Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 62

Interpello n. 62 del 18/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell'investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

Una società chiede di applicare il credito d’imposta per beni strumentali nuovi alle componenti di servizio di un impianto automatizzato 4.0, finanziate mediante leasing e relativo addendum, entrate in funzione prima della consegna definitiva dell’intero fabbricato. L’Agenzia circoscrive la risposta alle sole parti qualificabili come componente impiantistica e come impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi. La distinzione rispetto alla componente immobiliare, esclusa dall’agevolazione, e la verifica concreta dei requisiti tecnici costituiscono valutazioni fattuali non effettuabili in sede di interpello.

N. 77

Interpello n. 77 del 18/01/2023

Applicazione del regime IOSS, disciplinato dall'articolo 74–sexies 1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. decreto IVA), alle piattaforme operanti attraverso il c.d. ''dropshipping'', con particolare riferimento: al concetto di valore intrinseco; alla corretta individuazione del fornitore presunto di cui all'articolo 14–bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455; alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74–sexies 1, comma 10, del decreto IVA

Una società gestisce vendite in dropshipping tramite la propria piattaforma, acquistando i beni da un operatore cinese che li spedisce direttamente a consumatori italiani ed europei. L’Agenzia qualifica la società come fornitore presunto: ai fini IVA, l’acquisto dal fornitore extra-UE è fuori campo per difetto di territorialità, mentre la successiva cessione al consumatore è soggetta a imposta tramite IOSS. La base imponibile coincide con il corrispettivo pagato dal cliente finale; anche le vendite destinate all’Italia devono essere indicate mensilmente nella dichiarazione IOSS, distinte per aliquota.

N. 61

Interpello n. 61 del 18/01/2023

Società immobiliare europea priva di stabile organizzazione in Italia, requisiti di accesso regime fiscale SIIQ – articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Una società immobiliare europea quotata, priva di stabile organizzazione in Italia, intende costituire una controllata italiana non quotata e farle esercitare l’opzione per il regime SIINQ, invocando l’equivalenza della controllante estera a una SIIQ italiana. L’Agenzia rileva che la disciplina richiede, per l’estensione ai soggetti UE o SEE, la presenza in Italia di una stabile organizzazione, anche quando questa gestisca partecipazioni in SIINQ. La controllata residente prospettata, partecipata direttamente dal soggetto estero senza una branch italiana, non può pertanto optare per il regime speciale.

N. 76

Interpello n. 76 del 18/01/2023

Convenzione Italia – Tunisia per evitare le doppie imposizioni – Documentazione idonea a soddisfare i requisiti ai fini dell'esenzione da imposizione in Italia del trattamento pensionistico percepito da un ex dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia

Un sostituto d’imposta ha chiesto quali documenti consentano di applicare l’esenzione italiana alla pensione integrativa di un’ex dipendente iscritta all’AIRE e residente in Tunisia. L’Agenzia ammette l’applicazione diretta dell’articolo 18 della Convenzione Italia-Tunisia quando siano acquisiti, per ciascun periodo d’imposta, autocertificazione della residenza estera, iscrizione all’AIRE e attestazione dell’autorità fiscale tunisina. Il sostituto deve agire con normale diligenza e considerare eventuali elementi contrari conosciuti; le false attestazioni restano imputabili alla contribuente, fuori dalle ipotesi di responsabilità del sostituto indicate nella risposta.

N. 75

Interpello n. 75 del 18/01/2023

Convenzione Italia – Ungheria per evitare le doppie imposizioni - Luogo di tassazione di redditi da lavoro dipendente derivanti da attività svolta su voli internazionali

Un pilota residente in Ungheria, con base in Italia e dipendente di una compagnia dotata di stabile organizzazione italiana, ha chiesto dove tassare i compensi dei voli internazionali. Se la sede di direzione effettiva della compagnia è in Ungheria, l’intero reddito dei voli internazionali è imponibile esclusivamente in tale Stato e dal quadro RC restano esclusi i relativi compensi. Se la direzione è fuori da entrambi gli Stati, il trattamento dipende dalle condizioni convenzionali: può rilevare in Italia la quota di lavoro svolta nel territorio e nello spazio aereo italiani oppure spettare all’Ungheria la tassazione esclusiva.

N. 74

Interpello n. 74 del 18/01/2023

Applicabilità del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. ''drop shipping'' nei confronti di consumatori residenti in Italia, sia nell'ipotesi in cui il cedente aderisca al regime forfettario, sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia un ordinario soggetto passivo IVA, anche alla luce dell'articolo 14bis della Direttiva IVA, recepito in Italia con l'articolo 2–bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Una piattaforma italiana vende in dropshipping beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, spediti da Paesi extra-UE direttamente a consumatori italiani o di altri Stati membri, e chiede come applicare l’IOSS nel regime forfettario e in quello IVA ordinario. L’Agenzia riconosce l’accesso all’IOSS anche al soggetto forfettario, che deve dichiarare tramite il portale le vendite destinate a clienti residenti in Italia applicando l’imposta ordinariamente dovuta. Le stesse operazioni vanno dichiarate e versate tramite IOSS anche dopo il passaggio al regime ordinario, con indicazione mensile distinta per aliquota.

  • IVA
  • E-commerce
  • Regime forfetario
  • Adempimenti
N. 73

Interpello n. 73 del 18/01/2023

Residenza fiscale - Criteri convenzionali - Split year

Una contribuente con cittadinanza italiana e svizzera, trasferitasi definitivamente dall’Italia alla Svizzera durante l’anno, ha chiesto da quale data operi il cambio di residenza fiscale, a fronte di una successiva iscrizione all’AIRE. Assumendo che il domicilio sia stato trasferito il 1° giugno, l’Agenzia applica la clausola convenzionale dello split year: l’Italia esercita la potestà impositiva basata sulla residenza sino a tale giorno e la Svizzera dal 2 giugno. In Italia vanno quindi dichiarati i redditi ovunque posseduti sino al 1° giugno e, successivamente, soltanto quelli prodotti nel territorio italiano.

N. 72

Interpello n. 72 del 18/01/2023

Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Dividendi provenienti da Paese black list

Due società italiane hanno ricevuto dividendi da una partecipata bosniaca, derivanti da utili maturati in un esercizio nel quale la Bosnia Erzegovina non figurava nella pertinente black list. L’Agenzia considera tali utili provenienti da uno Stato a fiscalità ordinaria e dispone l’esclusione dal reddito delle beneficiarie per il 95 per cento, fermo il perimetro degli utili specificamente esaminati. La ritenuta definitiva applicata in Bosnia può concorrere al credito per imposte estere soltanto per il 5 per cento del suo ammontare, nel rispetto delle ulteriori condizioni dell’articolo 165 del TUIR.

N. 71

Interpello n. 71 del 18/01/2023

Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Dividendi incassati successivamente ad operazione di riorganizzazione

Una società incorporante ha incassato prima della fusione un dividendo dell’incorporata, poi stornato dal conto economico e portato a riduzione del disavanzo da annullamento per effetto della retrodatazione contabile dell’operazione. L’Agenzia ritiene prevalente il principio di conservazione della base agevolabile ACE, poiché il dividendo è concretamente confluito nel patrimonio dell’incorporante senza essere attribuito ai suoi soci. L’importo deve pertanto concorrere al risultato di periodo rilevante per calcolare l’ACE spettante nel 2020, sebbene non sia contabilmente compreso nell’utile accantonato a riserva in tale periodo.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Operazioni straordinarie
  • Società di capitali
  • Contabilità e Bilancio
N. 70

Interpello n. 70 del 18/01/2023

Trattamento ai fini IVA della cessione dei diritti di importazione incorporati nei titoli AGRIM – Art. 3 secondo comma n. 2 D.P.R. n. 633/1972

Una società operante nel commercio all’ingrosso di oli e aceto intende cedere a pagamento parte dei diritti d’importazione a dazio zero incorporati in un titolo AGRIM relativo a olio di oliva dalla Tunisia. L’Agenzia esclude che il trasferimento possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista per azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci. Poiché il titolo attribuisce uno specifico diritto immateriale a importare il quantitativo coperto durante la sua validità, la cessione costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 2, del DPR n. 633/1972.

N. 53

Interpello n. 53 del 17/01/2023

Attività e redditi di lavoro autonomo prestati da una persona fisica non residente e nozione di ''base fissa'' ai sensi delle disposizioni convenzionali

Un professionista residente in Spagna ha svolto per 124 giorni attività autonoma in Italia, anche presso gli uffici di un soggetto terzo, per una società britannica. La disponibilità abituale di una base fissa italiana dipende dal potere effettivo di utilizzare quei locali, dalla presenza e dalle attività concretamente svolte, elementi non accertabili nell’interpello. In assenza di una base fissa cui imputare i compensi, e ricorrendo gli altri presupposti dichiarati, i redditi sono imponibili esclusivamente in Spagna e non richiedono una dichiarazione reddituale italiana.

N. 37

Interpello n. 37 del 17/01/2023

Regime fiscale della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare e del versamento di tutta o parte della capitalizzazione ad altra gestione del fondo in ipotesi di precedente dichiarazione di rilevanti squilibri finanziari – Articoli 11 e 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Un fondo pensione in rilevante squilibrio finanziario consente ai pensionati di convertire volontariamente la pensione complementare a ripartizione in un capitale e di versarlo, in tutto o in parte, alla gestione a capitalizzazione. L’Agenzia qualifica il capitale come reddito assimilato al lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata secondo i regimi applicabili alle quote maturate fino al 2000 e nel biennio 2001-2002, determinate con criteri attuariali e considerando i ratei già erogati. La piena deducibilità dei contributi richiede che il fondo sia preesistente alla legge n. 421 del 1992, prevalentemente a ripartizione e destinatario del decreto attestante lo squilibrio.

N. 52

Interpello n. 52 del 17/01/2023

Cittadino italiano residente all'estero: imponibilità del trattamento pensionistico

Un professionista residente in Francia percepisce una pensione italiana sulla quale la precedente gestione previdenziale non aveva applicato ritenute. Poiché la prestazione rientra nell’elenco dei regimi di sicurezza sociale concordato tra Italia e Francia, l’Agenzia riconosce l’imposizione concorrente, comprensiva delle addizionali IRPEF; la Francia deve eliminare la doppia imposizione mediante credito. Per le annualità ancora accertabili, il sostituto deve regolarizzare l’omissione oppure, in mancanza di certificazioni sostitutive, il pensionato deve dichiarare e versare imposte e addizionali; sulle somme arretrate maturano interessi legali.

N. 51

Interpello n. 51 del 17/01/2023

Applicabilità del regime speciale OSS per le cessioni a distanza intracomunitarie

Una casa di moda esamina diverse vendite B2C con beni spediti tra Italia, Germania e Francia, talvolta tramite piattaforme o società del gruppo. L’Agenzia ammette l’OSS per le spedizioni dall’Italia a consumatori tedeschi e dal magazzino tedesco dell’istante a clienti francesi; l’acquisto da Beta di beni già in Germania resta domestico. Se invece Beta spedisce direttamente dalla Germania alla Francia per conto dell’istante, il consumatore finale impedisce la semplificazione triangolare: l’istante deve identificarsi in Francia e la successiva vendita è interna francese.

N. 50

Interpello n. 50 del 17/01/2023

Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all'estero ed emergenza Covid

Un contribuente ha iniziato nel 2021 a lavorare per una società irlandese, dapprima in smart working dall’Italia e poi in Irlanda, dove si è trasferito con la famiglia durante l’emergenza sanitaria. In base ai fatti dichiarati, l’Agenzia lo considera residente fiscale italiano per l’intero 2021: il reddito del lavoro svolto in Italia è imponibile esclusivamente in Italia, mentre quello relativo all’attività prestata in Irlanda è soggetto a imposizione concorrente, con credito per la doppia imposizione in Italia. Le retribuzioni convenzionali richiedono specifici presupposti, compreso lo svolgimento integrale all’estero.

N. 49

Interpello n. 49 del 17/01/2023

IVA - Operazione assimilata a una cessione intracomunitaria non imponibile in assenza dei presupposti per l'applicazione del regime di ''call–off stock''

Una società italiana trasferisce vernici in un deposito francese gestito da un distributore che non acquista né vende i beni; i clienti finali sono individuati soltanto dopo l’arrivo della merce. Mancando la preventiva identificazione del destinatario, l’Agenzia esclude il regime di call-off stock e qualifica il trasferimento come operazione assimilata a una cessione intracomunitaria non imponibile. La fattura deve indicare il numero IVA francese attribuito alla società, che deve inoltre adempiere agli obblighi di registrazione e compilazione dei modelli riepilogativi.

N. 48

Interpello n. 48 del 17/01/2023

Articolo 10, comma 3, lett. a) e c), del Decreto ACE - Rapporti derivanti dai crediti intercompany

Tre società di un gruppo chiedono come trattare, ai fini delle disposizioni antielusive ACE, i crediti sorti dal pagamento differito di partecipazioni trasferite nell’ambito di un’OPA e delle successive fusioni. L’Agenzia ritiene inapplicabile la riduzione della base ACE sino all’effettivo pagamento dei corrispettivi; negli esercizi del pagamento, l’acquirente potrà chiederne la disapplicazione dimostrando l’assenza di duplicazioni del beneficio. I rapporti di credito e debito così originati non costituiscono crediti da finanziamento e la loro eventuale rinuncia non determina una variazione in aumento della base ACE.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Società
  • Holding
  • Operazioni straordinarie
N. 47

Interpello n. 47 del 17/01/2023

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Noleggio temporaneo dei beni all'estero – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020

Una società italiana ha acquisito in leasing escavatori interconnessi destinati a un cantiere nazionale, noleggiandoli temporaneamente a una controllata estera per sette-nove mesi a causa del ritardo dei lavori in Italia. L’Agenzia ritiene che, nel peculiare caso rappresentato, non sembri configurarsi una delocalizzazione ostativa al credito d’imposta per beni strumentali nuovi, purché i mezzi appartengano sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale alla struttura produttiva italiana e siano impiegati nell’attività da questa ordinariamente svolta. Restano presupposti gli ulteriori requisiti dell’agevolazione.

  • Transizione 4.0
  • Agevolazioni Fiscali
  • Estero
  • Imprese
N. 46

Interpello n. 46 del 17/01/2023

Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 – Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero

Una società sostiene corrispettivi verso una finanziaria affinché questa conceda finanziamenti a tasso zero ai consumatori che acquistano prodotti presso i rivenditori della società, e domanda se tali somme siano deducibili dalla base imponibile IRAP. L’Agenzia attribuisce agli oneri natura finanziaria, poiché strettamente connessi all’erogazione del credito, parametrati a importo finanziato, durata, rate e TAEG e variabili al mutare del tasso di riferimento. La qualificazione non cambia per il fatto che il capitale sia erogato al cliente finale anziché direttamente alla società venditrice.

  • IRAP
  • Finanziamenti
  • Imprese
N. 45

Interpello n. 45 del 17/01/2023

Importi di riferimento ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73 per gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid–19'' nel caso di uno studio associato di professionisti che presenti una variazione dei soci nel corso del 2020

Uno studio legale associato, interessato nel 2020 dall’uscita di un professionista e dalla conseguente variazione della clientela, chiede come calcolare il contributo perequativo Covid-19. L’Agenzia afferma che la causa del peggioramento economico non incide sulla fruizione o quantificazione: devono essere utilizzati i dati contabili e fiscali previsti dalla disciplina, considerando i compensi 2019 per la soglia di accesso e i valori del rigo RE21 dei modelli Redditi SP 2019 e 2020 per confrontare i risultati economici. La verifica concreta dei requisiti e dei calcoli resta estranea all’interpello.

  • Contributi
  • Agevolazioni Fiscali
  • Professionisti
  • Dichiarazioni

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