Risoluzione n. 77 del 22/12/2023

Consulenza Giuridica - Operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) - Articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

Tipologia
Risoluzione
Numero
77
Data
22/12/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione esamina il trattamento tributario di alcune formalità connesse alle operazioni fondiarie dell’ISMEA: l’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia del prezzo rateizzato nelle vendite a giovani imprenditori agricoli e la cancellazione dei gravami pregiudizievoli sui terreni ceduti con riserva della proprietà. L’ipoteca legale è considerata autonoma rispetto al trasferimento e non beneficia del regime agevolato previsto per l’operazione fondiaria; la relativa imposta ipotecaria è dovuta nella misura proporzionale del 2 per cento sul credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. La cancellazione delle formalità pregiudizievoli avviene su semplice richiesta dell’ISMEA e senza oneri per l’Istituto.

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