Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 76

Risoluzione n. 76 del 22/12/2023

Plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari italiani – Ambito oggettivo dell'articolo 5, comma 5–bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

La risoluzione chiarisce l’ambito oggettivo dell’articolo 5, comma 5-bis, del d.lgs. n. 461/1997 rispetto alla plusvalenza realizzata da un OICR estero mediante la cessione delle quote di un fondo immobiliare italiano. Esamina il regime dei redditi finanziari dei non residenti, le disposizioni sulle partecipazioni il cui valore deriva prevalentemente da immobili italiani e la natura delle quote di OICR. Conclude che i redditi derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari non sono riconducibili all’ambito oggettivo del citato comma 5-bis.

  • Estero
  • Immobili
  • Agevolazioni Fiscali
N. 77

Risoluzione n. 77 del 22/12/2023

Consulenza Giuridica - Operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) - Articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

La risoluzione esamina il trattamento tributario di alcune formalità connesse alle operazioni fondiarie dell’ISMEA: l’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia del prezzo rateizzato nelle vendite a giovani imprenditori agricoli e la cancellazione dei gravami pregiudizievoli sui terreni ceduti con riserva della proprietà. L’ipoteca legale è considerata autonoma rispetto al trasferimento e non beneficia del regime agevolato previsto per l’operazione fondiaria; la relativa imposta ipotecaria è dovuta nella misura proporzionale del 2 per cento sul credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. La cancellazione delle formalità pregiudizievoli avviene su semplice richiesta dell’ISMEA e senza oneri per l’Istituto.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Agevolazioni Fiscali
N. 75

Risoluzione n. 75 del 21/12/2023

Enti filantropici di cui all'articolo 37 del del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) – qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento – applicazione dell'articolo 84, commi 2 e 2–bis, del Codice del Terzo settore

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dell’attività degli enti filantropici consistente nell’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, anche mediante strumenti di investimento, e l’applicazione dell’articolo 84, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore ai redditi immobiliari. La natura commerciale dell’attività deve essere verificata secondo i criteri oggettivi dell’articolo 55 del Tuir, senza attribuire rilievo decisivo all’assenza di lucro, alle finalità sociali o alla destinazione dei risultati. Il documento ricostruisce inoltre l’estensione agli enti filantropici dell’agevolazione prevista dall’articolo 84, comma 2.

  • Enti terzo settore
  • IRES
  • Immobili
N. 74

Risoluzione n. 74 del 20/12/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto, di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

La risoluzione istituisce il codice tributo “7057” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto di cose per conto terzi per il gasolio acquistato nel secondo trimestre 2022 e impiegato in veicoli almeno Euro 5. Il codice va indicato nella sezione “Erario”, valorizzando l’anno di sostenimento della spesa; il modello deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia. L’F24 è scartato se il beneficiario non risulta nell’elenco ministeriale o utilizza un credito superiore all’importo comunicato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Autovetture e Fisco
  • Imprese
N. 73

Risoluzione n. 73 del 20/12/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

La risoluzione istituisce il codice tributo “7059” per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per gli interventi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021. Il codice è utilizzabile dai beneficiari originari e dagli eventuali cessionari e va esposto nella sezione “Erario”, indicando l’anno riportato nel cassetto fiscale; la trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Il modello è scartato quando il credito compensato supera l’importo disponibile risultante dalle comunicazioni del Ministero del Turismo.

N. 72

Risoluzione n. 72 del 20/12/2023

Istituzione dei codici tributo per la riscossione, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni e degli interessi, per il ritardato versamento delle somme dovute per il gioco del Bingo a distanza di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

La risoluzione istituisce quattro codici tributo per riscuotere, tramite modello “F24 Accise”, sanzioni e interessi dovuti per il ritardato versamento dell’imposta unica sul Bingo a distanza. I codici “5499” e “5500” riguardano le sanzioni, rispettivamente ordinarie e di competenza della Regione Sicilia, mentre “5501” e “5502” identificano i corrispondenti interessi. Gli importi devono essere indicati a debito nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, riportando la lettera “M”, il codice della concessione, il mese e l’anno di riferimento.

N. 71

Risoluzione n. 71 del 19/12/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

La risoluzione istituisce il codice tributo “7053” per consentire ai beneficiari originari e agli eventuali cessionari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta destinato al settore della ristorazione. Il modello deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; il codice va indicato nella sezione “Erario”, specificando come anno di riferimento quello riportato nel cassetto fiscale. L’utilizzo è sottoposto a controlli automatizzati sulla disponibilità del credito, tenendo conto anche di variazioni e revoche, con scarto dell’F24 in caso di eccedenza.

N. 70

Risoluzione n. 70 del 18/12/2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

La risoluzione istituisce i codici tributo “8954” e “1954” per versare, mediante modello F24 ELIDE, rispettivamente le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso relativo all’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utile. Gli importi devono essere esposti nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare la lettera “R” nel campo “tipo”, il pertinente codice tributo e l’anno d’imposta di riferimento, senza compilare i campi relativi a elementi identificativi, codice ufficio e codice atto.

N. 69

Risoluzione n. 69 del 13/12/2023

Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

La risoluzione istituisce la causale contributo “FI00” per il versamento, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze. La causale va riportata nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, indicando inoltre il codice ente “0005”, la sigla della provincia di iscrizione, il codice di iscrizione all’Albo e il periodo di competenza. La causale è operativamente efficace dal 18 dicembre 2023.

  • Contributi
  • Professionisti
  • Adempimenti
N. 68

Risoluzione n. 68 del 7/12/2023

Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto – Articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

La risoluzione chiarisce la determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR, esaminando l’alternativa tra metodo storico e metodo presuntivo. Per il 2023 il sostituto d’imposta può valutare di calcolare l’acconto sulla rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata a fine anno, così da considerare il previsto andamento dell’indice ISTAT; l’acconto resta commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni. Se la stima conduce a un versamento inferiore all’imposta dovuta sulla rivalutazione effettiva, si applica la sanzione prevista per l’insufficiente versamento, ferma la possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

N. 67

Risoluzione n. 67 del 6/12/2023

Ravvedimento speciale – ambito di applicazione – articolo 21, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 - interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174 e 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Chiarimenti

La risoluzione chiarisce l’ambito del ravvedimento speciale e i criteri temporali applicabili all’indebita compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. La regolarizzazione è ammessa mediante rimozione della violazione e pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo, anche ratealmente se la prima rata è stata versata entro il 30 settembre 2023 oppure in unica soluzione entro il 20 dicembre 2023. Occorre che la compensazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021 e che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata, salvo legittimo esonero; rileva il momento dell’utilizzo del credito, mentre restano escluse le compensazioni successive a tale data.

N. 66

Risoluzione n. 66 del 4/12/2023

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA

La risoluzione istituisce undici ulteriori causali contributo, da E111 a E121, per il versamento tramite modello F24 di contributi, interessi, sanzioni e oneri spettanti a INARCASSA. Le causali riguardano, tra l’altro, riscatto, ricongiunzione, contribuzione soggettiva facoltativa, integrazione della contribuzione ridotta dei giovani, annualità precedenti e interessi per maternità o paternità. Nel modello F24 devono essere indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, con codice ente 0011, senza codice sede e posizione, riportando mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA.

N. 65

Risoluzione n. 65 del 28/11/2023

Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Campospinoso Albaredo, in Provincia di Pavia, a seguito dell’incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel comune di Campospinoso

La risoluzione recepisce nell’Archivio Comuni e Stati Esteri l’incorporazione, efficace dal 18 novembre 2023, del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso e la contestuale modifica della denominazione dell’ente incorporante in Campospinoso Albaredo. Il nuovo Comune conserva il codice amministrativo nazionale B567, già attribuito a Campospinoso, mentre viene soppresso il codice A134 di Albaredo Arnaboldi. L’Agenzia delle entrate dispone conseguentemente l’aggiornamento del relativo archivio consultabile online.

N. 64

Risoluzione n. 64 del 24/11/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

La risoluzione istituisce il codice tributo 7055 per utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada per l’acquisto di gasolio. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; il codice va esposto nella sezione “Erario”, indicando come anno di riferimento quello di sostenimento della spesa riportato nel cassetto fiscale. L’Agenzia verifica l’ammissione del beneficiario e la capienza del credito comunicato dal Ministero, scartando il modello in caso di irregolarità.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 63

Risoluzione n. 63 del 24/11/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

La risoluzione istituisce il codice tributo 7056 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al gasolio acquistato nel primo trimestre 2022 dalle imprese di trasporto di merci in conto proprio, per l’impiego in veicoli di categoria euro 5 o superiore. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e il codice va indicato nella sezione “Erario”, riportando l’anno di sostenimento della spesa risultante dal cassetto fiscale. Il modello è scartato se il contribuente non figura tra i beneficiari comunicati dal Ministero o utilizza un credito eccedente quello riconosciuto.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Autovetture e Fisco
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 62

Risoluzione n. 62 del 13/11/2023

Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione – Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167

La risoluzione esamina gli obblighi di monitoraggio fiscale delle imprese assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi e delle compagnie italiane coinvolte nel pagamento all’estero di capitali assicurativi. Chiarisce che la comunicazione non riguarda soltanto le polizze trasferibili o di pegno, ma ogni movimentazione diretta al trasferimento di fondi mediante versamento del premio oppure riscatto totale o parziale; la trasmissione dei dati avviene annualmente tramite il Sistema di Interscambio Dati. Sono inoltre richiamati i casi di esonero previsti per determinate operazioni e per specifici trasferimenti assoggettati da un intermediario residente a ritenuta o imposta sostitutiva.

  • Estero
  • Adempimenti
  • Antiriciclaggio
N. 61

Risoluzione n. 61 del 10/11/2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

La risoluzione istituisce il codice tributo “7058” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese italiane di logistica e trasporto merci in conto terzi per l’acquisto di gas naturale liquefatto destinato ai mezzi a metano liquefatto. Il modello deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia; il codice va nella sezione “Erario”, indicando l’anno di sostenimento della spesa. L’Agenzia verifica ammissione e capienza del credito sulla base dell’elenco ministeriale, scartando l’F24 in caso di irregolarità.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Sostenibilità
N. 60

Risoluzione n. 60 del 8/11/2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

La risoluzione istituisce specifici codici tributo per il versamento delle somme richieste con comunicazioni emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I nuovi codici sono destinati al contribuente che, anziché corrispondere l’intero importo dell’F24 precompilato allegato alla comunicazione, intenda pagarne soltanto una quota, distinguendo per ciascuna fattispecie imposta, interessi e sanzioni. Nel nuovo modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario” tra gli importi a debito, insieme al codice atto e all’anno di riferimento indicati nella comunicazione.

N. 59

Risoluzione n. 59 del 2/11/2023

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Montemagno, in provincia di Asti, a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 10 ottobre 2023, n. 295 - 22099

La risoluzione recepisce nell’Archivio Comuni e Stati Esteri il cambio di denominazione del Comune di Montemagno, in provincia di Asti, disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 10 ottobre 2023, n. 295-22099. Dal 2 novembre 2023 la denominazione registrata è “Montemagno Monferrato”, mentre resta invariato il codice amministrativo nazionale F556; l’Agenzia delle entrate ha conseguentemente aggiornato l’archivio disponibile sul proprio sito internet per la consultazione.

N. 58

Risoluzione n. 58 del 2/11/2023

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Popoli, in provincia di Pescara, a seguito della legge della Regione Abruzzo 10 luglio 2023 N. 32

La risoluzione recepisce nell’Archivio Comuni e Stati Esteri il cambio di denominazione della Città di “Popoli”, in provincia di Pescara, disposto dalla legge della Regione Abruzzo 10 luglio 2023, n. 32. Dal 13 luglio 2023 la denominazione registrata è “Popoli Terme”, mentre resta invariato il codice amministrativo nazionale G878; l’Agenzia delle entrate ha conseguentemente aggiornato l’archivio disponibile sul proprio sito internet per la consultazione.

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