Interpello n. 111 del 21/04/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trust revocabile- Opzioni regimi risparmio amministrato e gestito e ritenute su dividendi da partecipazioni non qualificate (articoli 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461; articolo 27 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)
Il trustee di un trust revocabile, con beneficiario finale individuato e fondo gestito tramite relazioni bancarie in risparmio gestito e amministrato, chiede se siano valide le opzioni esercitate per conto del trust e come attribuire al disponente redditi, ritenute e crediti esteri per il 2018. Il tema riguarda l'inesistenza fiscale del trust revocabile e l'imposizione dei dividendi non qualificati di fonte estera. L'Agenzia sostiene che i redditi sono imputati al disponente, le opzioni esplicano validità nei suoi confronti previa informativa agli intermediari, e i dividendi non assoggettati vanno dichiarati con imposta sostitutiva del 26 per cento al lordo, senza credito estero e senza netto frontiera.
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