Sintesi
La fattispecie riguarda una persona fisica in contabilità ordinaria che, dopo un avviso di accertamento che ha ricondotto a tassazione separata indennità per cessazione di rapporti di agenzia dichiarate nel quadro RF 2015, ha rideterminato una perdita d'impresa 2014 da riportare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, TUIR. Il tema è il riporto dopo le modifiche della legge di bilancio 2019. L'Agenzia sostiene che la conoscenza tardiva nel 2019 non sposta la competenza e che la perdita va usata per intero dal 2015 al 2017 secondo la regola previgente e, per l'eventuale residuo, dal 2018 senza limiti temporali nel limite dell'80 per cento.
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