28 luglio 2016, in C-332/15, Astone, pp. 44 e 46; Corte giust., 27 settembre 2007, C-146/05, Albert Collee, p. 31), o, in caso di inversione contabile, quando gli errori hanno impedito il controllo e comportato il rischio di perdita di gettito (Corte giust., 6 febbraio 2014, causa C-424/12, Fatorie, p. 38; Corte giust., 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas, p. 46).
7.6. D'altro canto, il trattamento sopra evidenziato non viola il principio di proporzionalità atteso che la perdita dei benefici resta – in ogni caso – rapportata agli importi per i quali la dichiarazione è non veritiera o irregolare. In caso di decisione tempestiva, infatti, le eventuali carenze della dichiarazione sono idonee a determinare il mancato riconoscimento della corrispondente voce di credito ma non anche il rigetto integrale dell'istanza (salvo, in evidenza, che non riguardino requisiti essenziali della richiesta stessa) e ciò pur a fronte del carattere "non veridico" della dichiarazione. L'identità strutturale tra la decisione tempestiva e quella dopo la scadenza dei termini comporta, dunque, che l'eventuale "decadenza" si realizzi negli stessi termini, ossia esclusivamente con riguardo agli importi direttamente coinvolti nella contestata non veridicità della dichiarazione. Non va trascurato, infine, che l'istanza mira alla fruizione di una agevolazione per un complessivo importo, le cui componenti tuttavia sono autonome ed oggetto di specifica valutazione: solo ove la falsità riguardi un elemento costitutivo dell'istanza (ad es. la dichiarazione di essere impresa esercente attività di autotrasporto) l'intera richiesta resta travolta, mentre se riguarda specifiche voci (ad es. la falsa titolarità di una cisterna di stoccaggio), la valutazione mantiene un carattere frazionato; quindi, "in tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo" dell'istanza"., ( Cass. n. 5812 del 2020 ). Nella vicenda in esame, le difformità rilevate non hanno inficiato l'intera dichiarazione, così da escludere in toto il diritto all'agevolazione, ma hanno comportato il diniego del rimborso con riferimento ai soli elementi difformi rispetto a quanto dichiarato: "..viene riconosciuta, per i casi in questione, la preferibilità della soluzione della decadenza "parziale" dal beneficio, limitando dunque il recupero d'imposta ai singoli elementi della dichiarazione per i quali viene accertata la mancata corrispondenza rispetto, appunto, dal contribuente" (v. stralcio dell'atto impositivo a pag. 5 del ricorso), escludendosi dall'agevolazione il quantitativo di carburante riferito al deposito non dichiarato.
7.7. Quanto ai profili di legittimità costituzionale, questa Corte ha già affrontato il tema con riguardo alla normativa di cui al D.P.R. n. 277 del 2000 , osservando che "In tale disciplina non è ravvisabile alcuna irrazionalità (il sindacato di incostituzionalità è in radice da escludere ex art. 134 Cost., trattandosi di norma regolamentare), poichè, in assenza di una previsione espressa di perentorietà, il termine di sessanta giorni assegnato all'Amministrazione per provvedere deve essere considerato ordinatorio e la possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 2, di annullare l'atto di assenso illegittimamente formato rientra nel più generale potere di autotutela dell'Amministrazione di fronte a propri atti illegittimi (v. Cass., Sez. V, 22/11/2018, n. 30220 )" ( Cass. n. 21376 del 2020 ).
8. Il quarto motivo è infondato. Non ricorre omessa pronunzia sul mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'eccedenza di litri 3000, riguardo ai quali la contribuente aveva allegato di aver rifornito i propri automezzi durante il riempimento del serbatoio, dovendosi ritenere il rigetto per difetto di prova laddove la CTR ha osservato: "si evidenzia che la contribuente per avere diritto all'agevolazione prevista da una norma deve dare prova concreta del suo diritto, in caso vi sia un atto di rettifica da parte della pubblica amministrazione, in quanto in tali casi l'onere della prova grava sul contribuente che richiede l'agevolazione negata".
9. Deve essere disatteso anche il quinto motivo. La ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione, generica e indeterminata, laddove la CTR ha argomentato come segue: "Sul primo punto eccepito dalla contribuente si evidenzia che la sentenza è motivata e che se anche non fa esplicito riferimento ai punti di evidenziati nell'appello (sic) e validamente motivata nel suo iter logico giuridico in tal senso sono anche le sentenze della Cassazione 5241/2011 e 8767/2011 ", non comprendendosi a quale "primo punto" si riferisca la decisione. La sentenza ha una precisa ratio decidendi, esposta chiaramente anche se sinteticamente, che raggiunge il minimo costituzionale e non viene inficiata dal passaggio evidenziato, in cui la CTR rigetta, con formula ampia, le censure mosse dall'appellante contro la motivazione della sentenza di primo grado.
10. In conclusione, rigettato il ricorso, le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M. rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012 , art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
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