Interpello n. 310 del 3/05/2023
Articolo 5, comma 2, del decreto–legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES - Requisito della ''novità'' per i beni immobili
Una società ha acquistato nel 2021 dalla curatela fallimentare un compendio industriale già utilizzato in forza di un affitto d’azienda, in parte situato in area ZES, e vi ha eseguito lavori edili funzionali a nuovi impianti. L’Agenzia afferma che anche gli immobili strumentali devono possedere il requisito della novità: il costo del compendio usato non è quindi agevolabile. Per l’ampliamento di immobili non nuovi, il credito può riguardare soltanto le relative spese quando l’intervento costituisce nuova costruzione nei termini richiamati, ferma la verifica della natura dei lavori.
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