Interpello n. 77 del 18/01/2023
Applicazione del regime IOSS, disciplinato dall'articolo 74–sexies 1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. decreto IVA), alle piattaforme operanti attraverso il c.d. ''dropshipping'', con particolare riferimento: al concetto di valore intrinseco; alla corretta individuazione del fornitore presunto di cui all'articolo 14–bis della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455; alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74–sexies 1, comma 10, del decreto IVA
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 77
- Data
- 18/01/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società gestisce vendite in dropshipping tramite la propria piattaforma, acquistando i beni da un operatore cinese che li spedisce direttamente a consumatori italiani ed europei. L’Agenzia qualifica la società come fornitore presunto: ai fini IVA, l’acquisto dal fornitore extra-UE è fuori campo per difetto di territorialità, mentre la successiva cessione al consumatore è soggetta a imposta tramite IOSS. La base imponibile coincide con il corrispettivo pagato dal cliente finale; anche le vendite destinate all’Italia devono essere indicate mensilmente nella dichiarazione IOSS, distinte per aliquota.
Documento ufficiale
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